NOTA ILLUSTRATIVA

1. Premessa

   Uno  dei  molteplici  compiti  che  il  legislatore  ha  assegnato
all'Autorita',  e' costituito dalla "formazione di archivi di settore
e  la  formulazione  di  tipologie unitarie da mettere a disposizione
delle  amministrazioni interessate" (art. 4, comma 16, lett. g) della
legge 109/94 e successive modificazioni). L'Autorita', nell'ambito di
tale  disposizione,  ha  pubblicato  sul supplemento ordinario n. 143
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  206 del 4 settembre 2000 le "Tipologie
unitarie  di bandi di gara per l'affidamento dei lavori pubblici" che
hanno  costituito,  in particolare nella fase transitoria del sistema
di  qualificazione,  linee-guida  per  le  stazioni  appaltanti nella
gestione  della delicata fase dell'affidamento dei lavori. Poiche' il
31  dicembre  la  fase  transitoria  si  conclude l'Autorita' ritiene
opportuno  ripubblicare tali tipologie aggiornate per quanto riguarda
gli  effetti  che  hanno  sui contenuti dei bandi di gara sia l'avvio
della  fase  "a  regime"  del sistema unico di qualificazione, sia le
disposizioni  di  cui  all'articolo  75 del dpr 554/1999 e successive
modificazioni,  come  introdotto  dal dpr 412/2000 e sia le norme del
dpr 445/2000.
   L'aggiornamento  e'  stato  predisposto  anche  sulla  base  delle
determinazioni  approvate  dall'Autorita' in materia di bandi di gara
nonche'   di   partecipazione  dei  concorrenti  agli  stessi  ed  in
particolare delle determinazioni n. 4/2001, n. 8/2001, n. 12/2001, n.
15/2001 e n. 25/2001.
   I  documenti  predisposti  riguardano  le  procedure  del pubblico
incanto   e   della   licitazione   privata   che   sono  individuate
dall'articolo  20  della legge 109/94 e successive modificazioni come
ordinari sistemi di affidamento dei lavori pubblici.
   Sono   stati  predisposti  due  modelli  per  ciascuna  delle  due
procedura  di  affidamento.  La  necessita'  di elaborare due diversi
modelli  e' dovuta alla circostanza che gli appalti di importo pari o
inferiore  a  euro  150.000,  essendo  fuori  dal  sistema  unico  di
qualificazione,   richiedono   una   diversa  impostazione  di  parti
essenziali del bando.
   Gli schemi di bando di gara per pubblico incanto sono accompagnati
da  un  disciplinare di gara che contiene norme integrative del bando
relativamente  alle  modalita'  di  partecipazione  alla  gara  e  di
presentazione  dell'offerta nonche' alle procedure di aggiudicazione.
Quelli  per  la  licitazione  privata sono corredati della lettera di
invito  contenente  le medesime indicazioni previste dal disciplinare
di gara, adattate al diverso sistema di affidamento.
   A  tutti  i  modelli sono allegati fac-simili di dichiarazione del
possesso  dei  requisiti  necessari per la partecipazione alla gara e
fac-simili di dichiarazione da presentare all'atto dell'offerta.
   Gli  schemi  indicano  i  punti  soggetti  a scelte da parte delle
stazioni  appaltanti.  Le  opzioni  sono  evidenziate  nei modelli in
carattere  corsivo  e  grassetto.  Le  variabili  che  devono essere,
invece, definite dalle stazioni appaltanti sono vuote.
   Ai fini di una maggiore chiarezza dei modelli sono state, inoltre,
predisposte  due  tabelle:  nella  tabella  A sono indicati i diversi
contenuti   dei   bandi   che   sono  ipotizzabili  alla  luce  delle
disposizioni previste nella legge 109/94 e successive modificazioni e
nel  DPR  554/1999  e successive modificazioni e nella tabella B sono
indicate, per tutte le categorie generali e specializzate, le diverse
prescrizioni  che si applicano ad esse (qualificazione obbligatoria e
qualificazione non obbligatoria con conseguente obbligo o facolta' di
subappalto   o   di   scorporo  nonche'  divieto  di  subappalto  con
conseguente obbligo di qualificazione).

