NOTA ILLUSTRATIVA 1. Premessa Uno dei molteplici compiti che il legislatore ha assegnato all'Autorita', e' costituito dalla "formazione di archivi di settore e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate" (art. 4, comma 16, lett. g) della legge 109/94 e successive modificazioni). L'Autorita', nell'ambito di tale disposizione, ha pubblicato sul supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000 le "Tipologie unitarie di bandi di gara per l'affidamento dei lavori pubblici" che hanno costituito, in particolare nella fase transitoria del sistema di qualificazione, linee-guida per le stazioni appaltanti nella gestione della delicata fase dell'affidamento dei lavori. Poiche' il 31 dicembre la fase transitoria si conclude l'Autorita' ritiene opportuno ripubblicare tali tipologie aggiornate per quanto riguarda gli effetti che hanno sui contenuti dei bandi di gara sia l'avvio della fase "a regime" del sistema unico di qualificazione, sia le disposizioni di cui all'articolo 75 del dpr 554/1999 e successive modificazioni, come introdotto dal dpr 412/2000 e sia le norme del dpr 445/2000. L'aggiornamento e' stato predisposto anche sulla base delle determinazioni approvate dall'Autorita' in materia di bandi di gara nonche' di partecipazione dei concorrenti agli stessi ed in particolare delle determinazioni n. 4/2001, n. 8/2001, n. 12/2001, n. 15/2001 e n. 25/2001. I documenti predisposti riguardano le procedure del pubblico incanto e della licitazione privata che sono individuate dall'articolo 20 della legge 109/94 e successive modificazioni come ordinari sistemi di affidamento dei lavori pubblici. Sono stati predisposti due modelli per ciascuna delle due procedura di affidamento. La necessita' di elaborare due diversi modelli e' dovuta alla circostanza che gli appalti di importo pari o inferiore a euro 150.000, essendo fuori dal sistema unico di qualificazione, richiedono una diversa impostazione di parti essenziali del bando. Gli schemi di bando di gara per pubblico incanto sono accompagnati da un disciplinare di gara che contiene norme integrative del bando relativamente alle modalita' di partecipazione alla gara e di presentazione dell'offerta nonche' alle procedure di aggiudicazione. Quelli per la licitazione privata sono corredati della lettera di invito contenente le medesime indicazioni previste dal disciplinare di gara, adattate al diverso sistema di affidamento. A tutti i modelli sono allegati fac-simili di dichiarazione del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e fac-simili di dichiarazione da presentare all'atto dell'offerta. Gli schemi indicano i punti soggetti a scelte da parte delle stazioni appaltanti. Le opzioni sono evidenziate nei modelli in carattere corsivo e grassetto. Le variabili che devono essere, invece, definite dalle stazioni appaltanti sono vuote. Ai fini di una maggiore chiarezza dei modelli sono state, inoltre, predisposte due tabelle: nella tabella A sono indicati i diversi contenuti dei bandi che sono ipotizzabili alla luce delle disposizioni previste nella legge 109/94 e successive modificazioni e nel DPR 554/1999 e successive modificazioni e nella tabella B sono indicate, per tutte le categorie generali e specializzate, le diverse prescrizioni che si applicano ad esse (qualificazione obbligatoria e qualificazione non obbligatoria con conseguente obbligo o facolta' di subappalto o di scorporo nonche' divieto di subappalto con conseguente obbligo di qualificazione). 2. Principi, regole ed oggetto dei bandi di gara La predisposizione dei modelli e' stata condotta tenendo conto che le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 55/90, all'articolo 13, comma 7, della legge 109/94 e successive modificazioni, agli articoli 73, commi 2 e 3, 74, commi 1 e 2, 95 e 141 del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni nonche' all'articolo 30, commi 1 e 2, alle premesse dell'allegato A, e alla "tabella corrispondenze fra nuove e vecchie categorie" contenuta nel medesimo allegato, del D.P.R. 34/2000, prevedono che: a) nel bando di gara siano indicate: - l'importo complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto; - la categoria generale o specializzata (individuata sulla base delle declaratorie contenute nell'allegato A al DPR 34/2000) considerata prevalente; - l'importo della categoria