IL PRESIDENTE
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  40  della  legge  23  dicembre 1994, n. 724, come da
ultimo  modificato  dalla  legge  23 dicembre 2000, n. 388, in cui e'
previsto,   tra   l'altro,   che  la  Consob,  ai  fini  del  proprio
finanziamento,   determina   in   ciascun   anno   l'ammontare  delle
contribuzioni  ad  essa  dovute  dai  soggetti  sottoposti  alla  sua
vigilanza  e  che  nella  determinazione delle predette contribuzioni
adotta   criteri  di  parametrazione  che  tengono  conto  dei  costi
derivanti  dal  complesso  delle  attivita'  svolte  relativamente  a
ciascuna categoria di soggetti;
  Considerate  le  osservazioni  delle  associazioni  degli operatori
interessati consultate in merito ai criteri di tariffazione;
  Vista  la  propria  delibera  n. 13.365 del 29 novembre 2001 con la
quale sono stati individuati, per l'esercizio 2002, i soggetti tenuti
alla contribuzione;
  Attesa  la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2002, la misura
della  contribuzione  dovuta  dai soggetti individuati nella suddetta
delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                     Misura della contribuzione
  1.  Il  contributo  dovuto,  per  l'esercizio  2002,  dai  soggetti
indicati nell'art. 1 della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 e'
determinato nelle seguenti misure:
Riferimento normativo |                      |
(delibera n.          |Soggetti tenuti alla  |
13.365/01)            |corresponsione        |Misura del contributo
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                      |                      |Euro 2.780 per ciascun
                      |                      |servizio di
                      |Sim iscritte nell'albo|investimento
                      |(incluse le societa'  |autorizzato alla data
Art. 1, lettera a)    |fiduciarie).          |del 2 gennaio 2002.
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                      |Banche autorizzate ex |
                      |art. 19, comma 4, ed  |Euro 2.780 per ciascun
                      |ex art. 200, comma 4, |servizio di
                      |del decreto           |investimento
                      |legislativo n.        |autorizzato alla data
Art. 1, lettera b)    |58/1998.              |del 2 gennaio 2002.
---------------------------------------------------------------------
                      |Societa' di gestione  |
                      |del risparmio che alla|
                      |data del 2 gennaio    |
                      |2002 abbiano esperito |
                      |con esito positivo le |
                      |procedure previste dal|
                      |regolamento della     |Euro 2.780 per il
                      |Ban-ca d'Italia ex    |servizio di gestione
                      |art. 34, comma 3, del |individuale di
                      |decreto legislativo   |portafogli di
Art. 1, lettera c)    |n.58/1998.            |investimento.
---------------------------------------------------------------------
                      |Intermediari          |
                      |finanziari di cui     |Euro 2.780 per ciascun
                      |al-l'art. 107, comma1,|servizio di
                      |del decreto           |investimento
                      |legislativo n.        |autorizzato alla data
Art. 1, lettera d)    |385/1993.             |del 2 gennaio 2002.
---------------------------------------------------------------------
                      |Agenti di cambio      |
                      |iscritti nel ruolo    |
                      |unico nazionale di cui|
                      |all'art. 201, comma 6,|
                      |del decreto           |
                      |legislativo n.        |
Art. 1, lettera e)    |58/1998.              |Euro 3.365.
---------------------------------------------------------------------
                      |Agenti di cambio      |
                      |iscritti nel ruolo    |
                      |speciale di cui       |
                      |al-l'art. 201, comma5,|
                      |del decreto           |
                      |legislativo n.        |
                      |58/1998.              |Euro 510.
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                      |                      |Euro 1.435 per ogni
                      |Societa' di gestione  |fondo operativo alla
                      |del risparmio, Sicav, |data del 2 gennaio
                      |organismi di          |2002, ovvero, ove
                      |investimento          |previsti, per ciascun
                      |collettivo e soggetti |comparto operativo alla
                      |istitutori di fondi   |stessa data del
Art. 1, lettera f)    |pensione aperti.      |2 gennaio 2002.
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                      |Promotori finanziari  |
Art. 1, lettera g)    |iscritti nell'albo.   |Euro 110
---------------------------------------------------------------------
Art. 1, lettera h)    |Borsa Italiana S.p.a. |Euro 2.069.515
---------------------------------------------------------------------
Art. 1, lettera i)    |MTS S.p.a.            |Euro 202.155
---------------------------------------------------------------------
Art. 1, lettera l)    |Monte Tivoli S.p.a.   |Euro 330.995
---------------------------------------------------------------------
                      |Cassa di compensazione|
Art. 1, lettera m)    |e garanzia S.p.a.     |Euro 217.515
---------------------------------------------------------------------
                      |Organizzatori di      |
                      |scambi organizzati    |
                      |iscritti nel-l'elenco |
Art. 1, lettera n)    |Consob.               |Euro 1.055
---------------------------------------------------------------------
                      |Emittenti strumenti   |
                      |finanziari ammes-si   |
                      |alle negoziazioni nei |
                      |mercati regolamentari |Come da successivo
Art. 1, lettera o)    |na-zionali.           |comma 2.
---------------------------------------------------------------------
                      |Emittenti azioni o    |
                      |obbligazioni diffuse  |
                      |tra il pubblico in    |
                      |misura rilevante      |
                      |iscritti nell'elenco  |
Art. 1, lettera p)    |Consob.               |Euro 4.855
---------------------------------------------------------------------
                      |Offerenti diversi da  |
                      |quelli indicati       |
                      |nell'art. 1, lettera  |Come da successivi
Art. 1, lettera q)    |f).                   |commi 3 e 4.
