VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211; Visto il decreto 25 marzo 1923, n. 913, che estende ai territori annessi al Regno, in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 novembre 1920, n. 1778, le disposizioni legislative e regolamentari sui lavori pubblici; Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3246; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: Alla citta' di Fiume ed al territorio attribuito al Regno in dipendenza del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estese le disposizioni sui lavori pubblici contenute nei Regi decreti 25 marzo 1923, n. 913, e 31 dicembre 1923, n. 3246, e successive disposizioni. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 aprile 1924. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Carnazza - Oviglio - De' Stefani - Diaz - Revel - Corbino. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1924. Atti del Governo, registro 224, foglio 268. - Granata.