IL CONSIGLIO


                        Considerato in fatto.

  Sono   pervenuti   all'Autorita'   numerosi   quesiti   riguardanti
l'interpretazione  delle  norme  che  regolano la predisposizione dei
bandi  di gara nonche' la partecipazione delle imprese alle gare e la
materiale  esecuzione  dei  lavori.  I  quesiti  in particolare fanno
riferimento  ai  problemi  nascenti  dalla prossima fine (31 dicembre
2001)  della  fase  transitoria  prevista  dal decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Su tali norme l'Autorita' ha
espresso  i  propri avvisi in piu' occasioni (Nota illustrativa delle
tipologie  unitarie  dei  bandi  di gara per l'affidamento dei lavori
pubblici"  nonche' determinazioni 5/2001, 12/2001, 15/2001 e delibere
n.  229/2001  e  n.  377/2001)  ma  data  l'importanza  che  hanno le
questioni   sollevate   ritiene   opportuno  adottare  una  ulteriore
determinazione  che,  alla  luce  di quanto gia' affermato e di nuove
considerazioni,  possa  costituire  un  inquadramento  generale degli
aspetti dell'ordinamento dei lavori pubblici prima indicati.

                       Considerato in diritto.

  Le disposizioni in materia di predisposizione dei bandi di gara, di
partecipazione delle imprese alle gare per l'affidamento di appalti e
di  concessioni  di lavori pubblici e quelle in materia di esecuzione
degli  stessi  sono  molteplici  e  sono  contenute in piu' parti del
relativo ordinamento. La individuazione dell'assetto normativo che ne
consegue  comporta  in primo luogo la necessita' di individuare quali
siano le norme che contribuiscono alla sua formazione. Esse sono:
    a) la  disposizione  (art.  9,  comma  3, della legge 11 febbraio
1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni)  che,  ai  fini  della
qualificazione  delle imprese, stabilisce la suddivisione delle opere
e  dei  lavori  in  categorie  di opere generali e categorie di opere
specializzate;
    b) le  disposizioni (art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e successive modificazioni e art. 73, commi 2 e 3, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e l'art.
30,  commi  1  e  2,  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000)  le  quali  stabiliscono che nei bandi di gara devono essere
indicati:
      l'importo complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto;
      la  categoria, generale oppure specializzata (individuata sulla
base  delle  declaratorie  contenute  nell'allegato  A al decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  34/2000),  che  fra  quelle  che
costituiscono l'intervento e' da considerarsi prevalente in quanto di
importo piu' elevato;
      l'importo della categoria prevalente;
      gli  importi  e  le  categorie,  generali  oppure specializzate
(individuate  sulla base delle declaratorie contenute nell'allegato A
al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 34/2000), cui sono
riconducibili  le lavorazioni diverse dalla prevalente necessarie per
la realizzazione dell'intervento finito in ogni sua parte e capace di
esplicare  le funzioni economiche e tecniche richieste dalla stazione
appaltante  (definite dall'art. 13, comma 8, della legge n. 109/1994,
e successive modificazioni, categorie scorporabili e cosi' denominate
nel prosieguo della determinazione);
    c) la  disposizione (art. 73, comma 1, del decreto del Presidente
della   Repubblica   n.   554/1999)   che   stabilisce  che,  per  la
partecipazione  delle  imprese  alle gare di appalto, e' richiesta la
sola qualificazione nella categoria prevalente;
    d) le  disposizioni (art. 18 della legge n. 55/1990, e successive
modificazioni  e  articoli  74 e 141 del decreto del Presidente della
Repubblica   n.   554/1999)  che  disciplinano  la  esecuzione  delle
lavorazioni  previste  nel  bando  di gara stabilendo che il soggetto
aggiudicatario puo':
      eseguire  direttamente  tutte  le  lavorazioni  della categoria
prevalente;
      eseguire   direttamente,   ancorche'   privo  delle  specifiche
qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili che
non  siano  ne'  generali ne' relative ad una speciale elencazione di
