IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  5  agosto  1981, n. 416, recante disciplina delle
imprese   editrici   e   provvidenze  per  l'editoria,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123, recante
disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico  alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visti  gli  articoli  4,  5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62,
recante  nuove  norme  sull'editoria  e  sui  prodotti  editoriali  e
modifiche  alla  legge  5  agosto  1981,  n. 416, che disciplinano le
agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale,
ed  in  particolare  il  comma  13  del  citato  articolo  5 il quale
stabilisce  che,  con  regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo
17,  comma  1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per i beni
e  le  attivita'  culturali,  sono  dettate le disposizioni attuative
delle predette agevolazioni di credito;
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   3   agosto  2001,  n.  317,  recante
modificazioni  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla  legge  23  agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 6,
comma 2, del medesimo decreto;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;
  Ritenuto  tuttavia  di  non  poter  recepire  quanto  suggerito dal
Consiglio  di  Stato al punto 11 del citato parere circa la richiesta
di   sostituire,   all'articolo   5,   comma  1,  le  parole:  "breve
istruttoria"  con  le  parole: "idonea documentazione" in quanto tale
locuzione  porrebbe  in  capo  all'impresa  beneficiaria  l'onere  di
produrre  la  predetta documentazione mentre con tale disposizione si
intendeva porre in capo alla societa' locataria l'onere di effettuare
una breve istruttoria;
  Ravvisata  pertanto  la  necessita' di modificare comunque il testo
del  citato  comma  1  dell'articolo  5,  al fine di evitare equivoci
interpretativi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                     Presentazione delle domande

  1.  La  domanda  per  la  concessione  dei  contributi  di cui agli
articoli  4,  5,  6  e  7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, di seguito
denominata:  "legge",  e'  inoltrata,  in  bollo, alla Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria.
  2. L'impresa puo' presentare domanda, limitatamente ad una sola per
quanto  riguarda  la procedura automatica, per ogni avviso pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge,
entro i termini iniziale e finale stabiliti nello stesso.
  3.   La  domanda  e'  compilata  conformemente  al  modulo  di  cui
all'allegato  A),  e'  corredata  dagli  allegati  B)  e  C),  ed  e'
accompagnata dalla delibera bancaria di concessione del finanziamento
redatta  secondo  i  criteri indicati nell'allegato D), unitamente al
relativo contratto, ove gia' stipulato.
  4.  La  delibera  bancaria  di cui al comma 3, puo' essere altresi'
prodotta  anche separatamente dalla domanda di cui al citato comma 3,
purche'   nei   termini   di  presentazione  della  domanda  previsti
dall'avviso di cui agli articoli 6 e 7 della legge.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:

              -  Il  testo  degli  articoli 4,  5,  6 e 7 della legge
          7 marzo 2001, n. 62, e' riportato nelle note alle premesse.

          Note alle premesse:

              - Il  testo  dell'art.  87  delle  Costituzione  e'  il
          seguente:
              "Art.  87. - Il  Presidente della Repubblica e' il capo
          dello  Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
          messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima  riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei
          disegni  di  legge  di  iniziativa del Governo. Promulga le
          leggi  ed  emana  i  decreti  aventi  valore  di  legge e i
          regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nel casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede  il  Consiglio  superiore  della magistratura.
          Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              - Il  testo  vigente dell'art. 17, comma 1, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  (termine modificato dal comma 27 dell'art. 17 della
          legge  15 maggio  1997,  n.  127)  dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi,  nonche'  dei  regolamenti comunitari (art. 11
          legge 5 febbraio 1999, n. 25);
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (abrogata  dall'art.  38,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 23 dicembre 1993, n. 546).
              - La  legge  5 agosto  1981,  n. 416, reca: "Disciplina
          delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.".
              - Si  indicano  le  leggi che hanno modificato la legge
          5 agosto  1981,  n.  416,  attinenti  alle  agevolazioni di
          credito all'editoria:
                la  legge  25 febbraio  1987,  n.  67, reca: "Rinnovo
          della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
          imprese editrici e provvidenze per l'editoria";
                il  testo  aggiornato  della  legge 5 agosto 1981, n.
