A  seguito  del  parere  favorevole espresso in data 27 novembre 2001
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento della
Funzione  Pubblica, sulla base dell'intesa intercorsa con il CNEL sul
testo  dell'Ipotesi  di  accordo  per il rinnovo del CCNL relativo al
personale dirigente del CNEL nonche' della certificazione della Corte
dei  Conti,  in  data 13 dicembre 2001, sull'attendibilita' dei costi
quantificati  per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con
gli  strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 20 dicembre
2001  alle  ore  15,30  ,  presso  la  sede dell'Aran, ha avuto luogo
l'incontro tra:

L'ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni (firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:


Organizzazioni Sindacali        Confederazioni Sindacali

DIRSTAT/CONFEDIR (firmato)      CONFEDIR (firmato)

UIL              (firmato)      UIL      (firmato)

                               Art. 1
  Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto

   1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato
ai  sensi  dell'art.  70,  comma  4, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165  si  applica  a  tutto  il  personale dirigenziale con
rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato o a tempo determinato del
Consiglio  Nazionale  dell'Economia  e  del  Lavoro (d'ora in avanti:
"CNEL").  2. La dirigenza si articola in due fasce ai sensi dell'art.
15,  comma  1,  del  d.lgs.  n.  165/2001.  I  rapporti di lavoro dei
dirigenti  sono  disciplinati  dai  contratti individuali, secondo le
disposizioni  di  legge  e sulla base di quanto previsto nel presente
contratto.
   3.  Il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nel
testo del presente contratto come d. lgs. n. 165/2001.
   4.  Il  presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31
dicembre  2001  per la parte normativa e 1 gennaio 1998 - 31 dicembre
1999 per la parte economica.
   5.  Gli  effetti  giuridici  decorrono dalla data di stipulazione,
salvo   diverse   decorrenze  previste  dal  presente  contratto.  La
stipulazione  si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del
contratto   da   parte   dei   soggetti   negoziali   a  seguito  del
perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 e 48 del d. lgs n.
165/2001.
   6. Il CNEL e' tenuto ad attuare gli istituti a contenuto economico
e  normativo  con  carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni
dalla data della stipulazione ai sensi del comma 5.
   7. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino   a   quando  non  siano  sostituite  dal  successivo  contratto
collettivo.
   8.  Per  evitare  periodi  di vacanza contrattuale, le piattaforme
sono presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo
alla   scadenza  del  contratto,  le  parti  negoziali  non  assumono
iniziative unilaterali ne' danno luogo ad azioni conflittuali.
   9.  Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della parte economica del presente contratto, o a
tre   mesi   dalla   data  di  presentazione  della  piattaforma,  se
successiva,   ai   dirigenti  di  cui  al  presente  contratto  sara'
corrisposta  la  relativa  indennita',  secondo  le scadenze previste
dall'accordo   sul   costo   del  lavoro  del  23  luglio  1993.  Per
l'erogazione  di  detta indennita' l'ARAN stipula apposito accordo ai
sensi dell'art. 47 del D. Lgs n. 165 del 2001.