categorie di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole  contenuto  tecnologico  o di rilevante complessita' tecnica
(art.   13,   comma   7,   della  legge  n.  109/1994,  e  successive
modificazioni  e  articoli  2, comma 1, lettera g) e 72, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999);
      eseguire direttamente, qualora sia in possesso delle specifiche
qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili che
siano generali oppure comprese nel suddetto elenco;
      subappaltare  a soggetti in possesso di adeguate qualificazioni
le lavorazioni della categoria prevalente entro il limite del 30%;
      affidare  a  soggetti,  anche privi di adeguate qualificazioni,
l'esecuzione  di prestazioni consistenti in forniture e posa in opera
ed  in  noli  a  caldo,  comprese  nelle  lavorazioni della categoria
prevalente,  qualora  siano  di  importo inferiore al 2% dell'importo
complessivo  dell'intervento  o,  comunque, inferiore a euro 100.000,
oppure,  qualora  di  importo superiore a tali limiti, il costo della
mano  d'opera  per l'attivita' espletata in cantiere sia inferiore al
50% dell'importo del sub-contratto;
      subappaltare,  sempre  che  non venga in evidenza il divieto di
subappalto  (art.  13, comma 1, della legge n. 109/1999, e successive
modificazioni),  senza  limiti  di importo, a soggetti in possesso di
adeguata   qualificazione,   tutte  le  lavorazioni  delle  categorie
scorporabili che siano generali oppure comprese nel suddetto elenco;
    e) le disposizioni (ultimo capoverso delle premesse e indicazioni
riportate  nella tabella corrispondenze fra nuove e vecchie categorie
contenuta  nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000) che prevedono la suddivisione delle categorie, generali e
specializzate,  in  quelle  a  qualificazione  non  obbligatoria e in
quelle  a qualificazione obbligatoria: le prime (a qualificazione non
obbligatoria)  possono  essere  eseguite  direttamente  dal  soggetto
aggiudicatario  ancorche'  privo  della specifica qualificazione e le
seconde  (a  qualificazione obbligatoria) possono essere eseguite dal
soggetto  aggiudicatario  soltanto  se  in  possesso  della specifica
qualificazione. Esse sono:
      qualificazione  non  obbligatoria (OS1 - lavori in terra; OS6 -
finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e
vetrosi;  OS7  -  finiture  di  opere generali di natura edile; OS8 -
finiture  di  opere  generali  di  natura  tecnica; OS12 - barriere e
protezioni   stradali;   OS23   -   demolizioni   di  opere;  OS26  -
pavimentazioni  e sovrastrutture speciali; OS32 - strutture in legno;
OS34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita);
      qualificazione   obbligatoria   (tutte  le  categorie  generali
nonche'   le  seguenti  categorie  specializzate:  OS2  -  superficie
decorate e beni mobili di interesse storico artistico; OS3 - impianti
idrico sanitari; OS4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS5 -
impianti  pneumatici; OS9 - impianti per la segnaletica luminosa e la
sicurezza  del  traffico;  OS10  - segnaletica stradale non luminosa;
OS11   -  apparecchiature  strutturali  speciali;  OS13  -  strutture
prefabbricate  in  cemento  armato;  OS14 - impianti di smaltimento e
recupero rifiuti; OS15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;
OS16  -  impianti  per  centrali  produzione  elettrica; OS17 - linee
telefoniche  ed  impianti di telefonia; OS18 - componenti strutturali
in  acciaio;  OS19  -  impianti  di  reti  di  telecomunicazioni e di
trasmissione e trattamento dati; OS20 - rilevamenti topografici; OS21
-  opere  strutturali speciali; OS22 - impianti di potabilizzazione e
depurazione; OS24 - verde e arredo urbano; OS25 - scavi archeologici;
OS27  - impianti per la trazione elettrica; OS28 - impianti termici e
di  condizionamento;  OS29  -  armamento ferroviario; OS30 - impianti
interni  elettrici;  telefonici  e televisivi; OS31 - impianti per la
mobilita' sospesa; OS33 - coperture speciali);
    f) la  disposizione (art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994, e
successive   modificazioni)   che   prevede  al  verificarsi  di  una