prevalente; - tutte le lavorazioni - appartenenti alle categorie generali o specializzate diverse da quelle della categoria prevalente (individuate sulla base delle declaratorie contenute nell'allegato A al DPR 34/2000 e denominate dall'articolo 13, comma 8, della legge 109/94 e successive modificazioni categorie scorporabili), qualora siano di importo, singolarmente considerato, superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto oppure qualora siano di importo superiore a euro 150.000, - di cui si compone l'intervento, con i relativi importi e categorie; b) le lavorazione della categoria prevalente sono subappaltabili nella misura del 30%; c) le lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla prevalente (categorie scorporabili) sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili (fatto salvo che non venga in evidenza uno speciale divieto di subappalto); d) le categorie si suddividono in quelle a qualificazione obbligatoria ed in quelle a qualificazione non obbligatoria; e) le categorie generali sono tutte a qualificazione obbligatoria; f) le categorie di opere specializzate si suddividono in quelle a qualificazione obbligatoria ed in quelle a qualificazione non obbligatoria; g) le lavorazioni delle categorie a qualificazione obbligatoria possono essere realizzate dall'aggiudicatario soltanto nel caso che possegga le relative qualificazioni e, pertanto, qualora l'aggiudicatario sia privo di adeguata qualificazione, devono essere affidate in subappalto o a cottimo; h) le lavorazioni delle categorie a qualificazione non obbligatoria possono essere realizzate dall'aggiudicatario anche se privo delle relative qualificazioni; i) le lavorazioni appartenenti alle categorie generali e ad alcune categorie specializzate da considerarsi strutture, impianti ed opere speciali caratterizzate, sotto il profilo ingegneristico, da notevole contenuto tecnologico o da rilevante complessita' tecnica, (individuate all'articolo 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni) - nel caso che quelle previste nel bando di gara siano tutte, singolarmente considerate, di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori - non possono essere subappaltate e, di conseguenza il concorrente (impresa singola o raggruppamento verticale o misto) deve essere in possesso delle relative qualificazioni; Va sottolineato che le disposizioni prevedono che la categoria prevalente e' unica ed e' quella di importo piu' elevato fra quelle che costituiscono l'intervento e che tale importo e' dato, quindi, dalla differenza fra l'importo complessivo dell'intervento e gli importi delle lavorazioni delle categorie diverse dalla prevalente. La diversita' fra importo complessivo dell'intervento ed importo relativo alla categoria prevalente e' importante ai fini della determinazione delle qualificazioni e delle classifiche per la partecipazione dei concorrenti agli appalti. Tale determinazione e' disciplinata nell'articolo 95, commi 1, 2 e 3 del dpr 554/1999 e successive modificazioni. Per cogliere appieno il senso delle suddette disposizioni va tenuto presente che l'articolo 9, comma 3, della legge 109/94, ha disposto una bipartizione delle categorie delle opere pubbliche o dei lavori pubblici tra categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Questa suddivisione e' stata attuata, per la prima volta, dal D/M 304/1998, che pero', non specificava in che si differenziavano le due categorie. Tale specificazione e', oggi, contenuta nelle premesse all'allegato A del D.P.R. 34/2000 e nell'articolo 72, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999. In particolare il primo capoverso delle premesse dell'allegato A del D.P.R. 34/2000 stabilisce che si intende per opera o intervento un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche mentre l'articolo 72, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999 suddivide le opere in quelle generali ed in quelle specializzate e stabilisce che si intendono per: - opere generali: le opere caratterizzate da una pluralita' di lavorazioni, indispensabili per consegnare le opere o i lavori finiti in ogni loro parte; - opere specializzate: le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo delle opere o dei lavori necessitano di una particolare specializzazione o professionalita'. Si puo', quindi, concludere, che in base alle