AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
                   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A  seguito  del  parere  favorevole espresso in data 14 novembre 2001
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento della
Funzione  Pubblica,  sulla base dell'intesa intercorsa con l'Enac sul
testo  dell'Ipotesi  di  accordo  per il rinnovo del CCNL relativo al
personale  non dirigente dell'Enac nonche' della certificazione della
Corte  dei  Conti,  in data 13 dicembre 2001, sull'attendibilita' dei
costi   quantificati   per   il   medesimo   accordo   e  sulla  loro
compatibilita'  con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il
giorno  19 dicembre 2001 alle ore 13,30, presso la sede dell'Aran, ha
avuto luogo l'incontro tra:


L' ARAN:

nella persona del Presidente   Avv. Guido Fantoni  (firmato)

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali                   Confederazioni Sindacali

 CGIL/FP   (firmato)                           CGIL   (firmato)
 CISL/FIT  (firmato)                           CISL   (firmato)
 UIL       (firmato)                           UIL    (firmato)
 SALC/UNSA (firmato)                           USPPI  (firmato)

Art. 1 - Campo di applicazione
1.  Il  presente  CCNL  si  applica  a  tutto il personale dipendente
dall'ENAC  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato, a tempo
determinato  e  a  tempo  parziale,  esclusi  i  dirigenti.  Ai sensi
dell'art. 8, comma 5 del D. lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, il presente
CCNL  si  applica altresi' al personale non dirigenziale dell'Agenzia
nazionale  per  la  sicurezza  del  volo,  a  cui  e'  attribuito  il
trattamento  giuridico  ed  economico stabilito per le corrispondenti
qualifiche dell'ENAC.
2.  Il  presente  CCNL  comprende  una disciplina comune per tutto il
personale,  ferma  restando l'applicazione dell'art. 40, comma 3, del
d.   lgs.  165/2001  e,  pertanto,  la  previsione  delle  specifiche
disposizioni di cui al titolo X per i professionisti dipendenti.
3.  Le  disposizioni  contenute  nel  D. Lgs 29 del 1993 e successive
modifiche   ed   integrazioni   sono  sostituite  dalle  disposizioni
contenute nel D. Lgs 165 del 2001.
4.  Al  personale  dell'Ente  soggetto  a  processi  di  mobilita' in
conseguenza di provvedimenti di fusione, soppressione, trasformazione
o  riordino,  si  applica  il  presente  contratto  sino alla data di
decorrenza  dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione
o  ente  pubblico  o  privato,  data dalla quale decorre il contratto
collettivo vigente nel comparto o ente di destinazione.
5.   L'ente  consegna  una  copia  del  presente  contratto  ad  ogni
dipendente.