VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere ad un ordinamento di pubblica garanzia per la vendita a rate o, comunque, a credito delle automobili, degli autocarri e dei motocicli, per favorirne la diffusione nel Regno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia degli affari di culto, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Agli effetti del presente decreto, nella denominazione di autoveicoli si intendono compresi le autovetture, gli autocarri, le trattrici coi relativi veicoli rimorchiati e ogni altro veicolo assimilabile ai predetti, nonche' i motocicli, con esclusione, nei riguardi di quest'ultimo termine, dei velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari, ordinariamente chiamati biciclette a motore o moto-leggere. Quando nel presente decreto viene usata la sigla A.C.I. devesi con essa intendere l' «Automobile Club d'Italia» costituito in ente morale.