suddette disposizioni: - le opere generali sono quelle per la cui realizzazione sono necessarie l'esecuzione di un insieme di lavorazioni alcune proprie della categorie ed altre appartenenti a categorie di opere specializzate; - le opere specializzate sono quelle lavorazioni che necessitano di particolari capacita' operative e professionalita' e che, di norma, sono parti di opere generali. Al fine di fare in modo che le stazioni appaltanti possano predisporre i bandi di gara nel rispetto delle disposizioni prima richiamate, va esaminata ed interpretata la disposizione di cui al secondo capoverso delle premesse al suddetto allegato A che stabilisce che ciascuna categoria di opere generali individua attivita' non comprese nelle altre categorie generali. Tale norma potrebbe far sorgere alcuni interrogativi, in particolare con riferimento alle categorie generali OG1 e OG11, in quanto le lavorazioni di cui alla categoria OG11 fanno parte delle lavorazioni previste nella categoria OG1. Tale fatto non pone, pero', alcun problema se si tiene conto che, in base alle altre disposizioni prima richiamate, ogni intervento puo' essere costituito da lavorazioni appartenenti ad una sola categoria di opera generale o, anche, a piu' categorie di opere generali che, a loro volta, sono costituite da lavorazioni proprie e da un insieme di lavorazioni appartenenti, invece, a diverse categorie di opere specializzate. Un intervento autostradale puo', infatti, prevedere la esecuzione di rilevati, viadotti e gallerie naturali. I rilevati ed i viadotti appartengono alla categoria generale OG3 e le gallerie naturali alla categoria generale OG4. A loro volta sia le OG3 e sia le OG4 possono prevedere lavorazioni appartenente ad una categoria di opere specializzate (ad esempio impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico (OS9), segnaletica stradale non luminosa (OS10), apparecchiature strutturali speciali (OS11), barriere e protezioni stradali (OS12), ecc.). Un intervento appartenente alla categoria generale OG1 (edifici civili ed industriali) certamente prevede la realizzazione, fra l'altro, di lavorazioni appartenenti alle categorie OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30 (impianti idrico sanitari, impianti elettromeccanici trasportatori, impianti pneumatici, impianti termici e di condizionamento e impianti elettrici). Va ritenuto che suddivisione delle categorie in quelle a qualificazione obbligatoria e a qualificazione non obbligatoria sia proprio conseguenza di tali circostanze oggettive e del fatto di ritenere necessario che la maggior parte delle lavorazioni costituenti un'opera generale siano eseguite da imprese adeguatamente e specificatamente qualificate. Per quanto riguarda gli impianti tecnologici da realizzarsi in opere generali occorre, pero', tenere presente che l'allegato A del D.P.R. 34/2000 parla di questi impianti oltre che nelle declaratorie relative alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 anche nella declaratoria relativa alla categoria OG11. E' possibile, pertanto, nei bandi riferirsi alle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 o alla categoria OG11. La scelta fra le due ipotesi deve essere effettuata tenendo conto che la declaratoria della categoria OG11 si riferisce ad un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente. Ove non si ricada in tale situazione gli impianti vanno singolarmente presi in esame e, di conseguenza, considerati appartenenti alle specifiche categorie specializzate quali le OS3, OS5, OS28 e OS30 ed in tal modo indicati nel bando di gara sempre che siano singolarmente di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto e comunque qualora di importo superiore a euro 150.000. Tali impianti, logicamente, potranno essere realizzati anche da imprese in possesso di attestazione che preveda la qualificazione nella categoria OG11 per una classifica superiore alla somma degli importi dei singoli impianti. Per quanto, invece, riguarda le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica (quali strutture, impianti e le opere speciali), di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 109/94 e successive modificazioni, elencate all'articolo 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni - dato che le disposizioni di cui all'articolo 73, commi 2 e 3, del suddetto D.P.R. 