          416,   recante:   "Disciplina   delle  imprese  editrici  e
          provvidenze  per  l'editoria",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1987";
                la  legge  7 agosto  1990, n. 250, reca: "Provvidenze
          per  l'editoria  e  riapertura  dei termini, a favore delle
          imprese  radiofoniche, per ladichiarazione di rinuncia agli
          utili  di  cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio
          1987,  n.  67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11
          della legge stessa";
                il   decreto-legge  27 agosto  1993,  n.  323,  reca:
          "Provvedimenti    urgenti   in   materia   radiotelevisiva"
          coordinato  con la legge di conversione 27 ottobre 1993, n.
          422";
                la  legge  23 dicembre 1998, n. 448, reca: "Misure di
          finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".
              - Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 123, reca:
          "Disposizioni  per la razionalizzazione degli interventi di
          sostegno  pubblico  alle imprese a norma dell'art. 4, comma
          4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              - Il testo dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge
          15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
          di  funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa), e' il seguente:
              "4.  Con  i  decreti  legislativi  di cui all'art. 1 il
          Governo provvede anche a:
                a) e b) (omissis);
                c) ridefinire,  riordinare  e  razionalizzare,  sulla
          base  dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente
          articolo,  al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e
          20,  comma  5,  per  quanto  possibile individuando momenti
          decisionali  unitari; la disciplina relativa alle attivita'
          economiche   ed  industriali,  in  particolare  per  quanto
          riguarda  il  sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti
          nell'industria,   nel   commercio,   nell'artigianato,  nel
          comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per
          quanto  riguarda  le  politiche regionali, strutturali e di
          coesione  della Unione europea, ivi compresi gli interventi
          nelle  aree  depresse  del territorio nazionale, la ricerca
          applicata,  l'innovazione  tecnologica, la promozione della
          internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese
          nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione
          della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del
          contenimento    dei    prezzi   e   dell'efficienza   della
          distribuzione;  per  quanto  riguarda  la  cooperazione nei
          settori  produttivi  e  il  sostegno  dell'occupazione; per
          quanto  riguarda  le attivita' relative alla realizzazione,
          all'ampliamento,   alla  ristrutturazione  e  riconversione
          degli   impianti   industriali,  all'avvio  degli  impianti
          medesimi    e    alla    creazione,    ristrutturazione   e
          valorizzazione    di    aree   industriali   ecologicamente
          attrezzate,  con  particolare  riguardo  alle  dotazioni ed
          impianti  di  tutela dell'ambiente, della sicurezza e della
          salute pubblica.".
              - La  legge  7 marzo  2001,  n.  62, reca: "Nuove norme
          sull'editoria  e  sui  prodotti editoriali e modifiche alla
          legge 5 agosto 1981, n. 416".
              - Si  riporta il testo degli articoli 4, 5, 6 e 7 della
          legge 7 marzo 2001, n. 62:
              "Art.   4   (Tipologie   di   interventi   nel  settore
          editoriale). - 1.   Alle   imprese   operanti  nel  settore
          editoriale  sono concesse le agevolazioni di credito di cui
          agli  articoli  5,  6 e 7, nonche' il credito di imposta di
          cui all'art. 8.
              Art.  5  (Fondo  per  le  agevolazioni  di credito alle
          imprese  del settore editoriale). - 1. E' istituito, presso
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
          l'informazione  e  l'editoria,  fino  all'attuazione  della
          riforma  di  cui  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  e  al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il
          Fondo  per  le  agevolazioni  di  credito  alle imprese del
          settore editoriale, di seguito denominato "Fondo . Il Fondo
          e'  finalizzato  alla  concessione  di  contributi in conto
          interessi  sui  finanziamenti della durata massima di dieci
          anni   deliberati  da  soggetti  autorizzati  all'attivita'
          bancaria.
              2.   Al   Fondo   affluiscono  le  risorse  finanziarie
          stanziate   a  tale  fine  nel  bilancio  dello  Stato,  il
          contributo  dell'1  per  cento trattenuto sull'ammontare di
          ciascun   beneficio   concesso,   le   somme  comunque  non
          corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          esistenti sul fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto
          1981,  n.  416, e successive modificazioni. Il fondo di cui
          al  citato art. 29 e' mantenuto fino al completamento della
          corresponsione  dei  contributi  in  conto interessi per le
          concessioni gia' effettuate.
              3.   I  contributi  sono  concessi,  nei  limiti  delle
          disponibilita'  finanziarie, mediante procedura automatica,
          ai sensi dell'art. 6, o valutativa, ai sensi dell'art. 7.
