Ai    responsabili    dei   sistemi
                                  informativi   automatizzati   delle
                                  amministrazioni   destinatarie  del
                                  decreto   legislativo  12  febbraio
                                  1993, n. 39
                                      e, per concoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri   -   Dipartimento   della
                                  funzione  pubblica  -  Dipartimento
                                  per l'innovazione e le tecnologie
                                  Al Consiglio di Stato
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato
                                  Alla Corte dei conti
1. Premessa.
  L'art.  13,  comma  2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39,  prevede  il  monitoraggio  dei  contratti  per la progettazione,
realizzazione,  manutenzione,  gestione  e  conduzione  operativa  di
sistemi  informativi  automatizzati,  determinati  come "contratti di
grande  rilievo", e la possibilita' da parte delle amministrazioni di
affidarne  l'esecuzione a societa' specializzate, fra le quali quelle
incluse   in   un   apposito  elenco  predisposto  dall'autorita',  a
condizione  che  non  risultino  collegate  con  le imprese parte dei
contratti, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  I  risultati dei monitoraggi fin qui effettuati hanno messo in luce
un  generale  sottodimensionamento  delle  strutture di governo delle
amministrazioni  e  la  forte  carenza di risorse umane con specifica
competenza.
  Con la circolare presente, che sostituisce quella 5 agosto 1994, n.
AIPA/CR/5, l'Autorita' intende:
    precisare  i  compiti e le responsabilita' riferiti all'azione di
monitoraggio   e  alla  verifica  dei  contratti  informatici,  dando
evidenza alla funzione di direzione dei lavori;
    consentire  il  monitoraggio  riguardo  all'intero  ciclo di vita
della fornitura;
    ridefinire i contratti di grande rilievo;
    ridefinire le cause di incompatibilita' per i monitori.
  L'Autorita'   provvedera'  ad  integrare  in  un  testo  unico  sul
monitoraggio  e  la verifica dei contratti informatici i contenuti di
questa  circolare  e  di quelle 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, e 13
marzo  1998,  n.  AIPA/CR/17. In attesa del testo unico le ultime due
circolari rimangono in vigore per le parti non superate o emendate.
2. Definizioni.
  Ai fini dell'applicazione della presente circolare, si intende per:
    amministrazioni,   le   amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo,  e  gli  enti pubblici non economici nazionali
destinatari  del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (art. 1,
comma 1);
    servizi   ict,   i   servizi  di  information  and  communication
technology,  basati  su  tecnologie  informatiche, non destinati alla
produzione  di  beni materiali o immateriali, che vengono forniti per
risolvere   le   esigenze   di   un  committente  relativamente  alla
progettazione,  realizzazione,  manutenzione,  gestione  e conduzione
operativa di sistemi informativi automatizzati;
    contratti di grande rilievo, i contratti che:
      abbiano  un  valore, al netto di IVA, superiore a 25 milioni di
euro,  ovvero,  in  caso  di  contratti  con  validita'  pluriennale,
superiore a 5 milioni di euro in media ogni anno e che, in entrambi i
casi,  prevedano una percentuale del valore uguale o superiore al 60%
a  copertura  dell'erogazione  di  servizi  ict  e/o  di attivita' di
sviluppo software;
      si  riferiscano  a  servizi  che interessino la sicurezza dello
Stato,  la  difesa  nazionale,  l'ordine  e la sicurezza pubblica, lo
svolgimento  di  consultazioni  elettorali  nazionali  ed europee, ai
sensi  dell'art.  16,  comma 1,  del  decreto legislativo 12 febbraio
1993,  n.  39,  indipendentemente  dalle  dimensioni economiche sopra
indicate;
      abbiano  un  rilevante impatto sotto il profilo organizzativo o
dei benefici che si prefiggono di conseguire, indipendentemente dalle
dimensioni  economiche  sopra indicate. A questo fine, l'Autorita' si
riserva  una valutazione di merito del progetto, in sede di richiesta
di   parere  sullo  schema  di  contratto,  ex  art.  8  del  decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
    monitori  interni  all'amministrazione,  i gruppi di monitoraggio
interni  alle  amministrazioni, qualificati dall'Autorita' ad operare
sui  contratti  informatici  di  pertinenza,  sulla  base dei criteri
indicati   nella   circolare  13  marzo  1998,  n.  AIPA/CR/17,  come
modificati dalla presente;
    monitori  esterni all'amministrazione, le societa' specializzate,
fra le quali quelle qualificate dall'Autorita' sulla base dei criteri
indicati  nella  circolare  12  febbraio  1998,  n.  AIPA/CR/16, come
modificati  dalla  presente,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma 2, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
    contratti  di  monitoraggio,  i  contratti  che  affidano  ad  un
monitore  esterno  un  insieme  di  attivita'  a sostegno dell'azione
dell'amministrazione   relativamente   ad   un   contratto   per   la
progettazione,  realizzazione,  manutenzione,  gestione  e conduzione
operativa di sistemi informativi automatizzati.
