VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed  assoluta  di  provvedere  ad  un
ordinamento di pubblica garanzia per la vendita a rate o, comunque, a
credito delle  automobili,  degli  autocarri  e  dei  motocicli,  per
favorirne la diffusione nel Regno; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per  la  giustizia
degli  affari  di  culto,  per  i  lavori  pubblici,  per  l'economia
nazionale e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli  effetti  del  presente  decreto,   nella   denominazione   di
autoveicoli si intendono compresi le autovetture, gli  autocarri,  le
trattrici coi relativi  veicoli  rimorchiati  e  ogni  altro  veicolo
assimilabile ai predetti, nonche' i motocicli,  con  esclusione,  nei
riguardi di quest'ultimo termine, dei velocipedi  muniti  di  piccoli
motori ausiliari,  ordinariamente  chiamati  biciclette  a  motore  o
moto-leggere. 
 
  Quando nel presente decreto viene usata la sigla A.C.I. devesi  con
essa intendere l'  «Automobile  Club  d'Italia»  costituito  in  ente
morale.