   2. Principi, regole ed oggetto dei bandi di gara

   La predisposizione dei modelli e' stata condotta tenendo conto che
le  disposizioni  di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 55/90,
all'articolo   13,   comma   7,   della  legge  109/94  e  successive
modificazioni,  agli  articoli 73, commi 2 e 3, 74, commi 1 e 2, 95 e
141   del   D.P.R.   554/1999   e  successive  modificazioni  nonche'
all'articolo  30,  commi 1 e 2, alle premesse dell'allegato A, e alla
"tabella  corrispondenze fra nuove e vecchie categorie" contenuta nel
medesimo allegato, del D.P.R. 34/2000, prevedono che:

a) nel bando di gara siano indicate:

- l'importo complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto;
- la categoria generale o specializzata (individuata sulla base delle
  declaratorie  contenute nell'allegato A al DPR 34/2000) considerata
  prevalente;
- l'importo della categoria prevalente;
- tutte  le  lavorazioni  -  appartenenti  alle  categorie generali o
  specializzate   diverse   da   quelle  della  categoria  prevalente
  (individuate  sulla base delle declaratorie contenute nell'allegato
  A  al  DPR  34/2000  e  denominate dall'articolo 13, comma 8, della
  legge  109/94  e  successive modificazioni categorie scorporabili),
  qualora  siano  di importo, singolarmente considerato, superiore al
  10%  dell'importo  complessivo dell'appalto oppure qualora siano di
  importo superiore a euro 150.000, - di cui si compone l'intervento,
  con i relativi importi e categorie;

b) le  lavorazione  della  categoria  prevalente  sono subappaltabili
   nella misura del 30%;
c) le  lavorazioni  appartenenti a categorie diverse dalla prevalente
   (categorie  scorporabili)  sono  tutte,  a scelta del concorrente,
   subappaltabili  o affidabili a cottimo, oppure scorporabili (fatto
   salvo   che   non  venga  in  evidenza  uno  speciale  divieto  di
   subappalto);
d) le   categorie   si   suddividono   in   quelle  a  qualificazione
   obbligatoria ed in quelle a qualificazione non obbligatoria;
e) le categorie generali sono tutte a qualificazione obbligatoria;
f) le  categorie  di  opere  specializzate si suddividono in quelle a
   qualificazione  obbligatoria  ed  in  quelle  a qualificazione non
   obbligatoria;
g) le  lavorazioni  delle  categorie  a  qualificazione  obbligatoria
   possono  essere  realizzate  dall'aggiudicatario soltanto nel caso
   che  possegga  le  relative  qualificazioni  e,  pertanto, qualora
   l'aggiudicatario  sia  privo  di  adeguata  qualificazione, devono
   essere affidate in subappalto o a cottimo;
h) le  lavorazioni  delle categorie a qualificazione non obbligatoria
   possono essere realizzate dall'aggiudicatario anche se privo delle
   relative qualificazioni;
i) le  lavorazioni  appartenenti  alle categorie generali e ad alcune
   categorie  specializzate  da  considerarsi  strutture, impianti ed
   opere speciali caratterizzate, sotto il profilo ingegneristico, da
   notevole   contenuto   tecnologico  o  da  rilevante  complessita'
   tecnica,   (individuate  all'articolo  72,  comma  4,  del  D.P.R.
   554/1999  e  successive  modificazioni)  -  nel  caso  che  quelle
   previste nel bando di gara siano tutte, singolarmente considerate,
   di  importo superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori -
   non  possono  essere subappaltate e, di conseguenza il concorrente
   (impresa  singola  o raggruppamento verticale o misto) deve essere
   in possesso delle relative qualificazioni;

   Va  sottolineato  che  le  disposizioni prevedono che la categoria
prevalente  e'  unica ed e' quella di importo piu' elevato fra quelle
che  costituiscono  l'intervento  e che tale importo e' dato, quindi,
dalla  differenza  fra  l'importo  complessivo  dell'intervento e gli
importi  delle  lavorazioni delle categorie diverse dalla prevalente.
La  diversita'  fra  importo  complessivo  dell'intervento ed importo
relativo  alla  categoria  prevalente  e'  importante  ai  fini della
determinazione  delle  qualificazioni  e  delle  classifiche  per  la
partecipazione  dei  concorrenti agli appalti. Tale determinazione e'
disciplinata  nell'articolo  95,  commi  1,  2 e 3 del dpr 554/1999 e
successive modificazioni.
   Per  cogliere  appieno  il  senso  delle  suddette disposizioni va
tenuto  presente  che  l'articolo  9, comma 3, della legge 109/94, ha
disposto una bipartizione delle categorie delle opere pubbliche o dei
lavori  pubblici tra categorie di opere generali e categorie di opere
specializzate.  Questa  suddivisione  e'  stata attuata, per la prima
volta,  dal  D/M  304/1998,  che  pero',  non  specificava  in che si
differenziavano  le  due  categorie.  Tale  specificazione  e', oggi,
contenuta   nelle  premesse  all'allegato  A  del  D.P.R.  34/2000  e
nell'articolo 72, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999.
   In  particolare  il primo capoverso delle premesse dell'allegato A
del  D.P.R.  34/2000 stabilisce che si intende per opera o intervento
un  insieme  di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e
tecniche  mentre  l'articolo  72,  commi  2  e 3, del D.P.R. 554/1999
suddivide  le  opere  in quelle generali ed in quelle specializzate e
stabilisce che si intendono per:

- opere  generali:  le  opere  caratterizzate  da  una  pluralita' di
  lavorazioni,  indispensabili  per  consegnare  le  opere o i lavori
  finiti in ogni loro parte;
- opere  specializzate:  le  lavorazioni che nell'ambito del processo
  realizzativo   delle   opere   o  dei  lavori  necessitano  di  una
  particolare specializzazione o professionalita'.

Si puo', quindi, concludere, che in base alle suddette disposizioni:

- le  opere  generali  sono  quelle  per  la  cui  realizzazione sono
  necessarie l'esecuzione di un insieme di lavorazioni alcune proprie
  della   categorie  ed  altre  appartenenti  a  categorie  di  opere
  specializzate;
- le  opere  specializzate sono quelle lavorazioni che necessitano di
  particolari capacita' operative e professionalita' e che, di norma,
  sono parti di opere generali.

   Al  fine  di  fare  in  modo  che  le  stazioni appaltanti possano
predisporre  i  bandi  di  gara nel rispetto delle disposizioni prima
richiamate,  va  esaminata  ed interpretata la disposizione di cui al
secondo   capoverso   delle  premesse  al  suddetto  allegato  A  che
stabilisce   che  ciascuna  categoria  di  opere  generali  individua
attivita' non comprese nelle altre categorie generali.
   Tale   norma   potrebbe   far  sorgere  alcuni  interrogativi,  in
particolare  con  riferimento  alle categorie generali OG1 e OG11, in
quanto  le  lavorazioni  di cui alla categoria OG11 fanno parte delle
lavorazioni previste nella categoria OG1.
   Tale  fatto non pone, pero', alcun problema se si tiene conto che,
in  base  alle  altre  disposizioni prima richiamate, ogni intervento
puo'  essere  costituito  da  lavorazioni  appartenenti  ad  una sola
categoria  di  opera  generale  o,  anche,  a piu' categorie di opere
generali  che, a loro volta, sono costituite da lavorazioni proprie e
da   un  insieme  di  lavorazioni  appartenenti,  invece,  a  diverse
categorie di opere specializzate.
   Un  intervento autostradale puo', infatti, prevedere la esecuzione
di  rilevati,  viadotti e gallerie naturali. I rilevati ed i viadotti
appartengono  alla categoria generale OG3 e le gallerie naturali alla
categoria  generale OG4. A loro volta sia le OG3 e sia le OG4 possono
prevedere   lavorazioni   appartenente  ad  una  categoria  di  opere
specializzate  (ad  esempio impianti per la segnaletica luminosa e la
sicurezza  del  traffico  (OS9),  segnaletica  stradale  non luminosa
(OS10),  apparecchiature  strutturali  speciali  (OS11),  barriere  e
protezioni stradali (OS12), ecc.).
   Un  intervento  appartenente  alla categoria generale OG1 (edifici
civili  ed  industriali)  certamente  prevede  la  realizzazione, fra
l'altro,  di  lavorazioni  appartenenti alle categorie OS3, OS4, OS5,
OS28  e  OS30  (impianti  idrico  sanitari, impianti elettromeccanici
trasportatori,   impianti   pneumatici,   impianti   termici   e   di
condizionamento e impianti elettrici).
   Va   ritenuto   che  suddivisione  delle  categorie  in  quelle  a
qualificazione  obbligatoria  e a qualificazione non obbligatoria sia
proprio  conseguenza  di  tali  circostanze  oggettive e del fatto di
ritenere   necessario   che   la   maggior  parte  delle  lavorazioni
costituenti un'opera generale siano eseguite da imprese adeguatamente
e specificatamente qualificate.
   Per  quanto  riguarda  gli  impianti tecnologici da realizzarsi in
opere  generali  occorre, pero', tenere presente che l'allegato A del
D.P.R.  34/2000 parla di questi impianti oltre che nelle declaratorie
relative  alle  categorie  specializzate  OS3, OS5, OS28 e OS30 anche
nella  declaratoria  relativa  alla  categoria  OG11.  E'  possibile,
pertanto,  nei bandi riferirsi alle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 o
alla  categoria  OG11.  La  scelta  fra  le  due  ipotesi deve essere
effettuata  tenendo conto che la declaratoria della categoria OG11 si
riferisce  ad  un  insieme  coordinato  di  impianti  da  realizzarsi