3. Attivita' di monitoraggio dei contratti informatici.
  Il  monitoraggio  dei  contratti informatici si articola in diverse
azioni,  specifiche  di  ogni fase del ciclo di vita della fornitura.
Esse    sostengono    il   responsabile   dei   sistemi   informativi
automatizzati,  e  in  generale  l'amministrazione, nella valutazione
dell'impatto    economico    ed    organizzativo,    nel    controllo
dell'avanzamento  dei  progetti  e  nell'accertamento  dei livelli di
servizio e comprendono i seguenti cinque gruppi di attivita':
    1) realizzazione   dello   studio  di  fattibilita',  per  i  cui
obiettivi, contenuti e modalita' si rimanda inoltre alle "Linee guida
per   la   realizzazione   di   studi  di  fattibilita'",  pubblicate
dall'Autorita'  sul  supplemento  al  n.  3  del  1997 del bollettino
"Informazioni",  disponibile  sul  sito www.aipa.it. Questa attivita'
comprende:
      1.a) analisi    del   contesto   normativo,   organizzativo   e
tecnologico nel quale il contratto si inserisce;
      1.b) progetto di massima della soluzione, articolato in:
        analisi   organizzativa   dei  processi  dell'amministrazione
sottoposti  ad automazione o reingegnerizzazione, volta a valutare in
particolare  l'impatto  sulle componenti non informatiche (normativa,
flussi, organizzazione, personale, logistica);
        individuazione   dei   servizi  ict  e  dei  loro  obiettivi,
specifiche generali e requisiti;
        individuazione  delle  acquisizioni  e  realizzazioni di beni
hardware e software da effettuare;
        piano di massima del progetto che individua:
          struttura   organizzativa,   compiti   e   responsabilita';
quantita' e tipologia delle risorse da predisporre;
          programmazione  temporale delle attivita' di realizzazione,
piano  dei  rilasci  e  dei  controlli che dovranno essere svolti nel
corso del contratto;
          modalita' di gestione e controllo delle variazioni in corso
d'opera;
        piano  di massima della qualita' che identifica i contenuti e
le  attivita'  di  controllo della qualita' dei prodotti e servizi da
richiedere  al  fornitore in fase di predisposizione dell'offerta, ai
sensi dell'art. 7 della deliberazione dell'autorita' 9 novembre 2000,
n. 49;
      1.c) analisi del rischio dell'iniziativa, conseguente a:
        dimensioni del contratto e complessita' gestionale;
        incertezza   o  variabilita'  dei  requisiti,  con  specifica
attenzione alle esigenze di sicurezza;
        contenuto innovativo delle tecnologie;
      1.d) analisi    costi/benefici,   effettuata   ex-ante   e   in
particolare:
        individuazione  e  descrizione  delle  metriche  e dei valori
attesi per i benefici;
        stima  delle  principali  voci  di  costo per quanto concerne
sviluppo, esercizio, manutenzione, dismissione dei sistemi;
        correlazione  tra  obiettivi  contrattuali, benefici attesi e
investimenti necessari;
      1.e) analisi      economico-finanziaria,     orientata     alla
predisposizione  dei  documenti  per  l'accesso  a possibili fonti di
finanziamento  o  cofinanziamento,  costituite  da  programmi e fondi
nazionali o comunitari;
      1.f) strategia di acquisizione piu' conveniente in relazione a:
        oggetto  della  fornitura (concernente soltanto servizi ict o
anche altri servizi inerenti la missione dell'amministrazione);
        ampiezza  del  mandato che si intende conferire al fornitore,
caratterizzato  sia  dalla  scelta  tra  fare  e  acquistare, sia dal
livello di competitivita' del mercato al quale ci si rivolge;
      1.g) criteri per il governo del contratto relativamente a piano
di  progetto, direzione lavori, varianti in corso d'opera, livelli di
servizio e piano di qualita';
    2)  redazione degli atti di gara, o dello schema di contratto nel
caso  di ricorso alla trattativa privata, propedeutici alla richiesta
di  parere  obbligatorio  ai  sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo   12   febbraio   1993,   n.  39.  Gli  atti  comprendono
l'identificazione  dei  requisiti tecnici essenziali, dei criteri per
la  selezione  del  fornitore,  dei  criteri per la valutazione delle
offerte;
    3) direzione dei lavori, che comprende le funzioni di:
      3.a)   gestione  delle  attivita'  da  parte  del  fornitore  e
dell'amministrazione e in particolare:
        verifica della disponibilita' della documentazione necessaria
e della pianificazione di dettaglio;
        consuntivazione   delle  attivita',  verifica  dell'effettiva
erogazione   di   servizi  e  della  consegna  di  prodotti  e  della
corrispondente     documentazione    riferita    a    pianificazione,
progettazione, installazione, gestione, utilizzo;
        valutazione  dello  stato di avanzamento dei lavori e analisi
degli  scostamenti  tra  pianificato  e  consuntivato relativamente a
