IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

   In  base  alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento:

                              Dispone:

   1.Approvazione   dei  modelli  770/2002  Semplificato  e  770/2002
Ordinario.
   1.1   E'   approvato   il  modello  770/2002  Semplificato,con  le
istruzioni  per  la  compilazione,  concernente  le comunicazioni dei
sostituti  d'imposta  che  hanno  corrisposto  nell'anno 2001 somme o
valori   soggetti   alla   ritenuta   alla  fonte  e/o  a  contributi
previdenziali  e assistenziali dovuti all'INPS, all'INPDAP,all'INPDAI
e/o  premi  assicurativi  dovuti  all'INAIL  nonche'  i dati relativi
all'assistenza   fiscale   prestata.   Il  modello  e'  composto  dal
frontespizio,dalle    comunicazioni    dei    dati    relativi   alle
certificazioni  dei  redditi  di  lavoro  dipendente ed assimilati,di
lavoro autonomo e provvigioni nonche' dai prospetti ST ed SX.
   1.2.E'  approvato  il modello 770/2002 Ordinario,con le istruzioni
per  la  compilazione,da  utilizzare  ai fini della dichiarazione per
l'anno  2001  delle  imposte  sostitutive e delle ritenute operate da
parte  dei  sostituti  d'imposta  diversi  da  quelli di cui al punto
1,nonche'   delle  comunicazioni  di  dati  ai  sensi  di  specifiche
disposizioni  normative  da  parte  degli  intermediari e degli altri
soggetti  che  intervengono  in  operazioni fiscalmente rilevanti. Il
modello    e'    composto    dal    frontespizio    e    dai   quadri
SF,SG,SH,SI,SK,SL,SM,SO,SP,SQ,SR,ST e SX.

   2.Caratteristiche   grafiche  e  modalita'  di  indicazione  degli
importi.
   2.1.I  modelli  di cui al punto 1 sono predisposti in due versioni
grafiche,in  euro  e  in  lire,  ciascuna  corrispondente alla valuta
scelta  per  la compilazione della dichiarazione.Le istruzioni per la
compilazione sono uniche per i modelli sia in euro che in lire.
   2.2.Nel frontespizio ed in tutti i quadri delle versioni in euro e
in lire dei modelli sono previste le scritte,rispettivamente,"EURO "e
"LIRE  ".Nel  frontespizio  della  versione  in  euro  dei modelli e'
inserito,altresi',il logo grafico di tale valuta.
   2.3.Nella  versione  in  euro  dei  modelli  tutti  gli importi da
indicare nella parte "Dati fiscali " devono essere espressi in unita'
di  euro mediante troncamento delle cifre decimali;quelli da indicare
ai  fini contributivi degli enti previdenziali devono essere espressi
in  unita' di euro mediante arrotondamento per eccesso se la frazione
decimale  e'  pari  o  superiore  a  50  centesimi di euro ovvero per
difetto  se  inferiori  a  detto  limite.Nella  versione  in lire dei
modelli  tutti  gli  importi  da  indicare nella parte "Dati fiscali"
devono essere espressi in migliaia di lire mediante troncamento delle
ultime  tre  cifre;quelli da indicare ai fini contributivi degli enti
previdenziali  devono  essere  espressi  in migliaia di lire mediante
arrotondamento  alle mille lire superiori se le ultime tre cifre sono
superiori  a  500  lire  ovvero  per  difetto in caso contrario.Nelle
versioni  in  euro  e  in lire non sono comunque indicati i caratteri
",00" e "000".
   2.4.Nei  modelli meccanografici ed in tutti i casi di compilazione
della  dichiarazione con programmi informatici gli elementi di cui al
punto     2.2     sono     stampati    direttamente    con    sistemi
elettronici,garantendo  la chiarezza e la permanenza degli stessi nel
tempo,ad eccezione del logo grafico rappresentante la valuta euro che
puo' essere omesso.

