VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596; Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Il quarto capoverso dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, e' abrogato e resta sostituito dal seguente: «I consiglieri appartenenti al personale ferroviario continuano nel loro ufficio. Per gli altri funzionari e' in facolta' dei singoli Ministri di determinare, con propri decreti, che essi cessano di appartenere alle rispettive Amministrazioni, restando pero', anche in tal caso, valutabile, ai fini di carriera e di pensione, il servizio prestato dai funzionari stessi in qualita' di consiglieri di amministrazione nelle ferrovie dello Stato».