obiettivi, tempi, costi e utilizzazione di risorse;
      3.b)  gestione  delle  eventuali  varianti in corso d'opera che
comprende:
        identificazione   delle   cause,   endogene   ed  esogene  al
contratto, che rendano le varianti necessarie;
        valutazione tecnica ed economica delle varianti;
        revisione    dei    documenti    contrattuali    a    seguito
dell'accettazione delle varianti da parte dell'amministrazione;
      3.c)  monitoraggio  degli adempimenti e dei livelli di qualita'
contrattualmente previsti, effettuato mediante:
        verifica  dell'accuratezza  e  della  validita'  delle misure
prodotte  dal  fornitore, mediante esame dei processi di misura messi
in  atto  e/o  attraverso  l'esecuzione,  a  campione, di parte delle
misure gia' effettuate dal fornitore stesso;
        verifica  del  rispetto  dei  valori di soglia dei livelli di
servizio,  operata  accedendo  al  sistema  di misura predisposto dal
fornitore.  Rimangono  esclusi  i  sistemi  software di supporto alle
misure di esclusiva competenza del fornitore;
        rappresentazione   ed   interpretazione   delle   misurazioni
effettuate, per seguire l'evoluzione dei fenomeni;
        valutazione  della  soddisfazione degli utenti finali interni
all'amministrazione  relativamente  a beni e servizi contrattualmente
dovuti.  Rimangono  escluse  le  attivita'  di  rilevazione rivolte a
cittadini,  imprese  e  altri  soggetti finali per la valutazione dei
servizi ricevuti dalle amministrazioni;
      3.d)  gestione  delle  eventuali  non conformita' rispetto alle
prestazioni   previste  nel  contratto  (costi,  tempi,  quantita'  e
qualita' di prodotti e servizi) attraverso:
        identificazione  delle  cause della non conformita', che puo'
richiedere  l'accesso  ai  processi  produttivi  messi  in  atto  dal
fornitore  e  l'esame delle registrazioni di qualita' che documentano
la loro esecuzione;
        identificazione      degli      interventi,      da     parte
dell'amministrazione e/o del fornitore, ritenuti opportuni per sanare
la  non conformita', controllo della loro attuazione e verifica degli
esiti;
    4) assistenza  al  collaudo  di  beni  e  servizi ict, effettuata
sostenendo  la  commissione  di collaudo nella scelta dei campioni da
sottoporre  a  verifica,  nella  misurazione  e  nella verifica della
conformita'  delle  caratteristiche  e  dei  risultati  ai  requisiti
contrattuali;
    5) realizzazione  del piano di continuita' ed emergenza il quale,
a   partire  dall'analisi  del  rischio,  identifichi  le  azioni  di
carattere  normativo,  organizzativo e tecnologico volte a contenerne
gli     effetti,     assicurando     l'erogazione     dei     servizi
dell'amministrazione  in  caso di indisponibilita' o malfunzionamento
dei sistemi informativi automatizzati.
4. Attivita' di verifica ex post dei contratti informatici.
  La  verifica  dei  contratti  informatici va effettuata dopo che la
fornitura  sia  stata  eseguita; eventualmente al termine di sue fasi
significative.  L'attivita' di verifica e' effettuata con particolare
riguardo   ai   costi   ed   ai   benefici  dei  sistemi  informativi
automatizzati,   mediante   l'adozione  di  metriche  di  valutazione
dell'efficacia,  dell'efficienza  e  della qualita'. Essa sostiene il
responsabile  dei sistemi informativi automatizzati nella valutazione
dei risultati ottenuti mediante:
    1) comparazione  tra  l'analisi costi/benefici effettuata ex ante
ed  ex  post, da condurre la prima con riferimento ai contenuti dello
studio  di  fattibilita',  la  seconda  utilizzando lo stesso modello
relativamente  ai  dati  di  consuntivo  derivanti dalle attivita' di
direzione  dei  lavori e di accertamento dei livelli di servizio e da
indagini sulla soddisfazione dell'utenza interna;
    2) analisi  della  relazione  tra beni e servizi ict ricevuti dal
fornitore, altre risorse impiegate e risultati ottenuti in termini di
effetti su cittadini, imprese, dipendenti, altre amministrazioni;
    3)  analisi  delle  cause  che  abbiano  eventualmente limitato o
impedito  il  raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione e/o
la corretta esecuzione del contratto.
5.  Ambito di applicazione delle attivita' di monitoraggio e verifica
dei contratti informatici.
  Per i contratti di grande rilievo le amministrazioni sono tenute ad
affidare  ad  un  monitore,  nel  rispetto  delle  disposizioni della
presente circolare e di quelle richiamate in precedenza, per le parti
non  superate  o  emendate,  le  attivita' di monitoraggio relative a
realizzazione  dello  studio di fattibilita', redazione degli atti di
gara,  direzione  dei lavori. Anche i contratti non di grande rilievo
possono   essere   sottoposti   a   monitoraggio;   in  tal  caso  le
amministrazioni  sono  tenute  al rispetto delle stesse disposizioni,
per le parti applicabili.
