VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596; 
 
  Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato 
 
  per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il quarto capoverso dell'art. 2  del  R.  decreto-legge  22  maggio
1924, n. 868, e' abrogato e resta sostituito dal seguente: 
 
  «I consiglieri appartenenti al personale ferroviario continuano nel
loro ufficio. Per gli altri funzionari e'  in  facolta'  dei  singoli
Ministri di determinare, con propri  decreti,  che  essi  cessano  di
appartenere alle rispettive Amministrazioni, restando pero', anche in
tal caso, valutabile, ai fini di carriera e di pensione, il  servizio
prestato  dai  funzionari  stessi  in  qualita'  di  consiglieri   di
amministrazione nelle ferrovie dello Stato».