particolare  condizione, uno speciale divieto di subappalto per opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico  o  di  rilevante  complessita' tecnica che devono essere
elencate dal regolamento generale. Esse (articoli 2, comma 1, lettera
g),  e  72,  comma  4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999) sono:
      il  restauro,  la  manutenzione  di superficie decorate di beni
architettonici,  il  restauro  di  beni mobili, di interesse storico,
artistico ed archeologico;
      l'installazione,  la  gestione  e  la manutenzione ordinaria di
impianti  idrico sanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione,
di cucina e di lavanderia;
      l'installazione,  la  gestione  e  la  manutenzione di impianti
trasportatori,   ascensori   scale   mobili,  di  sollevamento  e  di
trasporto;
      l'installazione,  la  gestione  e  la  manutenzione di impianti
pneumatici, di impianti antintrusione;
      l'installazione,  la  gestione  e  la  manutenzione di impianti
elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
      i  rilevamenti  topografici  speciali  e  le  esplorazioni  del
sottosuolo con mezzi speciali;
      le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
      la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
      i  dispositivi  strutturali,  i  giunti  di  dilatazione, e gli
apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
      la  fornitura  e  posa  in  opera  di  strutture  e di elementi
prefabbricati prodotti industrialmente;
      l'armamento ferroviario;
      gli impianti per la trazione elettrica;
      gli impianti di trattamento rifiuti;
      gli impianti di potabilizzazione.
  In  primo  luogo  va  precisato  che agli appalti di importo pari o
inferiore  a  euro  150.000  (L.  290.440.500)  non  si  applicano le
disposizioni  in  materia  di  categorie generali e specializzate, di
categorie    a    qualificazione   obbligatoria,   di   categorie   a
qualificazione  non  obbligatoria,  di  divieto  di  subappalto e, di
conseguenza,  di  obbligo di prevedere nei bandi di gara le categorie
scorporabili.  Cio'  in  quanto  tali  appalti non sono soggetti alle
disposizioni  sul  sistema  unico  di qualificazione. In questi casi,
pertanto, i concorrenti (soggetti singoli o associazioni orizzontali)
partecipano  alle  relative  gare  qualora in possesso degli speciali
requisiti  previsti  dalle  norme (art. 28 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  34/2000)  e gli aggiudicatari possono eseguire
direttamente  tutte  le lavorazioni previste nell'appalto ed hanno la
facolta'  di  subappaltarne il 30%. La garanzia che l'appaltatore sia
in  possesso  di  una professionalita' adeguata si ottiene prevedendo
una  coerenza o analogia tecnica tra la natura dei lavori da affidare
ed   i   lavori  eseguiti  dal  concorrente.  E'  evidente  che  sono
ammissibili alle gare anche i soggetti in possesso di attestazione di
qualificazione  in una categoria coerente con la natura dei lavori da
affidare.
  La norma di cui alla precedente lettera a) non definisce cosa debba
intendersi  per  opere  generali  e  per  opere specializzate. A tale
esigenza  si e' provveduto con apposite norme regolamentari (art. 72,
commi  2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
e   premesse   dell'allegato  A  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 34/2000). E' stabilito che sono:
    opere  generali  quelle che sono caratterizzate da una pluralita'
di  lavorazioni,  indispensabili  per  consegnare l'opera o il lavoro
finito  in ogni sua parte e capace di esplicare funzioni economiche e
tecniche;
    opere  specializzate  quelle  lavorazioni  che,  nell'ambito  del
processo  realizzativo  dell'opera  o  del lavoro, necessitano di una
particolare specializzazione e professionalita'.
  L'Autorita'  ha  poi specificato (determinazione n. 48/2000) che le
disposizioni,  in  sostanza,  stabiliscono che le opere generali sono
costituite  da  un  insieme  di  lavorazioni,  alcune  proprie  della
categoria   medesima  e  altre  appartenenti  a  categorie  di  opere
specializzate.