  Alle  attivita'  di  monitoraggio  indicate  in  precedenza possono
aggiungersi   quelle  relative  all'assistenza  al  collaudo  e  alla
realizzazione  del  piano  di  continuita'  ed  emergenza. Anche esse
possono   essere   affidate   ad   un  monitore  nel  rispetto  delle
disposizioni  della  presente  circolare  e  di  quelle richiamate in
precedenza, per le parti non superate o emendate.
  E'  preferibile  affidare allo stesso monitore il maggior numero di
attivita'  di  monitoraggio;  e'  comunque  auspicabile che almeno le
prime  tre  (studio  di  fattibilita',  redazione degli atti di gara,
direzione dei lavori) siano affidate allo stesso monitore.
  Dopo  il  completamento  dei contratti di grande rilievo e comunque
prima  dell'eventuale  rinnovo  del  contratto  alla medesima impresa
contraente, le amministrazioni sono tenute ad affidare a un monitore,
nel  rispetto delle disposizioni della presente circolare e di quelle
richiamate  in  precedenza,  per le parti non superate o emendate, la
verifica  ex post dei risultati conseguiti. Possono essere sottoposti
a  verifica  ex  post anche i contratti non di grande rilievo; in tal
caso   le  amministrazioni  sono  tenute  al  rispetto  delle  stesse
disposizioni, per le parti applicabili.
  Le  attivita'  di monitoraggio e quelle di verifica ex post devono,
in   ogni  caso,  essere  affidate  a  soggetti  diversi,  come  piu'
specificamente e' detto ai punti 6 e 7.
6. Cause di incompatibilita' per i monitori esterni.
  Rimangono  invariate  le  disposizioni  relative alla prima e terza
fase del procedimento di qualificazione dei monitori esterni, dettate
con la circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16. Vengono modificate,
invece,  le  disposizioni relative alla seconda fase del procedimento
relative    alla    verifica    dell'insussistenza    di   cause   di
incompatibilita'. Esse riguardano:
    1) dichiarazione  non  veritiera:  le  dichiarazioni  rese  dalla
societa'  aspirante alla qualificazione sono contraddette, in tutto o
in  parte,  da  atti  o  fatti  ufficialmente  noti  all'Autorita'  o
all'amministrazione    attraverso    convenzioni    di   concessione,
documentazione  per  la  partecipazione  a gare, richieste di parere,
contratti, atti esecutivi, documenti tecnici progettuali, eccetera;
    2) legami  di  dipendenza non marginale con societa' operanti nel
settore ict:
      la  societa' aspirante alla qualificazione partecipa a societa'
o  consorzi  interessati  alla  vendita  di  attivita' di sviluppo di
sistemi  informativi  e/o  all'erogazione  di  servizi  ict  e/o alla
fornitura  di  prodotti  hardware e/o software in misura superiore al
10% del capitale di ciascun soggetto partecipato;
      la  societa'  aspirante  alla  qualificazione e' partecipata da
societa' o consorzi interessati alla vendita di attivita' di sviluppo
di  sistemi  informativi  e/o  all'erogazione di servizi ict e/o alla
fornitura  di  prodotti  hardware e/o software in misura superiore al
10% del proprio capitale;
      la  societa'  aspirante  alla qualificazione e' temporaneamente
raggruppata  (RTI  o  GEIE) o ha espresso la volonta' di raggrupparsi
con  societa'  interessate  alla  vendita di attivita' di sviluppo di
sistemi  informativi  e/o  all'erogazione  di  servizi  ict  e/o alla
fornitura di prodotti hardware e/o software;
    3)  erogazione  di  servizi  ict di ampia dimensione: la societa'
aspirante  alla qualificazione ha stipulato negli ultimi tre anni uno
o   piu'  contratti  per  lo  sviluppo  di  sistemi  informativi  e/o
l'erogazione di servizi ict e/o la fornitura di prodotti hardware e/o
software  di  importo  complessivo,  ovvero, in caso di contratti con
validita'  pluriennale,  di  importo medio annuo, superiore al 5% dei
corrispondenti valori soglia dei contratti di grande rilievo;
    4) erogazione di servizi ict non marginale: la societa' aspirante
alla  qualificazione  ha  venduto  negli ultimi tre anni attivita' di
sviluppo  di sistemi informativi e/o di erogazione di servizi ict per
un importo, in uno qualsiasi dei tre anni, superiore al 15% di quello
del corrispondente fatturato annuo, ambedue al netto di IVA;
    5)  vendita  di prodotti ict non marginale: la societa' aspirante
alla  qualificazione ha venduto negli ultimi tre anni, direttamente o
indirettamente, prodotti hardware e/o software per un importo, in uno
qualsiasi dei tre anni, superiore al 15% di quello del corrispondente
fatturato annuo, ambedue al netto di IVA.