   3.Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
   3.1.I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili
gratuitamente  in  formato  elettronico  e  possono essere utilizzati
prelevandoli      dai      siti     internet     www.finanze.it     e
www.agenziaentrate.it,nel   rispetto   in   fase   di   stampa  delle
caratteristiche   tecniche  contenute  nell'allegato  1  al  presente
provvedimento.
   3.2.E'   altresi'  autorizzato  l'utilizzo  dei  predetti  modelli
prelevati  da  altri  siti  internet  a  condizione  che  gli  stessi
rispettino  le  caratteristiche  tecniche  previste dall'allegato 1 e
rechino  l'indirizzo  del sito dal quale sono stati prelevati nonche'
gli estremi del presente provvedimento.
   3.3.E'  autorizzata  la  stampa  dei modelli di cui al punto 1,nel
rispetto  delle  caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1.A tal
fine  i  predetti  modelli sono resi disponibili nei siti internet di
cui  al  punto  3.1 in uno specifico formato elettronico,riservato ai
soggetti  che  dispongono di sistemi tipografici,idoneo a consentirne
la riproduzione.
   3.4.E'  consentita  la  stampa monocromatica dei modelli di cui al
punto  1  realizzata  con  il  colore  nero  mediante  l'utilizzo  di
stampanti   laser   o   di  altri  tipi  di  stampanti  che  comunque
garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.

  4.Modalita' per la presentazione telematica delle dichiarazioni.
   4.1.I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta e
gli  intermediari  abilitati  devono  trasmettere in via telematica i
dati  delle dichiarazioni redatte su modelli conformi a quelli di cui
al  punto  1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con
successivo provvedimento.
   4.2.E'   fatto   comunque   obbligo  ai  soggetti  abilitati  alla
trasmissione  telematica  di  cui  all'articolo 3,commi 2-bis e 3,del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,n.322 e
successive  modificazioni,di rilasciare al sostituto la dichiarazione
redatta  su  modelli  conformi  per  struttura  e  sequenza  a quelli
approvati con il presente provvedimento.
   4.3.La dichiarazione modello 770/2002 Semplificato non puo' essere
compresa  nella  dichiarazione unificata ed i relativi prospetti ST e
SX  possono essere trasmessi disgiuntamente entro il termine previsto
per la presentazione della dichiarazione modello 770/2002 Ordinario.

