IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

  1. Con  parere  motivato, reso il 23 marzo 1998 all'indirizzo della
Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  169  del Trattato CE, la
Commissione CE   ha   sottoposto   a   censura  il  comportamento  di
un'amministrazione   pubblica   che,  all'esito  di  una  licitazione
privata,   ha   proceduto,  dopo  il  ricevimento  delle  offerte,  a
rinegoziarne  i  contenuti  relativi a termini e prezzi con l'impresa
risultata aggiudicataria (procedura d'infrazione n. 95/4646).
  2. Con circolare del 23 febbraio 2000, in adesione all'orientamento
espresso  dalla Commissione europea, questo Dipartimento ha affermato
che  in  sede  di  gare  d'appalto disciplinate da procedure aperte o
ristrette  non  puo'  darsi  luogo  a  forme  di rinegoziazione delle
offerte pervenute. A sostegno dell'assunto si e' osservato che ad una
rinegoziazione  di  tal  fatta  ostano,  per un verso, la lesione dei
principi   in  materia  di  par  condicio  tra  i  concorrenti  e  di
trasparenza   dell'azione  amministrativa  e,  per  altro  verso,  la
contrarieta' ai principi comunitari di una procedura che si sostanzia
nella  trasformazione  del  procedimento  di evidenza pubblica in una
scelta  negoziata  non  preceduta dalla pubblicazione del bando e non
confortata   dalle   ricorrenze  dei  presupposti  contemplati  dalle
direttive europee ai fini del ricorso alla trattativa privata.
  3. L'acquisizione  di  notizie relative alla persistente ricorrenza
della   prassi   di   richiedere,   da  parte  delle  amministrazioni
aggiudicatrici,  la disponibilita' dell'aggiudicatario a concedere un
ulteriore   sconto   sul  prezzo  di  aggiudicazione,  ha  indotto  a
sottoporre   la   questione,   di  rilevante  attualita',  al  vaglio
consultivo del Consiglio di Stato.
  4. Con  parere  reso  dall'adunanza  della  Commissione speciale il
12 ottobre   2001,  l'organo  consultivo  ha  confermato  l'indirizzo
espresso dal Dipartimento con la succitata circolare.
  5. Segnatamente il Consiglio ha osservato che:
    a) la   rinegoziazione   dell'offerta,   in   un  tomo  temporale
successivo  all'aggiudicazione, puo' indurre l'impresa aggiudicataria
a  recuperare  l'ulteriore  sconto sul prezzo incidendo negativamente
sulla  qualita'  del  servizio  o del prodotto fornito e ponendosi in
contrasto  con  la  ratio  della disciplina legislativa in materia di
controllo del fenomeno delle offerte basse in misura anomala;
    b) lo  stesso meccanismo proprio delle procedure c.d. ad evidenza
pubblica  e'  fisiologicamente diretto all'individuazione del miglior
contraente  possibile,  ossia  di  colui  che  ha formulato l'offerta
marginalmente  piu'  congrua,  oltre  la quale l'impresa potrebbe non
avere  piu'  interesse  ad  effettuare  il  servizio  o  la fornitura
richiesti;
    c) una  eventuale  rinegoziazione  si  pone  in  contrasto con la
procedura  originariamente  individuata  e  sulla cui base sono state
specificamente  formulate  le  offerte,  ponendosi in contrasto con i
limiti  posti  dal  legislatore  europeo  al  fine  di  delimitare la
possibilita' di ricorso alla procedura negoziata.
  Tutto  cio'  premesso,  nel  ribadire  il contenuto della circolare
della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per le
politiche  comunitarie  del  23 febbraio  2000, si rappresenta che il
divieto   di   rinegoziare  le  offerte  nelle  gare  pubbliche  deve
intendersi  esteso  anche alla fase successiva all'aggiudicazione, in
quanto la possibilita' di rinegoziazione tra la stazione appaltante e
l'impresa   aggiudicataria,  modificando  la  base  d'asta,  finisce,
seppure   indirettamente,  con  l'introdurre  elementi  oggettivi  di
distorsione  della concorrenza, in violazione dei principi comunitari
in materia.
  Si invitano, pertanto, le amministrazioni interessate ad uniformare
la  loro  condotta  ai  principi  espressi  nella  citata circolare e
confortati dall'avallo del Consiglio di Stato.
  Si  segnala che la persistenza di condotte di segno opposto rischia
di esporre lo Stato italiano all'attivazione di procedure comunitarie
di infrazione ed alle conseguenti pronunce di condanna.
    Roma, 15 novembre 2001
                                             Il Ministro: Buttiglione
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2001
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
  registro n. 14, foglio n. 166