VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 78 dello Statuto del Regno; Visto il R. decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco «Al merito del Lavoro»; Visti i Regi decreti 15 ottobre 1911, n. 1205, 20 marzo 1921, n. 350, e 30 dicembre 1923, n. 3031, che modificano la costituzione del predetto Ordine; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. L'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3031, e' sostituito dal seguente: «Le decorazioni sono conferite per decreto Reale e non debbono eccedere in ciascun anno il numero di quindici».