congiuntamente.  Ove  non  si  ricada in tale situazione gli impianti
vanno  singolarmente  presi  in  esame e, di conseguenza, considerati
appartenenti  alle  specifiche  categorie specializzate quali le OS3,
OS5, OS28 e OS30 ed in tal modo indicati nel bando di gara sempre che
siano   singolarmente   di  importo  superiore  al  10%  dell'importo
complessivo  dell'appalto  e  comunque qualora di importo superiore a
euro  150.000. Tali impianti, logicamente, potranno essere realizzati
anche   da  imprese  in  possesso  di  attestazione  che  preveda  la
qualificazione nella categoria OG11 per una classifica superiore alla
somma degli importi dei singoli impianti.
   Per  quanto, invece, riguarda le opere per le quali sono necessari
lavori  o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita' tecnica (quali strutture, impianti e le opere speciali),
di  cui  all'articolo  13,  comma  7, della legge 109/94 e successive
modificazioni, elencate all'articolo 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999
e  successive  modificazioni  -  dato  che  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  73,  commi  2  e  3,  del  suddetto  D.P.R.  554/1999 e
all'articolo 30, commi 1 e 2, del D.P.R. 34/2000, come gia' rilevato,
prevedono  che  le  lavorazioni  dell'intervento  da realizzare siano
sempre  indicate  nel  bando  di  gara con riferimento alle categorie
generali  e/o specializzate di cui al suddetto D.P.R. 34/2000 - vi e'
stata  la  necessita'  di  individuare  a quale categoria corrisponda
ognuna  delle  voci del suddetto elenco. Tale corrispondenza e' stata
effettuata  dall'Autorita'  comparando le indicazioni dell'elenco con
le declaratorie dell'allegato A al predetto D.P.R. 34/2000.
   Sulla base di tale comparazione e' stato stabilito l'elenco di cui
all'articolo   72,   comma   4,  del  D.P.R.  554/1999  e  successive
modificazioni  comprende  le  categorie:  OS2 - superficie decorate e
beni  mobili  di  interesse  storico artistico; OS3 - impianti idrico
sanitari,  OS4  -  impianti  elettromeccanici  trasportatori;  OS5  -
impianti  pneumatici;  OS11  -  apparecchiature strutturali speciali;
OS13  - strutture prefabbricate in cemento armato; OS14 - impianti di
smaltimento  e  recupero  dei  rifiuti;  OS16 - impianti per centrali
produzione  elettrica;  OS17  -  linee  telefoniche  ed  impianti  di
telefonia;  OS18 - componenti strutturali in acciaio; OS19 - impianti
di  reti  di  telecomunicazioni e di trasmissione e trattamento dati;
OS20  -  rilevamenti  topografici; OS21 - opere strutturali speciali;
OS22  -  impianti  di potabilizzazione e depurazione; OS27 - impianti
per   la   trazione   elettrica;   OS28   -  impianti  termici  e  di
condizionamento; OS29 -armamento ferroviario; OS30 - impianti interni
elettrici;  telefonici e televisivi; OS33 -coperture speciali; OG12 -
opere  ed  impianti di bonifica e protezione ambientale. Va precisato
che le suddette categorie sono tutte a qualificazione obbligatoria e,
pertanto,  anche  nel  caso  che  non  sia  applicabile il divieto di
subappalto  le  relative  lavorazioni  non  possono  essere  eseguite
dall'aggiudicatario  (impresa  singola  o associazione) qualora privo
delle  relative qualificazioni. In caso di mancanza di qualificazione
le  lavorazioni  devono  essere  subappaltate  a soggetti in possesso
della specifica qualificazione.
   Va  infine  precisato  che, alla luce delle argomentazioni addotte
dall'Autorita'  (atto  di  regolazione  n. 5/2001 e determinazione n.
12/2001), le attivita' indicate nelle categorie di cui all'allegato A
al  dpr  34/200  si riferiscono certamente a lavori, qualunque sia la
relativa  specificazione contenuta nella corrispondente declaratoria.
Esse  non possono infatti che rapportarsi alla disposizione (articolo
3  del  dpr  34/2000)  che  fa  riferimento  all'esecuzione  di opere
generali  e di opere specializzate che vanno intese come risultato di
lavori  e non di semplici forniture e posa in opera di beni o di noli
