A seguito del parere favorevole espresso in data 27 novembre 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla base dell'intesa intercorsa con il CNEL sul testo dell'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL relativo al personale dirigente del CNEL nonche' della certificazione della Corte dei Conti, in data 13 dicembre 2001, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 20 dicembre 2001 alle ore 15,30 , presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: L'ARAN: nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni (firmato) e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali: Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali DIRSTAT/CONFEDIR (firmato) CONFEDIR (firmato) UIL (firmato) UIL (firmato) Art. 1 Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto 1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (d'ora in avanti: "CNEL"). 2. La dirigenza si articola in due fasce ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. I rapporti di lavoro dei dirigenti sono disciplinati dai contratti individuali, secondo le disposizioni di legge e sulla base di quanto previsto nel presente contratto. 3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nel testo del presente contratto come d. lgs. n. 165/2001. 4. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa e 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica. 5. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 e 48 del d. lgs n. 165/2001. 6. Il CNEL e' tenuto ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 5. 7. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 8. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' danno luogo ad azioni conflittuali. 9. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma, se successiva, ai dirigenti di cui al presente contratto sara' corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' l'ARAN stipula apposito accordo ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs n. 165 del 2001.