554/1999 e all'articolo 30, commi 1 e 2, del D.P.R. 34/2000, come gia' rilevato, prevedono che le lavorazioni dell'intervento da realizzare siano sempre indicate nel bando di gara con riferimento alle categorie generali e/o specializzate di cui al suddetto D.P.R. 34/2000 - vi e' stata la necessita' di individuare a quale categoria corrisponda ognuna delle voci del suddetto elenco. Tale corrispondenza e' stata effettuata dall'Autorita' comparando le indicazioni dell'elenco con le declaratorie dell'allegato A al predetto D.P.R. 34/2000. Sulla base di tale comparazione e' stato stabilito l'elenco di cui all'articolo 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni comprende le categorie: OS2 - superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico; OS3 - impianti idrico sanitari, OS4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS5 - impianti pneumatici; OS11 - apparecchiature strutturali speciali; OS13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS14 - impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; OS16 - impianti per centrali produzione elettrica; OS17 - linee telefoniche ed impianti di telefonia; OS18 - componenti strutturali in acciaio; OS19 - impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione e trattamento dati; OS20 - rilevamenti topografici; OS21 - opere strutturali speciali; OS22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; OS27 - impianti per la trazione elettrica; OS28 - impianti termici e di condizionamento; OS29 -armamento ferroviario; OS30 - impianti interni elettrici; telefonici e televisivi; OS33 -coperture speciali; OG12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale. Va precisato che le suddette categorie sono tutte a qualificazione obbligatoria e, pertanto, anche nel caso che non sia applicabile il divieto di subappalto le relative lavorazioni non possono essere eseguite dall'aggiudicatario (impresa singola o associazione) qualora privo delle relative qualificazioni. In caso di mancanza di qualificazione le lavorazioni devono essere subappaltate a soggetti in possesso della specifica qualificazione. Va infine precisato che, alla luce delle argomentazioni addotte dall'Autorita' (atto di regolazione n. 5/2001 e determinazione n. 12/2001), le attivita' indicate nelle categorie di cui all'allegato A al dpr 34/200 si riferiscono certamente a lavori, qualunque sia la relativa specificazione contenuta nella corrispondente declaratoria. Esse non possono infatti che rapportarsi alla disposizione (articolo 3 del dpr 34/2000) che fa riferimento all'esecuzione di opere generali e di opere specializzate che vanno intese come risultato di lavori e non di semplici forniture e posa in opera di beni o di noli a caldo ancorche' le declaratorie (allegato A al dpr 34/2000) facciano riferimento a tali termini. Si puo', quindi, affermare che il bando di gara deve indicare le lavorazioni diverse da quelle appartenenti alla categoria prevalente, qualora, per essi sussistano entrambe le seguenti condizioni: costituiscano un autonomo lavoro e siano di importo superiore al 10% dell'importo complessivo oppure di importo superiore a euro 150.000. L'Autorita' (determinazione n. 12/2000) ha specificato che cio' comporta che le prestazioni di fornitura e posa in opera o noli a caldo, che non sono da considerarsi (o non si e' ritenuto che siano da considerarsi) autonomo lavoro, sono comprese nelle lavorazioni della categoria prevalente e ad esse si applicano le disposizioni (articolo 18, comma 12, della legge 55/90 e successive modificazioni e articolo 141 del dpr 554/1999) previste in materia di assimilazione di subcontratti aventi ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di mano d'opera a subappalti di lavori. Nella predisposizione dei modelli si e', inoltre, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5 della legge 109/94 e successive modificazioni i modi di determinazione del corrispettivo sono tre: a corpo e a misura (caso A); a corpo (caso B); a misura (caso C). La scelta tra i contratti con corrispettivo a corpo, con corrispettivo a corpo e a misura o con corrispettivo a misura, in relazione alla natura delle opere, e' rilevante perche' la legge ne fa derivare diversi effetti. Ai fini del bando di gara tale scelta determina, infatti, una diversa modalita' di articolazione del criterio di