   Motivazione.
   Il  presente provvedimento e' emanato in base all'articolo 1,comma
1,del  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,n.322 e
successive   modificazioni,il   quale   prevede,tra   l'altro,che  la
dichiarazione  dei  sostituti  d'imposta,di  cui all'articolo 4 dello
stesso  decreto,e'  redatta  su  modelli  conformi a quelli approvati
entro  il  15  gennaio  dell'anno  in  cui  devono essere utilizzati,
tenendo  conto,in  particolare,delle modifiche introdotte al predetto
decreto n.322 del 1998 ad opera del regolamento sulle semplificazioni
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 dicembre
2001,n.435.
   Il   comma   1  dell'articolo  4  citato,stabilisce  l'obbligo  di
presentazione  della  predetta  dichiarazione  da parte di coloro che
sono   tenuti   ad   operare   ritenute  alla  fonte,ai  sensi  delle
disposizioni   del  Titolo  III  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,n.600,sui  compensi corrisposti sotto
qualsiasi forma,nonche' degli intermediari e degli altri soggetti che
intervengono   in   operazioni   fiscalmente  rilevanti  tenuti  alla
comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.
   In  particolare,il  successivo  comma  3-bis del medesimo articolo
4,introdotto  dal  citato D.P.R.n.435 del 2001,dispone che coloro che
effettuano    ritenute   sui   redditi   a   norma   degli   articoli
23,24,25,25-bis  e  29  del predetto decreto n.600 del 1973,tenuti al
rilascio  della  certificazione  di  cui  all'art.7-bis  dello stesso
decreto,devono  trasmettere in via telematica i relativi dati fiscali
e  contributivi  entro  il 30 giugno dell'anno successivo a quello di
erogazione dei compensi.
   I  medesimi  soggetti  sono tenuti,altresi',a trasmettere entro lo
stesso  termine  i  dati  relativi  alle  operazioni  di conguaglio a
seguito dell'assistenza fiscale prestata nell'anno precedente.
   Inoltre,i  sostituti  d'imposta,che hanno operato ritenute a norma
di disposizioni diverse da quelle sopra menzionate,gli intermediari e
gli   altri  soggetti  che  intervengono  in  operazioni  fiscalmente
rilevanti  tenuti  alla  comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni  normative,  quali,tra  le altre,i decreti legislativi 1
aprile  1996,n.239 e 21 novembre 1997,n.461,nonche' l'articolo 81 del
TUIR,e  successive  modificazioni,devono presentare in via telematica
la  dichiarazione  dei  sostituti  d'imposta relativa all'anno solare
precedente,entro il 31 ottobre di ciascun anno.
   Il  presente provvedimento si rende,pertanto,necessario al fine di
modificare  la  struttura  e  il  contenuto  della  dichiarazione dei
sostituti  d'imposta,allo scopo di adeguarla alla normativa vigente e
di  semplificarne  la  compilazione,nonche'  dettare disposizioni per
l'indicazione    degli    importi    nelle    dichiarazioni,per    le
caratteristiche  grafiche,la  reperibilita'  e  l'autorizzazione alla
stampa dei modelli.
   In  particolare,i modelli di dichiarazione 770/2002 Semplificato e
770/2002 Ordinario possono essere compilati indifferentemente in euro
o  in  lire.A  tal  fine,i  modelli  sono predisposti in due versioni
grafiche,ciascuna  corrispondente  alla valuta,euro o lire,utilizzata
per la compilazione: il modello in euro e' di colore azzurro e quello
in  lire e' di colore verde.Le istruzioni,comuni per i modelli sia in
euro che in lire,sono predisposte in colore azzurro.
   Nei  modelli 770/2002,in euro o in lire,tutti gli importi relativi
ai  "Dati  fiscali"  devono essere troncati all'unita' di euro o alle
migliaia di lire.
   Nei   medesimi   modelli   tutti  gli  importi  relativi  ai  dati
contributivi   degli   enti   previdenziali   devono   invece  essere
espressi,in  quelli  in  euro  con  arrotondamento all'unita' di euro
(secondo  le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina
comunitaria   e   dal  D.Lgs.n.213/1998)ed  in  quelli  in  lire  con
arrotondamento alle migliaia di lire.
   Per  quanto concerne la reperibilita',i suddetti modelli sono resi
disponibili  gratuitamente  in  formato elettronico nei siti internet
www.finanze.it e www.agenziaentrate.it.
   Gli stessi modelli possono,inoltre,essere prelevati anche da altri
siti  internet,purche'  siano  rispettate  le condizioni previste nel
punto 2 del presente provvedimento.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
   Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
   Decreto   legislativo  30  luglio  1999,n.300,recante  la  riforma
dell'organizzazione  del Governo,a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997,n.59,(art.57;art.62;art.66;art.67, comma 1;art.68,comma
1;art.71,comma 3,lettera a);art.73,comma 4);
   Statuto   dell'Agenzia  delle  entrate,pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2001 (art.5,comma 1;art.6,comma 1);
   Regolamento      di     amministrazione     dell'Agenzia     delle
entrate,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.36 del 13 febbraio 2001
(art.2,comma 1);
   Decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre 2000,concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999,n.300.
   Disciplina normativa di riferimento.
   Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n.600,e
successive   modificazioni,concernente  disposizioni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi;
   Legge 31 dicembre 1996,n.675,e successive modificazioni,in materia
di  tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali;
   Regolamento    (CE)n.1103/97   del   Consiglio   del   17   giugno
1997,relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
   Decreto    legislativo    9    luglio    1997,n.241,e   successive
modificazioni,concernente  norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul   valore  aggiunto,nonche'  di  modernizzazione  del  sistema  di