              4.   Sono   ammessi  al  finanziamento  i  progetti  di
          ristrutturazione   tecnico-produttiva;   di  realizzazione,
          ampliamento  e  modifica  degli  impianti,  con particolare
          riferimento  all'installazione  e  potenziamento della rete
          informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
          telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
          della   distribuzione;   di   formazione  professionale.  I
          progetti  sono  presentati  dalle  imprese  partecipanti al
          ciclo  di  produzione,  distribuzione e commercializzazione
          del prodotto editoriale.
              5.  In  caso  di  realizzazione  dei progetti di cui al
          comma 4 con il
          ricorso  alla  locazione finanziaria, i contributi in conto
          canone  sono concessi con le medesime procedure di cui agli
          articoli  6 e 7 e non possono, comunque, superare l'importo
          dei  contributi  in  conto  interessi  di  cui godrebbero i
          progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i
          contributi in conto interessi.
              6.  Una  quota  del  5 per cento del Fondo e' riservata
          alle   imprese   che,  nell'anno  precedente  a  quello  di
          presentazione    della    domanda    per   l'accesso   alle
          agevolazioni,  presentano  un  fatturato  non superiore a 5
          miliardi  di  lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a
          quelle  impegnate  in progetti di particolare rilevanza per
          la  diffusione  della lettura in Italia o per la diffusione
          di  prodotti  editoriali in lingua italiana all'estero. Ove
          tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
          riaffluisce  al Fondo per essere destinata ad interventi in
          favore delle altre imprese.
              7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata ai
          progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio
          per  le  imprese  costituite  in  forma  di  cooperative di
          giornalisti o di poligrafici.
              8.  Ai  fini  della concessione del beneficio di cui al
          presente  articolo,  la  spesa  per  la  realizzazione  dei
          progetti e' ammessa in misura non eccedente il 90 per cento
          di  quella  prevista  nel  progetto,  ivi  comprese  quelle
          indicate  nel  primo  comma  dell'art.  16  del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  9 novembre  1976,  n.  902,
          nonche'  le  spese previste per il fabbisogno annuale delle
          scorte  in  misura  non  superiore  al  40  per cento degli
          investimenti  fissi  ammessi  al finanziamento. La predetta
          percentuale  del  90  per cento e' elevata al 100 per cento
          per  le  cooperative di cui all'art. 6 della legge 5 agosto
          1981, n. 416, e successive modificazioni.
              9.  I  contributi  in  conto  interessi  possono essere
          concessi  anche alle imprese editrici dei giornali italiani
          all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n.
          416,  e  successive  modificazioni, per progetti realizzati
          con  il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio
          dell'attivita'   bancaria   aventi   sede   in   uno  Stato
          appartenente all'Unione europea.
              10.  L'ammontare del contributo e' pari al 50 per cento
          degli   interessi   sull'importo   ammesso   al  contributo
          medesimo,  calcolati  al  tasso  di riferimento fissato con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica. Il tasso di interesse e le altre
          condizioni   economiche   alle   quali   e'   riferito   il
          finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
              11.  In  aggiunta  alle  risorse  di  cui al comma 2, a
          decorrere   dall'anno   2001   e  fino  all'anno  2003,  e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire  7,9 miliardi per il primo
          anno,  di  lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire
          18,7 miliardi per il terzo anno.
              12.  Ai contributi di cui al presente articolo, erogati
          secondo  le  procedure  di  cui  agli  articoli 6 e 7 della
          presente  legge,  si  applicano le disposizioni di cui agli
          articoli  8  e  9,  commi da 1 a 5, del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 123.
              13.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  Ministro  per i beni e le attivita'
          culturali,   sono   dettate  disposizioni  attuative  della
          presente   legge.   Sono  in  particolare  disciplinati  le
          modalita'  ed i termini di presentazione o di rigetto delle
          domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle
          condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
          delle  spese  inerenti  ai  progetti,  gli adempimenti ed i
          termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il
          funzionamento  del  Comitato di cui al comma 4 dell'art. 7,
          il  procedimento di decadenza dai benefici, le modalita' di
          verifica  finale  della  corrispondenza  degli investimenti
          effettuati  al  progetto,  della loro congruita' economica,
          nonche'   dell'inerenza   degli  investimenti  stessi  alle
          finalita' del progetto.