aggiudicazione, descritto al punto 13. del modello del pubblico incanto ed al punto 11. del modello della licitazione privata, secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 109/94: per i contratti a corpo e a misura (caso A) l'aggiudicazione va effettuata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari; per i contratti a corpo (caso B) mediante offerta a prezzi unitari (alternativa 1) ovvero mediante massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara (alternativa 2); per i contratti a misura mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara (alternativa 1) oppure mediante offerta a prezzi unitari (alternativa 2). Tali alternative sono considerate anche al punto 5. del modello di bando per il pubblico incanto che indica la documentazione di cui i Concorrenti devono tenere conto al fine della formulazione dell'offerta che, per il caso di offerta a prezzi unitari, comprende anche la lista delle categorie e lavorazioni. I tre diversi modi di determinazione del corrispettivo ed i due diversi criteri di aggiudicazione hanno effetto anche sulle modalita' con cui viene effettuata la contabilita' dei lavori in particolare per quanto riguarda il pagamento degli oneri di attuazione dei piani della sicurezza che, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 109/94 e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 494/96 e successive modificazioni, non sono soggetti a ribasso. Le disposizioni prevedono, infatti, che i prezzi costituenti l'offerta a prezzi unitari siano al netto dei suddetti oneri, mentre l'offerta di ribasso sul prezzo complessivo dei lavori o sull'elenco prezzi posti a base di gara riguardano valori che comprendono i suddetti oneri di sicurezza. E', inoltre, stabilito che la contabilita': a) per gli interventi il cui corrispettivo e' esclusivamente a corpo venga effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del D.P.R. 554/1999 da applicarsi all'importo complessivo offerto che costituisce quello contrattuale; b) per gli interventi il cui corrispettivo e' parte a corpo e parte a misura: - per la parte a corpo venga effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del D.P.R. 554/1999 da applicarsi all'importo offerto che costituisce parte di quello contrattuale; - per la parte a misura venga effettuata sulla base dei prezzi offerti per le singole lavorazioni e forniture; c) per gli interventi il cui corrispettivo e' esclusivamente a misura venga effettuata sulla base dei prezzi offerti (alternativa 1) per le singole lavorazioni e forniture necessarie per l'esecuzione dell'intervento oppure dell'elenco prezzi (alternativa 2) delle singole lavorazioni e forniture, posto a base di gara, al netto del ribasso offerto. Le suddette norme hanno reso necessario, prevedere nei modelli di bando di gara apposite disposizioni. E' stato stabilito che: - (caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) la contabilita' dei lavori deve essere effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) e' aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; - (caso B: appalto con corrispettivo a corpo) la contabilita' dei lavori deve essere effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; - (caso C: appalto con corrispettivo a misura) (alternativa n. 1) la contabilita' dei lavori deve essere effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sia aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; (alternativa n. 2) la contabilita' dei lavori deve essere effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) deve essere detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non sia assoggettato a ribasso con la seguente formula (SAL *(1-IS) *R) (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto). E' evidente che qualora le suddette disposizioni sono contenute nel capitolato speciale d'appalto (cosa comunque preferibile) il bando di gara non le dovra' contenere. 