gestione delle dichiarazioni;
   Decreto   legislativo  2  settembre  1997,n.314,recante  norme  in
materia  di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle
disposizioni  fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro
dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
   Decreto  del  Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,n.445,e
successive modificazioni,recante,tra l'altro,norme sullo scomputo dei
versamenti  delle  ritenute  alla fonte e sulla semplificazione degli
adempimenti dei sostituti d'imposta;
   Decreto  legislativo 21 novembre 1997,n.461,recante riordino della
disciplina   tributaria   dei  redditi  di  capitale  e  dei  redditi
diversi,che  stabilisce,tra l'altro,l'obbligo per gli intermediari ed
altri  soggetti  che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti
di  effettuare  le comunicazioni previste dallo stesso decreto con la
dichiarazione dei sostituti d'imposta;
   Decreto    legislativo   15   dicembre   1997,n.446,e   successive
modificazioni,recante,tra l'altro, la revisione degli scaglioni delle
aliquote  e  delle  detrazioni  dell'IRPEF  e  l'istituzione  di  una
addizionale regionale a tale imposta;
   Regolamento  (CE)n.974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998,relativo
all'introduzione dell'euro;
   Decreto  legislativo 24 giugno 1998,n.213,concernente disposizioni
per   l'introduzione  dell'EURO  nell'ordinamento  nazionale,a  norma
dell'art.1,comma 1,della legge 17 dicembre 1997, n.443;
   Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998,n.322,e
successive   modificazioni,   con   il  quale  e'  stato  emanato  il
regolamento    recante   modalita'   per   la   presentazione   delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,all'imposta regionale
sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
   Decreto  dirigenziale  31  luglio  1998,pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.187 del 12 agosto 1998,concernente le modalita' tecniche
di  trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni e dei contratti di
locazione  e  di  affitto  da  sottoporre  a registrazione,nonche' di
esecuzione  telematica  dei  pagamenti,come modificato dal decreto 24
dicembre  1999,pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31
dicembre  1999,nonche'  dal  decreto  29  marzo 2000,pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
   Decreto   legislativo   28   settembre   1998,n.360,e   successive
modificazioni,concernente  l'istituzione  di una addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
   Decreto  31  maggio  1999,n.164,e successive modificazioni,recante
norme  per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale
per  le  imprese  e  per  i  dipendenti,dai sostituti d'imposta e dai
professionisti;
   Decreto  dirigenziale  25  agosto  1999,pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale   n.207   del  3  settembre  1999,concernente  l'estensione
all'Istituto    nazionale    di    previdenza    per   i   dipendenti
dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)e  all'Istituto  nazionale di
previdenza  per  i  dirigenti  di  aziende industriali (INPDAI) della
certificazione  unica  (CUD)e della dichiarazione unica dei sostituti
d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;
   Decreto  legislativo  23  dicembre 1999,n.505,recante disposizioni
integrative   e   correttive  dei  decreti  legislativi  2  settembre
1997,n.314,21  novembre  1997,n.461  e  18  dicembre  1997,n.  466  e
n.467,in  materia di redditi di capitale,di imposta sostitutiva della
maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;
   Decreto    legislativo    30    dicembre    1999,n.506,recante,tra
l'altro,disposizioni   modificative   delle   modalita'  di  prelievo
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
   Decreto  legislativo  18 febbraio 2000,n.47,concernente la riforma
della  disciplina  fiscale  della  previdenza  complementare,a  norma
dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999,n.133;
   Legge  27  luglio  2000,n.212,recante  disposizioni  in materia di
statuto dei diritti del contribuente;
   Legge   21   novembre  2000,n.342,concernente  misure  in  materia
fiscale;
   Legge  23  dicembre  2000,n.388,concernente  disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale dello Stato;
   Decreto  legislativo  12  aprile  2001,n.168,recante  disposizioni
correttive  del  decreto legislativo 18 febbraio 2000,n.47,in materia
di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;
   Decreto-legge      25      settembre     2001,n.350,convertito,con
modificazioni,dalla legge 23 novembre 2001,n.409,recante disposizioni
urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;
   Legge  18  ottobre  2001,n.383,e  successive modificazioni,recante
primi interventi per il rilancio dell'economia;
   Provvedimento   30   novembre   2001,pubblicato   nel  supplemento
ordinario n.263 alla Gazzetta Ufficiale n.288 del 12 dicembre 2001,di
approvazione  dello  schema  di  certificazione unica CUD 2002,con le
relative   istruzioni,nonche'   di  definizione  delle  modalita'  di
certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;
   Decreto    del    Presidente    della    Repubblica   7   dicembre
2001,n.435,concernente  il  regolamento  recante modifiche al decreto
del   Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,n.322,  nonche'
disposizioni   per   la   semplificazione   e   razionalizzazione  di
adempimenti tributari.

   Il   presente   provvedimento   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

       Roma, 21 dicembre 2001
                                    Il direttore dell'agenzia: ROMANO