---------------------------------------------------------------------
                      |Societa' di revisione |Come da successivo
Art. 1, lettera r)    |iscritte nell'albo.   |comma 5.
  2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera o),
della  delibera  n.  13.365  del  29  novembre 2001, e' computato con
riferimento  al  valore  nominale  dei  titoli quotati o ammessi alle
negoziazioni alla data del 2 gennaio 2002.
  L'importo del contributo per le azioni di societa' italiane e' pari
ad  una  quota fissa di Euro 5.165 fino a euro 10.000.000 di capitale
sociale,  piu' Euro 41 ogni euro 500.000 oltre Euro 10.000.000 e fino
a  Euro  100.000.000  di  capitale  sociale,  piu'  Euro 31 ogni Euro
500.000  oltre  euro 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni
di    euro    500.000    la    relativa   tariffa   viene   applicata
proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.
  L'importo  del  contributo per le obbligazioni di societa' italiane
e'  pari  ad  una quota fissa di Euro 5.165 fino a Euro 10.000.000 di
valore nominale, piu' Euro 41 ogni euro 500.000 oltre Euro 10.000.000
e  fino a Euro 100.000.000 di valore nominale, piu' Euro 31 ogni Euro
500.000 oltre euro 100.000.000 di valore nominale. Per le frazioni di
euro  500.000  la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente.
Sono esentate le obbligazioni gia' quotate di diritto alla data del 2
gennaio 1998.
  L'importo  del contributo per i warrant emessi da societa' italiane
e' pari ad una quota fissa di Euro 5.165 per ogni warrant quotato.
  L'importo  del  contributo per i covered warrant emessi da societa'
italiane  e'  pari  ad  una  quota fissa di Euro 723 per ogni covered
warrant quotato.
  Ciascun   emittente  italiano  non  e'  tenuto  a  versare  importi
complessivamente superiori a Euro 155.000.
  L'importo  del  contributo  per  le  azioni,  le  obbligazioni ed i
warrant  emessi da societa' estere e' pari ad una quota fissa di Euro
10.330.  L'importo  del contributo per i covered warrant emessi dalle
stesse  societa'  e'  pari a quello fissato per le societa' italiane.
Ciascun   emittente   estero   non   e'   tenuto  a  versare  importi
complessivamente superiori a Euro 155.000.
  3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera q),
della  delibera  n.  13.365 del 29 novembre 2001 e' determinato nelle
seguenti misure:
    3/1  per  le  offerte  pubbliche  di  acquisto  residuali  di cui
all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, e' pari ad una quota
fissa di Euro 5.165 per ciascuna offerta conclusa;
    3/2  per  le  sollecitazioni  all'investimento  aventi ad oggetto
prodotti  finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio,
il  diritto  di  percepire  la  differenza  monetaria  tra  un valore
prestabilito  ed  il valore di mercato dell'attivita' sottostante, e'
pari a Euro 515 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una
singola  tranche  per  tale intendendosi una singola serie di titoli,
distintamente  individuati,  contraddistinta  da un differente valore
teorico prestabilito);
    3/3  per  le  sollecitazioni  all'investimento  aventi ad oggetto
buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, e' pari
all'1% di controvalore di ciascuna sollecitazione conclusa. La misura
minima  del  contributo  e'  pari  per ciascuna sollecitazione a Euro
5.165; la misura massima e' pari a Euro 2.500.000;
    3/4  per  le  altre sollecitazioni all'investimento, per le altre
offerte  pubbliche  di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio
e'  pari,  per  ciascuna  sollecitazione  ovvero per ciascuna offerta
pubblica  conclusa,  ad una quota fissa di Euro 5.165 maggiorata, nel
caso  di  offerta  avente  controvalore  superiore a Euro 13.000.000,
dello  0,04%  del  controvalore  eccedente  tale  importo.  La misura
massima   del  contributo  e'  pari  a  Euro 2.500.000  per  ciascuna
sollecitazione   all'investimento  ovvero  per  ciascuna  offerta  di
acquisto o scambio.
  4.  Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui
al comma 3, punti 3/3 e 3/4, per controvalore dell'offerta si intende
il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore
e'  determinato  con  riferimento  al prezzo definitivo d'offerta del
prodotto  finanziario  indicato nel prospetto o documento informativo
ed  al  quantitativo  effettivamente  collocato  o acquistato. Per le
offerte  pubbliche  di  scambio  il  controvalore  dell'operazione e'
costituito  dal  valore  dei  titoli effettivamente acquisiti. Per le
sollecitazioni    all'investimento   aventi   ad   oggetto   cambiali
finanziarie   o  altri  prodotti  finanziari  emessi  sulla  base  di
programmi  di  emissione  annuali,  il  contributo  e'  computato sul
controvalore  effettivamente  collocato  e  comunque  nei  limiti del
controvalore  complessivo  previsto  dal  programma  di  emissione  e
indicato nel prospetto o documento informativo.
  5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera r),
della  delibera  n.  13.365 del 29 novembre 2001 e' determinato nella
misura   del  3%  dell'ammontare  dei  ricavi  da  corrispettivi  per
attivita'  di  revisione  sul  bilancio  di  esercizio e sul bilancio
consolidato  dei  soggetti cui si applicano le disposizioni contenute
nella  parte  IV,  titolo  III,  capo  II,  sezione  VI,  del decreto
legislativo  n.  58/1998.  Il  contributo  si  applica  ai  ricavi da
corrispettivi contabilizzati nel bilancio della societa' di revisione
chiuso nel 2001.
  6.  Il  contributo  dovuto  dai  soggetti  di  cui all'art. 1 della
delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 e' versato alla Consob con le
modalita'   e   nei  termini  che  verranno  stabiliti  con  distinto
provvedimento.