  La  verifica  della  sussistenza  di  cause  di incompatibilita' si
effettua sulla base del formato QSM/II riprodotto nell'appendice I.
  Nel  caso  di  societa'  gia' iscritta nell'elenco dei monitori, la
revoca della qualificazione per una qualsiasi delle cause indicate e'
effettuata con provvedimento motivato dell'Autorita'.
  La  societa'  non  potra'  presentare nuova domanda di ammissione o
riammissione   se   non   siano   trascorsi  almeno  sei  mesi  dalla
comunicazione  della  delibera  dell'Autorita'  relativa alla mancata
qualificazione o revoca della stessa.
  La  qualificazione  abilita il monitore all'esecuzione di attivita'
sia di monitoraggio, sia di verifica ex post. Tuttavia, queste ultime
devono essere affidate a un monitore diverso da quello al quale siano
state affidate le attivita' di monitoraggio.
7. Cause di incompatibilita' per i monitori interni.
  In  considerazione  del  contenuto  dell'attivita'  di monitoraggio
illustrato  al  precedente punto 3, i monitori, nel caso di soluzione
interna   all'amministrazione,   dovrebbero   essere  preferibilmente
collocati  nell'ambito  dell'ufficio  del  responsabile  dei  servizi
informativi  automatizzati.  Di  conseguenza, questa collocazione non
rappresenta causa di incompatibilita'.
  I  monitori  interni  che  svolgono  attivita'  di verifica ex post
devono  operare  in  condizioni  di indipendenza dal responsabile dei
sistemi informativi automatizzati.
8. Elenco dei monitori.
  L'elenco  pubblico delle societa' specializzate alle quali affidare
le  attivita' di monitoraggio o verifica ex post dei contratti per la
progettazione,  realizzazione,  manutenzione,  gestione  e conduzione
operativa  di  sistemi  informativi  automatizzati  viene predisposto
dall'Autorita'  secondo  quanto  previsto  dall'art. 13, comma 2, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
  L'elenco  contiene,  per  ogni  monitore  esterno  qualificato,  le
seguenti informazioni:
    ragione o denominazione sociale;
    sede legale;
    nominativo del rappresentante legale;
    data di scadenza della qualificazione;
    indirizzo internet (se disponibile).
  L'elenco  pubblico  delle strutture interne preposte alle attivita'
di   monitoraggio   o  verifica  ex  post  costituite  in  seno  alle
amministrazioni   contiene,   per   ciascuna  di  esse,  le  seguenti
informazioni:
    denominazione dell'amministrazione;
    data di scadenza della qualificazione;
    indirizzo internet (se disponibile).
  Gli  elenchi  vengono  resi  disponibili  in  due  separate  unita'
informative sottoscritte digitalmente dall'Autorita', rispettivamente
per   i  monitori  interni  e  esterni.  Ciascuno  degli  elenchi  e'
strutturato in un file in formato rich text format, non compresso. La
verifica  della  firma  dell'Autorita'  e  l'estrazione degli elenchi
firmati  possono essere effettuate con qualsiasi software in grado di
elaborare  file  firmati  in  modo  conforme alla circolare 19 giugno
2000,  n.  AIPA/CR/24.  In ogni caso, viene reso disponibile sul sito
dell'Autorita' un apposito software denominato "verifica e salva".
9.  Affidamento delle attivita' di monitoraggio e verifica ex post ad
un monitore.
  Per   le   attivita'   di   monitoraggio   e   verifica   ex   post
l'amministrazione puo' utilizzare un monitore interno, qualificato ai
sensi  della  circolare  13  marzo  1998,  n.  AIPA/CR/17, cosi' come
modificata   dalla   presente.   Il  monitore  interno  puo'  operare
esclusivamente   su   contratti   afferenti   all'amministrazione  di
appartenenza.
  Un  monitore  interno  al  quale  sia  stata  negata  o revocata la
qualificazione  da  parte dell'Autorita' non puo' essere impegnato in
attivita' di monitoraggio o verifica.
  L'aggiudicazione  di  un  contratto  di monitoraggio ad un monitore
esterno  avviene,  di  regola,  in base ad una procedura concorsuale,
salvo  i casi in cui sia possibile ricorrere alla trattativa privata.