3. Appalti di importo superiore a euro 150.000 3.1. Bando di gara (pubblico incanto e licitazione privata) Per la redazione dei modelli di bando si e' fatto riferimento agli allegati "L" e "M" del DPR 554/99 e successive modificazioni, che recepiscono le indicazioni della direttiva 97/52/CEE. I modelli proposti sono stati elaborati in modo da essere concisi - come richiesto dalla normativa comunitaria - ma sufficientemente chiari e contenenti tutte le informazioni essenziali per mettere i concorrenti in condizione di formulare l'offerta o la richiesta di invito. Per quanto riguarda la licitazione privata, la procedura di aggiudicazione e' articolata, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge 109/94 e successive modificazioni, in una prima fase di verifica dei requisiti di qualificazione ed una seconda fase di' presentazione e valutazione delle offerte. Tale modalita' procedimentale si esplica nella pubblicazione di un bando di gara sulla base del quale il concorrente che ritenga di avere i requisiti puo' presentare domanda; la stazione appaltante deve invitare tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando. A differenza del pubblico incanto, si operano, sostanzialmente, due ammissioni: preammissione alla presentazione delle offerte e ammissione all'apertura delle buste, mentre nel pubblico incanto esiste solo la seconda. Si sottolinea che, al fine di evitare dubbi applicativi della disposizione relativa allo speciale divieto di subappalto, al punto 3.6. dei modelli di bandi di gara e' stato previsto l'indicazione delle categorie e classifiche le cui lavorazioni non sono subappaltabili il che comporta che i concorrenti, a pena di esclusione, devono possederne le qualificazioni. Per quanto riguarda il possesso dell'attestazione di qualificazione si e' tenuto conto di quanto disposto nella determinazione dell'Autorita' n. 8/2001. Pertanto e' previsto che nel caso di licitazione privata il concorrente nella domanda di partecipazione possa dichiarare di possedere l'attestazione oppure di aver stipulato un contratto con una SOA autorizzata per il rilascio di tale documento. In caso di mancato rilascio entro il termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, il concorrente ammesso non potra' di conseguenza presentare l'offerta. 32. Documenti complementari al bando di gara 3.2.1 disciplinare di gara La prima parte del disciplinare indica dettagliatamente la documentazione amministrativa richiesta e la modalita' di presentazione dell'offerta economica. La documentazione amministrativa riguarda il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione previsti dalla legge per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica. In questa fase sono stati eliminati gli oneri documentali non strettamente necessari, semplificando la gara e favorendo cosi' la piu' ampia concorrenzialita'. Pertanto e' prevista l'autodichiarazione per le cause di esclusione e, come sancito dal dpr 445/2000, sono stati predisposti fac-simili della modulistica necessaria. Tutte le dichiarazioni sono state ordinate in un modello unico che facilita certamente l'accesso alla gara e l'esame istruttorio della documentazione da parte della stazione appaltante. E' comunque stato precisato che la domanda, le dichiarazioni e la documentazione devono contenere quanto prescritto nel disciplinare stesso o nella lettera di invito. Si evidenzia che la dichiarazione relativa alle opere da subappaltare e' necessaria, a pena di esclusione, qualora il concorrente non sia qualificato per le lavorazioni, previste al punto 3.5. del bando di gara, che siano appartenenti a categorie generali o a categorie specializzate a qualificazione obbligatoria. Le modalita' di formulazione dell'offerta economica sono diverse in relazione alla diversa determinazione del criterio di aggiudicazione nei tre casi ipotizzati nel bando ("A", "B" e "C"). In particolare, nel caso di offerta a prezzi unitari il concorrente dovra' presentare la lista delle lavorazioni e delle forniture redatta in conformita' a quanto previsto dall'articolo 90 del DPR 554/99 e successive modificazioni. La seconda parte del disciplinare, a garanzia della trasparenza della procedura e della "par condicio" dei concorrenti, stabilisce dettagliatamente il procedimento di aggiudicazione e la documentazione da presentare nel caso di verifica a campione ex articolo 10, comma 1-quater della legge 109/94. Si prevede che il soggetto che presiede la gara il giorno fissato per l'apertura delle offerte, sulla base della documentazione contenuta nel plico "A", verifichi il possesso dei requisiti, nonche' l'assenza di offerte da parte di imprese che sono tra loro in situazioni di controllo ovvero da parte di consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. Successivamente, nel caso di appalti di importo complessivo superiore a euro 20.658.276, si procede al sorteggio di una percentuale, stabilita nel disciplinare, del numero dei concorrenti ammessi ai quali e' richiesta la trasmissione della documentazione relativa al requisito speciale previsto dall'articolo 3, comma 6, del dpr 34/2000. 