a  caldo  ancorche'  le  declaratorie  (allegato  A  al  dpr 34/2000)
facciano riferimento a tali termini.
   Si  puo',  quindi, affermare che il bando di gara deve indicare le
lavorazioni diverse da quelle appartenenti alla categoria prevalente,
qualora,   per  essi  sussistano  entrambe  le  seguenti  condizioni:
costituiscano  un autonomo lavoro e siano di importo superiore al 10%
dell'importo  complessivo oppure di importo superiore a euro 150.000.
L'Autorita'  (determinazione  n.  12/2000)  ha  specificato  che cio'
comporta  che  le  prestazioni  di fornitura e posa in opera o noli a
caldo,  che  non sono da considerarsi (o non si e' ritenuto che siano
da  considerarsi)  autonomo  lavoro,  sono comprese nelle lavorazioni
della  categoria  prevalente  e  ad esse si applicano le disposizioni
(articolo  18, comma 12, della legge 55/90 e successive modificazioni
e articolo 141 del dpr 554/1999) previste in materia di assimilazione
di  subcontratti  aventi  ad  oggetto attivita' ovunque espletate che
richiedono l'impiego di mano d'opera a subappalti di lavori.
   Nella  predisposizione  dei  modelli  si e', inoltre, tenuto conto
che,  ai  sensi  dell'articolo  19,  commi 4 e 5 della legge 109/94 e
successive  modificazioni  i modi di determinazione del corrispettivo
sono  tre:  a  corpo  e a misura (caso A); a corpo (caso B); a misura
(caso C).
   La   scelta  tra  i  contratti  con  corrispettivo  a  corpo,  con
corrispettivo  a  corpo  e  a misura o con corrispettivo a misura, in
relazione  alla  natura delle opere, e' rilevante perche' la legge ne
fa  derivare  diversi  effetti. Ai fini del bando di gara tale scelta
determina,  infatti,  una  diversa  modalita'  di  articolazione  del
criterio  di  aggiudicazione,  descritto al punto 13. del modello del
pubblico  incanto  ed  al  punto  11.  del  modello della licitazione
privata, secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 109/94:
per  i  contratti  a  corpo  e  a misura (caso A) l'aggiudicazione va
effettuata  con  il  metodo  dell'offerta  a  prezzi  unitari;  per i
contratti  a  corpo  (caso  B)  mediante  offerta  a  prezzi  unitari
(alternativa   1)   ovvero   mediante   massimo  ribasso  percentuale
sull'importo  dei  lavori  a  base  di  gara  (alternativa  2); per i
contratti  a misura mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto
a  base  di  gara  (alternativa  1)  oppure mediante offerta a prezzi
unitari (alternativa 2).
   Tali alternative sono considerate anche al punto 5. del modello di
bando  per  il pubblico incanto che indica la documentazione di cui i
Concorrenti   devono   tenere   conto   al  fine  della  formulazione
dell'offerta  che, per il caso di offerta a prezzi unitari, comprende
anche la lista delle categorie e lavorazioni.
   I  tre  diversi  modi di determinazione del corrispettivo ed i due
diversi criteri di aggiudicazione hanno effetto anche sulle modalita'
con  cui  viene  effettuata la contabilita' dei lavori in particolare
per  quanto riguarda il pagamento degli oneri di attuazione dei piani
della  sicurezza che, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge
109/94  e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 494/96 e
successive   modificazioni,   non   sono   soggetti   a  ribasso.  Le
disposizioni prevedono, infatti, che i prezzi costituenti l'offerta a
prezzi unitari siano al netto dei suddetti oneri, mentre l'offerta di
ribasso  sul prezzo complessivo dei lavori o sull'elenco prezzi posti
a  base di gara riguardano valori che comprendono i suddetti oneri di
sicurezza. E', inoltre, stabilito che la contabilita':
   a)  per  gli  interventi  il cui corrispettivo e' esclusivamente a
corpo  venga  effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui
all'articolo   45,   comma  6,  del  D.P.R.  554/1999  da  applicarsi
all'importo complessivo offerto che costituisce quello contrattuale;
   b)  per  gli  interventi  il  cui corrispettivo e' parte a corpo e
parte a misura:

