IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2,  comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della  regione Molise degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
    siccita' dal 1 dicembre 2000 al 30 settembre 2001 nella provincia
di Campobasso;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi  elencati  a  fianco  della  sottoindicata  provincia  per
effetto  dei  danni  alle  produzioni,  nei  sottoelencati  territori
agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Campobasso:
    siccita' dal 1 dicembre 2000 al 30 settembre 2001, provvidenze di
cui  all'art.  3,  comma  2,  lettere  b), c), d), nel territorio dei
comuni  di  Acquaviva  Collecroce, Bonefro, Casacalenda, Castelmauro,
Guglionesi,  Larino,  Mafalda, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio,
Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani,
Palata,  Petacciato,  Riccia, Ripabottoni, San Felice del Molise, San
Giacomo  degli  Schiavoni, San Martino in Pensilis, Tavenna, Termoli,
Tufara, Ururi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 dicembre 2001
                                                Il Ministro: Alemanno