3.2.2 Lettera di invito La lettera di invito specifica sia i documenti sia le dichiarazioni da presentare unitamente all'offerta sia il procedimento di aggiudicazione. Alla lettera di invito, per il caso di offerta prezzi unitari, e' altresi' allegata la lista delle lavorazioni e forniture. L'offerta economica e' presentata con le stesse modalita' previste nel disciplinare di gara per il pubblico incanto. Il procedimento di aggiudicazione prevede la verifica della correttezza formale delle offerte e della documentazione ed il sorteggio ex art. 10, comma 1-quater della legge 109/94 e successive modificazioni. La documentazione da trasmettere e le relative modalita' e condizioni sono le medesime indicate nel disciplinare di gara del pubblico incanto. 4. Appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro 4.1. Bando di gara (pubblico incanto e licitazione privata) Gli appalti di importo pari o inferiore a euro 150.000 sono fuori dal sistema unico di qualificazione e sono disciplinati dall'articolo 28 del DPR 34/2000 secondo un regime semplificato che prevede requisiti ridotti per le imprese. Cio' comporta, ai fini della redazione del bando di gara, che non occorre indicare la categoria delle lavorazioni. Tuttavia, l'articolo 8, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni impone comunque il possesso di una professionalita' qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare, intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri. Pertanto, nel modello di bando (punto 3.3.) e' specificata la natura dei lavori intesa come appartenenza ad una tipologia individuata per grandi insiemi di lavori; tale tipologia e' elencata, a titolo di esempio, tra parentesi. Tale previsione si riflette anche sulle condizioni minime di partecipazione alla gara, ove e' richiesto espressamente che i lavori eseguiti nel quinquennio anteriore al bando di gara (articolo 28, comma 1, lettera a) devono riferirsi al lavori della stessa natura prevista al punto 3.3. del bando stesso. Tali requisiti devono essere valutati, quindi, non solo con riferimento all'importo dell'appalto da affidare ma anche alla natura dell'intervento. Cio' comporta, al fine dell'eventuale subappalto, che il limite del 30% previsto dall'articolo 34 della legge 109/94 si deve riferire all'importo del contratto da stipulare. Ai fini di evitare dubbi interpretativi, nel disciplinare di gara e nella lettera di invito, sono stati indicati i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dai lavori da affidare. Nei modelli di bando non e' prevista l'indicazione delle lavorazioni subappaltabili o scorporabili, fatta eccezione per le lavorazioni richiedenti una specifica qualificazione resa indispensabile da norme speciali (legge 46/90). Tale indicazione non e' obbligatoria, ma e' opportuna poiche', in caso contrario queste lavorazioni andrebbero ad incidere sulla quota del 30% dell'importo di contratto che l'aggiudicatario puo' subappaltare con la possibilita' che sorgano difficolta', nel caso che tali lavorazioni superino la suddetta percentuale e l'aggiudicatario non sia in possesso di questa specifica qualificazione. Ai fini del rilascio del certificato dei lavori eseguiti e' stato, pero', previsto che il bando indichi a quale categoria i lavori appartengano. 4.2. Documenti complementari al bando di gara Il disciplinare di gara e la lettera di invito sono state redatte in modo analogo a quelle prima descritte con riferimento agli appalti di importo superiore ai euro 150.000. Le differenze piu' rilevanti si riscontrano nella parte relativa alla documentazione dei requisiti tecnico-organizzativi. La documentazione comprende un elenco dei lavori eseguiti, un elenco dei lavori diretti dal proprio direttore tecnico, la documentazione necessaria per documentare il costo sostenuto per i dipendenti, ed una dichiarazione relativa all'attrezzatura posseduta. Tabella A ----> Vedere Tabella a pag. 17 della G.U. <---- Tabella B ----> Vedere Tabella a pag. 18 della G.U. <----