VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 78 dello Statuto del Regno; 
 
  Visto il R. decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce  l'Ordine
cavalleresco «Al merito del Lavoro»; 
 
  Visti i Regi decreti 15 ottobre 1911, n. 1205, 20  marzo  1921,  n.
350, e 30 dicembre 1923, n. 3031, che modificano la costituzione  del
predetto Ordine; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'ultimo comma dell'art. 4 del R.  decreto  30  dicembre  1923,  n.
3031, e' sostituito dal seguente: 
 
  «Le decorazioni sono conferite per  decreto  Reale  e  non  debbono
eccedere in ciascun anno il numero di quindici».