- per  la  parte  a  corpo venga effettuata sulla base delle aliquote
  percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del D.P.R. 554/1999 da
  applicarsi  all'importo  offerto  che  costituisce  parte di quello
  contrattuale;
- per  la  parte  a  misura  venga  effettuata  sulla base dei prezzi
  offerti per le singole lavorazioni e forniture;
c) per gli interventi il cui corrispettivo e' esclusivamente a misura
  venga  effettuata sulla base dei prezzi offerti (alternativa 1) per
  le  singole  lavorazioni  e  forniture  necessarie per l'esecuzione
  dell'intervento  oppure  dell'elenco  prezzi  (alternativa 2) delle
  singole lavorazioni e forniture, posto a base di gara, al netto del
  ribasso offerto.

   Le  suddette norme hanno reso necessario, prevedere nei modelli di
bando di gara apposite disposizioni. E' stato stabilito che:

   - (caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura)
   la  contabilita'  dei  lavori deve essere effettuata, ai sensi del
  titolo  XI  del  D.P.R.  554/1999, per la parte dei lavori a corpo,
  sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma
  6,  del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per
  la  parte  dei  lavori  a  misura,  sulla  base  dei prezzi unitari
  contrattuali;  agli  importi  degli  stati  di avanzamento (SAL) e'
  aggiunto,   in   proporzione   dell'importo  dei  lavori  eseguiti,
  l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
   - (caso B: appalto con corrispettivo a corpo)
   la  contabilita'  dei  lavori deve essere effettuata, ai sensi del
  titolo   XI   del   D.P.R.  554/1999,  sulla  base  delle  aliquote
  percentuali  di  cui  all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R.
  applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato
  dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
   - (caso C: appalto con corrispettivo a misura) (alternativa n. 1)
   la  contabilita'  dei  lavori deve essere effettuata, ai sensi del
  titolo  XI  del  D.P.R.  554/1999,  sulla  base  dei prezzi unitari
  contrattuali;  agli  importi  degli  stati di avanzamento (SAL) sia
  aggiunto,   in   proporzione   dell'importo  dei  lavori  eseguiti,
  l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
   (alternativa n. 2)
   la  contabilita'  dei  lavori deve essere effettuata, ai sensi del
  titolo  XI  del  D.P.R.  554/1999, sulla base dei prezzi unitari di
  progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) deve essere
  detratto  l'importo  conseguente  al ribasso offerto calcolato, per
  fare  in  modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani
  di  sicurezza,  non  sia  assoggettato  a  ribasso  con la seguente
  formula  (SAL *(1-IS) *R) (dove SAL = Importo stato di avanzamento;
  IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R =
  Ribasso offerto).

   E'  evidente  che  qualora le suddette disposizioni sono contenute
nel  capitolato  speciale  d'appalto  (cosa  comunque preferibile) il
bando di gara non le dovra' contenere.

   3. Appalti di importo superiore a euro 150.000

   3.1. Bando di gara (pubblico incanto e licitazione privata)

   Per la redazione dei modelli di bando si e' fatto riferimento agli
allegati  "L"  e  "M"  del DPR 554/99 e successive modificazioni, che
recepiscono  le  indicazioni  della  direttiva  97/52/CEE.  I modelli
proposti  sono  stati  elaborati  in  modo  da  essere concisi - come
richiesto  dalla normativa comunitaria - ma sufficientemente chiari e
contenenti tutte le informazioni essenziali per mettere i concorrenti
in condizione di formulare l'offerta o la richiesta di invito.
   Per  quanto  riguarda  la  licitazione  privata,  la  procedura di
aggiudicazione  e'  articolata, secondo quanto previsto dall'articolo
23  della  legge 109/94 e successive modificazioni, in una prima fase
di  verifica  dei requisiti di qualificazione ed una seconda fase di'
presentazione e valutazione delle offerte.
   Tale modalita' procedimentale si esplica nella pubblicazione di un
bando  di  gara  sulla  base  del quale il concorrente che ritenga di
avere  i  requisiti  puo'  presentare domanda; la stazione appaltante
deve  invitare  tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che
siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
A  differenza  del pubblico incanto, si operano, sostanzialmente, due
ammissioni:   preammissione   alla   presentazione  delle  offerte  e
ammissione  all'apertura  delle  buste,  mentre  nel pubblico incanto
esiste solo la seconda.
   Si  sottolinea  che,  al  fine  di evitare dubbi applicativi della
disposizione  relativa  allo speciale divieto di subappalto, al punto
3.6.  dei  modelli  di  bandi di gara e' stato previsto l'indicazione
delle   categorie   e   classifiche   le  cui  lavorazioni  non  sono
subappaltabili   il  che  comporta  che  i  concorrenti,  a  pena  di
esclusione, devono possederne le qualificazioni.
   Per    quanto    riguarda   il   possesso   dell'attestazione   di
qualificazione   si   e'   tenuto  conto  di  quanto  disposto  nella
determinazione dell'Autorita' n. 8/2001. Pertanto e' previsto che nel
caso   di   licitazione  privata  il  concorrente  nella  domanda  di
partecipazione possa dichiarare di possedere l'attestazione oppure di
aver  stipulato  un contratto con una SOA autorizzata per il rilascio
di  tale  documento.  In  caso  di  mancato rilascio entro il termine
previsto  per  la  scadenza  della  presentazione  delle  offerte, il
concorrente ammesso non potra' di conseguenza presentare l'offerta.