              14.  All'istruttoria  dei  provvedimenti di concessione
          dei  contributi  di  cui agli articoli 6 e 7 della presente
          legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al
          decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
              15.  Le  somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a
          qualunque  titolo  restituite, sono versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato per essere successivamente assegnate
          al  Fondo.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              Art.  6  (Procedura  automatica). - 1. Alla concessione
          dei  contributi  di  cui  all'art.  5  si provvede mediante
          procedura   automatica   relativamente   ai   progetti  che
          presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
                a) finanziamento  complessivo  non  superiore  ad  un
          miliardo di lire;
                b) realizzazione   del   progetto   entro   due  anni
          dall'ammissione ai benefici. Sono altresi' ammesse le spese
          sostenute  nell'anno  antecedente  la data di presentazione
          della domanda.
              2.  Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono
          comunicati  l'ammontare  delle  risorse  disponibili per la
          concessione   dei  contributi  ed  il  termine  massimo  di
          presentazione delle domande.
              3.  Le  domande  di  concessione  del  contributo  sono
          accolte  sulla base della sola verifica della completezza e
          regolarita'   delle   domande  medesime  e  della  relativa
          documentazione,    secondo    l'ordine    cronologico    di
          presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno si
          intendono  presentate  contestualmente.  La concessione del
          contributo  e'  integrale  fino a concorrenza delle risorse
          finanziarie  di  cui  al com-ma 2. In caso di insufficienza
          delle  risorse  finanziarie  a  soddisfare integralmente le
          domande,    la    disponibilita'   residua   e'   ripartita
          proporzionalmente al costo dei progetti. Detta ripartizione
          ha  luogo  tra  le  domande  presentate  contestualmente il
          giorno  successivo  a  quello di presentazione delle ultime
          domande che hanno ottenuto capienza intera.
              4.  In caso di inosservanza del termine di cui al comma
          1,  lettera b),  del  presente  articolo,  e' dichiarata la
          decadenza  dal  beneficio  ed  il  soggetto beneficiario e'
          tenuto  alla  restituzione  delle  somme eventualmente gia'
          percepite maggiorate  degli  interessi,  calcolati ai sensi
          all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 123.
              5.  Il  soggetto  beneficiario,  entro  sessanta giorni
          dalla  realizzazione  del  progetto,  produce  i  documenti
          giustificativi   delle   spese   sostenute,   gli   estremi
          identificativi  degli  impianti,  macchinari o attrezzature
          acquistati,  nonche'  la  perizia giurata di un esperto del
          settore,   iscritto  al  relativo  albo  professionale,  se
          esistente, che attesti la corrispondenza degli investimenti
          alla  finalita'  del  progetto,  nonche'  la congruita' dei
          costi sostenuti.
              6. Il contributo di cui al presente articolo e' erogato
          in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento
          pagate  dall'impresa  beneficiaria all'istituto di credito.
          Tenuto conto della tipologia dell'intervento e su richiesta
          dell'impresa,  puo' essere effettuata la corresponsione del
          contributo  in  un'unica  soluzione,  scontando  al  valore
          attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante
          dalla quota di interessi.
              Art.  7  (Procedura  valutativa). - 1. Alla concessione
          dei  contributi  di  cui  all'art.  5  si provvede mediante
          procedura  valutativa relativamente ai progetti o programmi
          organici  e  complessi,  che  presentano cumulativamente le
          seguenti caratteristiche:
                a) finanziamento, eccedente l'importo di cui all'art.
          6,  com-ma 1,  lettera  a);  la  domanda  deve contenere la
          deliberazione  preventiva  dell'istituto  finanziatore;  il
          finanziamento  puo',  comunque, essere ammesso a contributo
          in misura non superiore a lire 30 miliardi;
                b) realizzazione   del   progetto   entro   due  anni
          dall'ammissione ai benefici. Sono altresi' ammesse le spese
          sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione
          della domanda.
              2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono
          comunicati  il  termine  finale,  non  inferiore  a novanta
          giorni,  di  presentazione delle domande, l'ammontare delle
          risorse  disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e
          dell'iniziativa   in   base   ai  quali  e'  effettuata  la
          valutazione ai fini della concessione del contributo.
