VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti gli articoli 1 e 2 della legge 7 luglio 1907, n. 429; Sentito il Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. La linea Palmanova-Cervignano, costruita durante il periodo bellico dall'autorita' militare ed esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per incarico del Comando Supremo, entra a far parte della rete ferroviaria statale. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a continuare l'esercizio della linea suddetta, sotto l'osservanza delle tariffe e condizioni di trasporto e delle norme di esercizio in vigore sulle altre linee dello Stato.