   32. Documenti complementari al bando di gara

   3.2.1 disciplinare di gara

   La   prima  parte  del  disciplinare  indica  dettagliatamente  la
documentazione   amministrativa   richiesta   e   la   modalita'   di
presentazione     dell'offerta     economica.    La    documentazione
amministrativa  riguarda il possesso dei requisiti di ordine generale
e  di  qualificazione previsti dalla legge per la partecipazione alle
gare ad evidenza pubblica.
   In  questa  fase  sono  stati  eliminati gli oneri documentali non
strettamente  necessari,  semplificando  la gara e favorendo cosi' la
piu'     ampia     concorrenzialita'.     Pertanto     e'    prevista
l'autodichiarazione  per  le  cause di esclusione e, come sancito dal
dpr  445/2000,  sono  stati  predisposti fac-simili della modulistica
necessaria.  Tutte le dichiarazioni sono state ordinate in un modello
unico   che   facilita  certamente  l'accesso  alla  gara  e  l'esame
istruttorio della documentazione da parte della stazione appaltante.
   E'  comunque stato precisato che la domanda, le dichiarazioni e la
documentazione  devono  contenere  quanto prescritto nel disciplinare
stesso o nella lettera di invito.
   Si   evidenzia   che  la  dichiarazione  relativa  alle  opere  da
subappaltare   e'  necessaria,  a  pena  di  esclusione,  qualora  il
concorrente non sia qualificato per le lavorazioni, previste al punto
3.5. del bando di gara, che siano appartenenti a categorie generali o
a categorie specializzate a qualificazione obbligatoria.
   Le  modalita'  di formulazione dell'offerta economica sono diverse
in   relazione   alla   diversa   determinazione   del   criterio  di
aggiudicazione nei tre casi ipotizzati nel bando ("A", "B" e "C"). In
particolare,  nel  caso  di  offerta  a prezzi unitari il concorrente
dovra'  presentare  la  lista  delle  lavorazioni  e  delle forniture
redatta  in  conformita'  a  quanto previsto dall'articolo 90 del DPR
554/99 e successive modificazioni.
   La  seconda  parte  del disciplinare, a garanzia della trasparenza
della  procedura  e  della "par condicio" dei concorrenti, stabilisce
dettagliatamente    il    procedimento   di   aggiudicazione   e   la
documentazione  da  presentare  nel  caso  di  verifica a campione ex
articolo 10, comma 1-quater della legge 109/94.
   Si  prevede che il soggetto che presiede la gara il giorno fissato
per   l'apertura  delle  offerte,  sulla  base  della  documentazione
contenuta nel plico "A", verifichi il possesso dei requisiti, nonche'
l'assenza  di  offerte  da  parte  di  imprese  che  sono tra loro in
situazioni  di controllo ovvero da parte di consorziati per conto dei
quali il consorzio concorre.
   Successivamente,  nel  caso  di  appalti  di  importo  complessivo
superiore   a  euro  20.658.276,  si  procede  al  sorteggio  di  una
percentuale,  stabilita  nel disciplinare, del numero dei concorrenti
ammessi  ai  quali  e' richiesta la trasmissione della documentazione
relativa al requisito speciale previsto dall'articolo 3, comma 6, del
dpr 34/2000.