              3.  I  requisiti  dell'iniziativa,  di  cui al comma 1,
          attengono  alla tipologia del programma, al fine perseguito
          dallo   stesso,   alla  coerenza  degli  strumenti  con  il
          perseguimento   degli   obiettivi  previsti.  La  validita'
          tecnica,   economica   e   finanziaria  dell'iniziativa  e'
          valutata  con particolare riferimento alla congruita' delle
          spese  previste,  alla  redditivita',  alle  prospettive di
          mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.
              4.  L'ammissione  al  contributo  di  cui  al  presente
          articolo  e'  disposta sulla base della deliberazione di un
          Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata  in vigore del regolamento di cui all'art. 5, comma
          13.  La  composizione del Comitato e' effettuata in modo da
          assicurare   la   presenza  delle  amministrazioni  statali
          interessate,     degli     editori,     delle     emittenti
          radiotelevisive,  dei  rivenditori  e dei distributori, dei
          giornalisti  e dei lavoratori tipografici. Il funzionamento
          del  Comitato  non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
          del  bilancio  dello Stato. Dalla data di entrata in vigore
          del  decreto di istituzione del Comitato di cui al presente
          comma  e'  soppresso  il  Comitato di cui all'art. 32 della
          legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
              5. Il contributo di cui al presente articolo e' erogato
          in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento
          pagate  dall'impresa  beneficiaria all'istituto di credito.
          Dalla  prima  quota e' trattenuto, a titolo di cauzione, un
          importo  non  inferiore  al  10 per cento dell'agevolazione
          concessa,  la  cui  erogazione e' subordinata alla verifica
          della  corrispondenza  della  spesa  al progetto ammesso al
          contributo  sulla  base  della  documentazione finale della
          spesa stessa.
              6.  Ferma  la  cauzione di cui al comma 5, tenuto conto
          della    tipologia    dell'intervento    e   su   richiesta
          dell'impresa,  puo' essere effettuata la corresponsione del
          contributo   in   un'unica   soluzione,  con  sconto  degli
          interessi rispetto alla data delle scadenze di cui al comma
          5.  E',  in ogni caso, consentita l'erogazione, a titolo di
          anticipazione,  del  contributo concesso fino ad un massimo
          del  50  per  cento  del contributo medesimo, sulla base di
          fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo non
          inferiore alla somma da erogare.".
              -  Il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n.  217,  reca:
          "Modificazioni  al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
          di organizzazione del Governo".
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 6 del decreto-legge
          12 giugno 2001, n. 217:
              "Art.  6. - 1.  Nel decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n.  300,  dopo  il  capo  VI e' inserito il seguente: "capo
          VI-bis Ministero delle comunicazioni. .
              2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo
          l'art. 32, sono inseriti i seguenti:
              "Art.    32-bis    (Istituzione    del    Ministero   e
          attribuzioni).   -  1.  E'  istituito  il  Ministero  delle
          comunicazioni.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti    allo    Stato    in    materia    di    poste,
          telecomunicazioni,    reti    multimediali,    informatica,
          telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie
          innovative  applicate  al  settore delle comunicazioni, con
          particolare  riguardo  per  l'editoria,  ad eccezione delle
          funzioni  e  dei  compiti  in materia di giornali e testate
          periodiche politici o di partito .".
              - Omissis.
              - Il  testo  e'  stato  modificato dalla legge 3 agosto
          2001,   n.  317,  che  reca:  "Conversione  in  legge,  con
          modificazioni,  del  decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217,
          recante  modificazioni  al  decreto  legislativo  30 luglio
          1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
          materia di organizzazione del Governo".
              - Si riportano le modificazioni all'art. 6:
              "Art.  6:  al comma 1, dopo le parole: "1999, n. 300, ,
          sono  inserite  le  seguenti:  "al Titolo IV, ; al comma 2,
          capoverso   art.  32-bis,  al  comma  2,  le  parole:  "con
          particolare  riguardo  per  l'editoria,  ad eccezione delle
          funzioni  e  dei  compiti  in materia di giornali e testate
          periodiche  politici  o  di partito , sono sostituite dalle
          seguenti:  "ferme  restando  le  competenze  in  materia di
          stampa  ed  editoria  del Dipartimento per l'informazione e
          l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri.
          Restano  ferme le competenze dell'Autorita' per le garanzie
          nelle comunicazioni";
              - Omissis.
          Nota all'art. 1:
              - Per  la  legge 7 marzo 2001, n. 62, si vedano le note
          alle premesse.