VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 1 e 2 della legge 7 luglio 1907, n. 429; 
 
  Sentito il Commissario straordinario  per  l'Amministrazione  delle
ferrovie dello Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La linea Palmanova-Cervignano, costruita durante il periodo bellico
dall'autorita'  militare  ed  esercitata  dall'Amministrazione  delle
ferrovie dello Stato per incarico del Comando Supremo,  entra  a  far
parte della rete ferroviaria statale. 
  L'Amministrazione delle  ferrovie  dello  Stato  e'  autorizzata  a
continuare l'esercizio della linea suddetta, sotto l'osservanza delle
tariffe e condizioni di trasporto  e  delle  norme  di  esercizio  in
vigore sulle altre linee dello Stato.