IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle   denominazioni  d'origine  dei  vini  e,  in  particolare  gli
articoli 19  e  21  concernenti  i  consorzi  volontari di tutela che
demandano  particolari  funzioni  di  vigilanza  nei  confronti degli
associati   e   funzioni   di  tutela  generali  sulle  denominazioni
interessate;
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
del  4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  del  5 agosto 1997, n. 181, recante norme sulle
condizioni  per  consentire  l'attivita'  dei  consorzi  volontari di
tutela  e  dei  consigli  interprofessionali  delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
  Vista  la sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2000 che,
nel  pronunciarsi  sull'obbligo  dell'imbottigliamento  in  zona  del
V.Q.P.R.D.   "Rioja",   ha   sancito   per  tale  categoria  di  vini
l'opportunita'  di un sistema di controllo che coinvolga direttamente
i soggetti del processo produttivo;
  Visto  il  proprio  decreto 29 maggio 2001 concernente il controllo
sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate
(V.Q.P.R.D.),   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  141  del
20 giugno 2001, e in particolare l'art. 4, comma 4, che stabilisce il
termine  di  sei  mesi  a far data dall'entrata in vigore del decreto
stesso  entro  cui  i consorzi di tutela devono presentare la domanda
per ottenere l'incarico di controllo;
  Considerato  che  sono  tuttora  in  corso  di istruttoria numerose
istanze  presentate dai consorzi di tutela per ottenere l'incarico di
vigilanza  di  cui  all'art.  19  della legge n. 164/1992, condizione
fondamentale   preliminare   per   poter   presentare   la  richiesta
dell'incarico  ad  esercitare  l'attivita'  di  controllo,  ai  sensi
dell'art.  2, comma 1, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001
e  che  numerosi consorzi a livello nazionale si stanno attivando per
richiedere  sia  il  predetto  incarico  di  vigilanza  che il citato
incarico  all'attivita'  di  controllo  e  che, pertanto, si rendera'
necessario  un  certo  lasso di tempo, oltre la predetta scadenza del
termine  di  presentazione  delle  istanze  che  si  verifichera'  il
5 gennaio 2002, per consentire l'istruttoria e la presentazione delle
citate istanze;
  Ritenuto  pertanto  opportuno prevedere una proroga di un anno alla
citata scadenza del 5 gennaio 2002;
  Sentito il parere delle regioni e province autonome nella specifica
riunione del 3 dicembre 2001;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Il termine previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto 29 maggio
2001   richiamato   nelle  premesse,  relativo  alla  scadenza  della
presentazione  della  domanda per ottenere l'incarico di controllo da
parte del consorzio di tutela, e' prorogato di un anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 dicembre 2001
                                                Il Ministro: Alemanno