   3.2.2 Lettera di invito

   La   lettera   di   invito   specifica  sia  i  documenti  sia  le
dichiarazioni   da   presentare   unitamente   all'offerta   sia   il
procedimento di aggiudicazione.
   Alla  lettera di invito, per il caso di offerta prezzi unitari, e'
altresi' allegata la lista delle lavorazioni e forniture.
   L'offerta economica e' presentata con le stesse modalita' previste
nel disciplinare di gara per il pubblico incanto.
   Il  procedimento  di  aggiudicazione  prevede  la  verifica  della
correttezza  formale  delle  offerte  e  della  documentazione  ed il
sorteggio  ex art. 10, comma 1-quater della legge 109/94 e successive
modificazioni.
   La  documentazione  da  trasmettere  e  le  relative  modalita'  e
condizioni  sono  le  medesime  indicate nel disciplinare di gara del
pubblico incanto.

   4. Appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro

   4.1. Bando di gara (pubblico incanto e licitazione privata)

   Gli  appalti di importo pari o inferiore a euro 150.000 sono fuori
dal sistema unico di qualificazione e sono disciplinati dall'articolo
28  del  DPR  34/2000  secondo  un  regime  semplificato  che prevede
requisiti  ridotti  per  le  imprese.  Cio'  comporta,  ai fini della
redazione  del  bando  di gara, che non occorre indicare la categoria
delle  lavorazioni.  Tuttavia,  l'articolo  8,  comma  1, della legge
109/94  e successive modificazioni impone comunque il possesso di una
professionalita'  qualificata  che  si  traduce  in  un  rapporto  di
analogia  tra  i  lavori  eseguiti  dal  concorrente e quelli oggetto
dell'appalto  da affidare, intesa come coerenza tecnica tra la natura
degli uni e degli altri.
   Pertanto,  nel  modello  di  bando  (punto 3.3.) e' specificata la
natura   dei   lavori  intesa  come  appartenenza  ad  una  tipologia
individuata per grandi insiemi di lavori; tale tipologia e' elencata,
a titolo di esempio, tra parentesi.
   Tale  previsione  si  riflette  anche  sulle  condizioni minime di
partecipazione alla gara, ove e' richiesto espressamente che i lavori
eseguiti  nel  quinquennio  anteriore  al bando di gara (articolo 28,
comma  1,  lettera  a) devono riferirsi al lavori della stessa natura
prevista al punto 3.3. del bando stesso. Tali requisiti devono essere
valutati,  quindi,  non solo con riferimento all'importo dell'appalto
da  affidare  ma anche alla natura dell'intervento. Cio' comporta, al
fine  dell'eventuale  subappalto,  che  il  limite  del  30% previsto
dall'articolo  34 della legge 109/94 si deve riferire all'importo del
contratto da stipulare.
   Ai  fini di evitare dubbi interpretativi, nel disciplinare di gara
e nella lettera di invito, sono stati indicati i rapporti di analogia
fra  i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dai lavori da
affidare.
   Nei   modelli   di  bando  non  e'  prevista  l'indicazione  delle
lavorazioni  subappaltabili  o  scorporabili,  fatta eccezione per le
lavorazioni    richiedenti    una   specifica   qualificazione   resa
indispensabile  da norme speciali (legge 46/90). Tale indicazione non
e'  obbligatoria,  ma  e' opportuna poiche', in caso contrario queste
lavorazioni  andrebbero  ad incidere sulla quota del 30% dell'importo
di   contratto   che   l'aggiudicatario   puo'  subappaltare  con  la
possibilita'  che  sorgano difficolta', nel caso che tali lavorazioni
superino  la  suddetta  percentuale  e  l'aggiudicatario  non  sia in
possesso di questa specifica qualificazione.
   Ai fini del rilascio del certificato dei lavori eseguiti e' stato,
pero',  previsto  che  il  bando  indichi  a quale categoria i lavori
appartengano.

   4.2. Documenti complementari al bando di gara

   Il  disciplinare di gara e la lettera di invito sono state redatte
in modo analogo a quelle prima descritte con riferimento agli appalti
di importo superiore ai euro 150.000.
   Le  differenze  piu' rilevanti si riscontrano nella parte relativa
alla   documentazione   dei   requisiti   tecnico-organizzativi.   La
documentazione comprende un elenco dei lavori eseguiti, un elenco dei
lavori  diretti  dal  proprio  direttore  tecnico,  la documentazione
necessaria  per  documentare  il costo sostenuto per i dipendenti, ed
una dichiarazione relativa all'attrezzatura posseduta.

                                                            Tabella A

         ---->   Vedere Tabella a pag. 17 della G.U.  <----



                                                            Tabella B

         ---->   Vedere Tabella a pag. 18 della G.U.  <----