In  considerazione della dimensione economica dei contratti di grande
rilievo, il valore economico supera generalmente la soglia di rilievo
comunitario.  Il  meccanismo di aggiudicazione da applicare e' quello
dell'offerta   economicamente   piu'  vantaggiosa,  conformemente  al
decreto   legislativo   17 marzo   1995,   n.   157,   e   successive
modificazioni. E' utile che la procedura concorsuale preveda che:
    siano effettuati due incontri con le societa' concorrenti:
      il   primo   per   fornire   collettivamente   le  informazioni
eventualmente   richieste   sul   contratto  oggetto  dell'azione  di
monitoraggio;
      il secondo per comunicare la valutazione espressa relativamente
alle  capacita'  tecniche  e, successivamente, procedere all'apertura
delle buste contenenti le offerte economiche;
    la durata del contratto di monitoraggio sia collegata alla durata
del  contratto  informatico  per  il quale e' prevista l'attivita' di
direzione  dei  lavori  o,  nel  caso  di  realizzazione  di studi di
fattibilita'  o  di  verifiche  ex  post,  al tempo necessario per lo
svolgimento delle prestazioni richieste;
    la societa' concorrente abbia realizzato un fatturato complessivo
nell'ultimo triennio uguale o superiore al doppio dell'importo a base
d'asta;
    la  societa'  concorrente  abbia  realizzato  un  fatturato annuo
medio,  riferito  all'ultimo  triennio e attribuibile ad attivita' di
monitoraggio,  maggiore  dell'importo  a  base  d'asta  diviso per la
durata in anni del contratto da appaltare;
    la  societa' mandataria, nel caso di raggruppamenti temporanei di
impresa,  soddisfi  da  sola  il  40%  dei  limiti  previsti  per  il
fatturato;
    la societa' concorrente non possa ricorrere al subappalto;
    la  societa' concorrente possa ricorrere a consulenti esterni per
una  percentuale  dell'impegno complessivamente previsto inferiore ad
un limite fissato;
    la  societa' concorrente impieghi meno di due persone fisiche per
ogni anno-persona di impegno complessivamente previsto;
    la   societa'   concorrente   pratichi   una  tariffa  media  per
giorno-persona   non  inferiore  ad  un  valore  minimo,  fissato  in
relazione alla competenza richiesta;
    la   societa'   concorrente   indichi   nell'offerta  in  maniera
dettagliata:
      i   criteri   e  le  metodologie  che  intende  applicare,  con
particolare riferimento alla documentazione;
      le   risorse   professionali   che   intende   utilizzare,  con
riferimento  ad  anzianita'  lavorativa, formazione, ruoli ricoperti,
progetti  e  clienti  per  i  quali  esse  abbiano operato, allegando
eventualmente, se richiesto, i curricula;
      un  piano di progetto che definisca e pianifichi la quantita' e
la  qualita'  delle risorse professionali da impiegare per le diverse
attivita' previste.
  Il  possesso  della  certificazione  EN  ISO  9000  da  parte della
societa'   concorrente   non   deve   essere   considerato  requisito
necessario.
  Alla procedura concorsuale possono chiedere di partecipare societa'
gia'   iscritte   nell'elenco  e  societa'  non  ancora  qualificate.
L'eventuale  aggiudicazione  di  un  contratto di monitoraggio ad una
societa'  non qualificata non comporta l'iscrizione nell'elenco delle
societa' qualificate.
  Gli   atti   di   gara   devono  conformarsi  alla  metodologia  di
qualificazione di cui alla circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16,
come  modificata dalla presente, in modo da consentire, nei confronti
delle  societa'  non qualificate, analisi equivalenti a quelle svolte
dall'Autorita' per i monitori esterni qualificati.
  Le   societa'  qualificate  sono  esonerate  dal  produrre,  tra  i
documenti   di   gara   richiesti,   quelli  volti  a  dimostrare  il
soddisfacimento  dei criteri di qualificazione. Conseguentemente, non
si  deve  procedere  alla  loro  valutazione. Il bando di gara e/o la
lettera di invito devono:
    richiedere l'iscrizione nell'elenco delle societa' qualificate o,
in  alternativa,  la  presentazione dei documenti I.A, I.B, I.C, I.D,
I.E,  I.F  di  cui  all'art. 2.1 della circolare 12 febbraio 1998, n.
AIPA/CR/16.  La  mancanza  anche  di  un  solo  documento  tra quelli
richiesti comporta l'esclusione dalla gara;
    prevedere  l'esclusione  dalla  gara  per  le societa' alle quali
l'Autorita'  abbia  rifiutato o revocato la qualificazione, salvo che
nel frattempo siano venute a cessare le cause che avevano determinato
il  rifiuto o la revoca della qualificazione o siano trascorsi almeno
sei  mesi  dal  provvedimento dell'Autorita', prevedendo altresi', in
quest'ultimo   caso,   la   verifica  da  parte  dell'amministrazione
dell'adeguatezza  della  capacita'  tecnica  e  dell'insussistenza di
cause di incompatibilita';
    prevedere  l'esclusione  dalla  gara  per  le  societa'  che  non
dichiarino  la  insussistenza  nei  loro  confronti  delle  cause  di
incompatibilita'   descritte   al   punto   6.   Il  requisito  della
compatibilita' e' ritenuto soddisfatto per le societa' qualificate;
    prevedere  l'esclusione  dalla  gara  per  le  societa'  che  non
dimostrino di possedere capacita' tecnica adeguata ai sensi dell'art.
