VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211; 
 
  Visto il decreto 25 marzo 1923, n. 913, che  estende  ai  territori
annessi al Regno, in dipendenza delle leggi  26  settembre  1920,  n.
1322, e 19 novembre 1920, n.  1778,  le  disposizioni  legislative  e
regolamentari sui lavori pubblici; 
 
  Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3246; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto col  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
Ministro Segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri  Segretari
di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze,  per
la guerra, per la marina e per l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Alla citta' di Fiume  ed  al  territorio  attribuito  al  Regno  in
dipendenza del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estese
le disposizioni sui lavori pubblici contenute  nei  Regi  decreti  25
marzo 1923, n. 913,  e  31  dicembre  1923,  n.  3246,  e  successive
disposizioni. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 27 aprile 1924. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                     Mussolini - Carnazza - Oviglio - 
                                       De' Stefani - Diaz - Revel - 
                                           Corbino. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1924. 
 
    Atti del Governo, registro 224, foglio 268. - Granata.