2.3  della  circolare  12  febbraio  1998, n. AIPA/CR/16. Le societa'
qualificate si ritengono dotate di capacita' tecnica adeguata.
10.  Disposizioni  da inserire nel contratto di fornitura rispetto al
quale  viene effettuata l'attivita' di monitoraggio ed in particolare
di direzione dei lavori.
  Nel  capitolato  tecnico  o  nello  schema di contratto deve essere
esplicitamente  prevista  l'azione  di  monitoraggio  e direzione dei
lavori  del contratto stesso ed in particolare devono essere indicati
per il fornitore i seguenti obblighi:
    designazione di un responsabile del contratto per la gestione dei
rapporti con il direttore dei lavori;
    tempestiva  trasmissione  al  direttore  dei  lavori,  in formato
elettronico   se   disponibile,  della  documentazione  di  riscontro
prevista   dal   contratto  e  della  documentazione  aggiuntiva  per
eventuali chiarimenti richiesti;
    garanzia  del  reperimento e consultazione da parte del direttore
dei   lavori,   o   di   un   suo  incaricato,  della  documentazione
contrattualmente  prevista, mediante l'accesso ai sistemi di gestione
della  documentazione  e  della  configurazione  e  al  sistema della
qualita', predisposti dal fornitore;
    disponibilita'   a  sottoporre  l'esecuzione  della  fornitura  a
verifiche  mirate,  o verifiche di seconda parte, volte a controllare
l'applicazione  e  il  rispetto  dei  requisiti contrattuali, nonche'
l'effettiva   applicazione   e  l'utilizzo  dell'impianto  produttivo
richiesto,  cosi'  come  previsto  dall'art.  8  della  deliberazione
dell'Autorita' 9 novembre 2000, n. 49;
    partecipazione  con  proprio  personale a riunioni periodiche per
l'esame congiunto dell'andamento delle attivita';
    accesso  del  direttore  dei lavori, o di un suo incaricato, agli
uffici  e  impianti  in  cui vengono svolte le attivita' regolate dal
contratto, per lo svolgimento delle verifiche necessarie.
  La verifica ex post si avvale della documentazione prodotta ai fini
dell'attivita' di monitoraggio.
11. Responsabilita' dell'amministrazione relativamente alle attivita'
di monitoraggio e verifica.
  L'amministrazione  rimane  responsabile in ogni caso delle seguenti
attivita':
    approvazione  dei  documenti redatti dal fornitore e dal monitore
in  materia  di  pianificazione, consuntivazione, avvenuta consegna e
collaudo di beni e servizi ict;
    liquidazione   e   pagamento  delle  fatture  e  applicazione  di
eventuali penali al fornitore;
    approvazione di eventuali varianti in corso d'opera;
    raggiungimento degli obiettivi contrattualmente previsti e azioni
conseguenti in caso di mancata attuazione;
    risultati      conseguiti      riguardo      al     funzionamento
dell'amministrazione   e   all'erogazione   dei  servizi  previsti  a
cittadini, imprese, propri dipendenti e altre amministrazioni.
12. Rapporti del monitore con l'amministrazione.
  Il  monitore  stabilisce con l'amministrazione i rapporti necessari
all'attivita'  di monitoraggio o verifica ex post, in particolare con
il   responsabile   dei   sistemi   informativi   automatizzati,   il
responsabile   degli   acquisti,  gli  utenti  finali,  eventualmente
attraverso loro referenti, il referente indicato dal fornitore.
  Egli riceve:
    rendicontazioni periodiche, con cadenza stabilita, sullo stato di
avanzamento  dei  lavori,  sui  livelli di servizio, sul rispetto dei
vincoli  contrattuali, sull'autorizzazione al pagamento di fatture al
fornitore, sull'applicazione di eventuali penali;
    comunicazioni in merito all'esecuzione di specifiche attivita';
    segnalazioni   riguardo   a  eventuali  problemi  e  proposte  di
soluzione.
  Il  monitore  trasmette  al  dirigente  responsabile  per i sistemi
informativi automatizzati, per le valutazioni di competenza e l'avvio
delle  azioni  ritenute  necessarie,  la documentazione relativa alle
attivita'   di   monitoraggio   o  verifica  ex  post  dei  contratti
informatici.
13. Rapporti dovuti all'Autorita'.
  Il  dirigente  responsabile per i sistemi informativi automatizzati
e'  tenuto  a  informare l'Autorita' sullo stato di avanzamento delle
attivita'  concernenti i contratti di grande rilievo e sull'andamento
dei relativi contratti di monitoraggio.
  Per ciascun contratto di grande rilievo fornisce:
    con  cadenza  semestrale,  a decorrere dalla data di stipulazione
del  contratto  o  di  avvio  dell'attivita',  un  rapporto periodico
sull'andamento,  redatto  dal  monitore  incaricato dell'attivita' di
direzione   dei   lavori,   unitamente  ad  una  propria  valutazione
sull'attivita' stessa;
    entro  sei  mesi  dal  completamento  del  contratto  o  di  suoi
rilevanti  obiettivi, un rapporto sui risultati ottenuti, redatto dal
monitore incaricato dell'attivita' di verifica ex-post del contratto,
unitamente ad una propria valutazione sull'attivita' stessa.
  Il rapporto sull'andamento del contratto ha l'obiettivo di:
    consuntivare lo stato ad una certa data;
    dare   conto   dell'azione  di  Governo  svolta,  sulla  base  di
indicatori pertinenti di efficienza ed efficacia;
    fornire  informazioni  di sintesi idonee a comparare il contratto
con altri confrontabili.
  Il rapporto sui risultati ottenuti ha l'obiettivo di:
    esporre i costi sopportati e i benefici ottenuti;
    mostrare eventuali criticita' e rischi;
    suggerire  idonee  azioni di contenimento dei rischi e interventi
orientati alla riduzione dei costi e/o all'aumento dei benefici.
  Nel  sito dell'Autorita' sono suggeriti la struttura, i contenuti e
le   dimensioni   dei   rapporti   sull'andamento   del  contratto  e
rispettivamente sui risultati ottenuti. I rapporti devono conformarsi
quanto  piu'  possibile  a  tali  formati.  I documenti devono essere
trasmessi  entro  20  giorni  dalla  fine del semestre di riferimento
ovvero   rispettivamente   entro  30  giorni  dalla  conclusione  del
contratto   o  di  sue  fasi  significative  all'indirizzo  di  posta
elettronica:  monitoraggio contratti@aipa.it.  Se  l'invio  per posta
elettronica  non e' possibile, i rapporti, memorizzati su dischetto o
cd-rom, devono essere recapitati all'Autorita' al seguente indirizzo:
via  Isonzo,  21b  -  00198  Roma.  I rapporti devono comunque essere
elaborabili  nei  formati  elettronici  supportati  dalle piu' comuni
piattaforme di produttivita' individuale su personal computer.
14.   Monitoraggio   dei   contratti  di  grande  rilievo  effettuato
dall'Autorita'.
  Sulla  base  dei rapporti periodici di cui al punto 13, l'Autorita'
supervisiona  il  monitoraggio  dei contratti di grande rilievo. Sono
previste due modalita' di intervento:
    l'espressione  di  una valutazione sull'esecuzione del contratto,
da  produrre  entro  30  giorni  dalla ricezione del rapporto sul suo
andamento,  che  si  traduca  eventualmente  in  raccomandazioni  per
l'amministrazione,  aventi  lo  scopo  di agevolare il raggiungimento
degli obiettivi contrattuali;
    l'attuazione   estemporanea,   d'intesa   con   l'amministrazione
interessata,  di  una  verifica  sull'esecuzione  del  contratto  con
particolare  riguardo  ai  costi  sostenuti e ai risultati e benefici
conseguiti.
  L'Autorita'  si riserva di effettuare verifiche sull'esecuzione del
contratto  nel  caso  in  cui  proprie  valutazioni,  o  segnalazioni
dell'amministrazione,  del  monitore, del fornitore o di terze parti,
mettessero in luce:
    l'esistenza   di   un   contenzioso  tra  le  parti  interessate,
amministrazione, fornitore, monitore;
    l'inadeguata esecuzione del contratto e una situazione di rischio
per il conseguimento degli obiettivi contrattuali;
    l'inadeguata direzione dei lavori;
    l'esistenza di problemi derivanti dalla fornitura dei servizi ict
riguardo  al  funzionamento dell'amministrazione o all'erogazione dei
servizi automatizzati.
  Per effettuare le verifiche l'Autorita' puo':
    utilizzare,  ad integrazione delle proprie risorse professionali,
uno   o   piu'   monitori   esterni,  diversi  da  quello  incaricato
dell'attivita'  di  direzione  dei  lavori  o di verifica ex post del
contratto;
    richiedere   all'amministrazione,  al  monitore  e  al  fornitore
documentazione  di  dettaglio  ad  integrazione di quella gia' in suo
possesso;
    utilizzare  lo  strumento  delle verifiche mirate, o verifiche di
seconda  parte,  volte a controllare l'applicazione e il rispetto dei
requisiti  contrattuali, nonche' l'effettiva applicazione ed utilizzo
dell'impianto  produttivo  richiesto  per l'attuazione del contratto,
come  previsto  dall'art.  8  della  deliberazione  dell'Autorita'  9
novembre 2000, n. 49.
15. Norme transitorie.
  Le  disposizioni  della  presente  circolare  non  si  applicano ai
contratti  e  alle  gare  per  l'appalto di contratti di monitoraggio
rispettivamente stipulati e bandite prima della data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
                           16. Appendici.
  L'appendice I e' parte integrante della presente circolare.
    Roma, 28 dicembre 2001
                                               Il presidente: Zuliani