  La  norma  di  cui alla precedente lettera b) stabilisce, altresi',
che le lavorazioni appartenenti a categorie generali o specializzate,
diverse    dalla    categoria    prevalente   (denominate   categorie
scorporabili)  da indicare nei bandi di gara, sono quelle di importo,
singolarmente  considerato, superiore al 10% dell'importo complessivo
dell'appalto  e,  in  ogni  caso,  quelle di importo superiore a euro
150.000 (L. 290.440.500).
  Alla  luce  delle  argomentazioni  addotte  dall'Autorita' (atto di
regolazione  n. 5/2001 e determinazione n. 12/2001), va precisato che
le  attivita'  indicate  nelle  categorie  di  cui  all'allegato A al
regolamento  di  qualificazione  si  riferiscono certamente a lavori,
qualunque    sia   la   relativa   specificazione   contenuta   nella
corrispondente declaratoria. Esse non possono infatti che rapportarsi
alla disposizione (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  34/2000) che fa riferimento all'esecuzione di opere generali e di
opere  specializzate  che vanno intese come risultato di lavori e non
di  semplici  forniture  e  posa  in  opera di beni o di noli a caldo
ancorche' le declaratorie (allegato A al decreto del Presidente della
Repubblica   n.   34/2000)   facciano  riferimento  a  tali  tipi  di
prestazioni.
  Si  puo',  quindi, affermare che il bando di gara deve indicare non
soltanto  l'importo  complessivo dell'intervento nonche' la categoria
prevalente  ed il suo specifico importo, ma anche tutti gli eventuali
sottoinsiemi  delle  lavorazioni  costituenti  l'intervento  medesimo
diverse  da  quelle  appartenenti alla categoria prevalente (cioe' le
categorie scorporabili), specificando per ogni sottoinsieme categoria
ed  importo,  soltanto  pero'  se  per  essi  sussistano  entrambe le
seguenti  condizioni:  costituiscano  un  autonomo  lavoro e siano di
importo  superiore  al 10% dell'importo complessivo oppure di importo
superiore a euro 150.000.
  L'Autorita'  (determinazioni  n.  5/2001 e n. 12/2001 e delibera n.
229/2001) ha specificato che si intende per lavoro autonomo un lavoro
che,  indipendentemente  dalla  categoria che identifica l'intervento
dal  punto di vista ingegneristico e dal fatto che la sua descrizione
si  trova  concisamente,  indirettamente  o  in  parte compresa nella
categoria  prevalente,  non ha bisogno di lavorazioni appartenenti ad
altre  categorie  per esplicare la sua funzione. Ad esempio e' lavoro
autonomo   la   costruzione  di  una  palificata  di  jet-grouting  -
appartenente  alla categoria OS21 - sull'argine di un corso d'acqua i
cui   lavori   della  categoria  prevalente  sono  appartenenti  alla
categoria  OG8,  oppure  la  costruzione  di  una  facciata  continua
modulare  costituita  da  telai metallici e vetri - appartenente alla
categoria OS18 - da realizzarsi in un organismo edilizio appartenente
alla categoria OG1.
  L'Autorita'  ha,  inoltre,  precisato  che  cio'  comporta  che  le
prestazioni di fornitura e posa in opera o noli a caldo, che non sono
da  considerarsi  (o  non  si  e' ritenuto che siano da considerarsi)
autonomo  lavoro,  ad  esempio  la fornitura e posa in opera di travi
precompresse  prefabbricate per realizzare un ponte oppure i travetti
precompressi  per  i  solai  di  un  edificio,  sono  comprese  nelle
lavorazioni  della  categoria  prevalente  e  ad esse si applicano le
disposizioni (art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990, e successive
modificazioni  e art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  554/1999)  previste in materia di assimilazione dei subcontratti,
aventi  ad oggetto attivita' che richiedono l'impiego di mano d'opera
espletata in cantiere, a subappalti di lavori.
  Emerge  rispetto  alle  vecchie  disposizioni  (art. 23 del decreto
legislativo  19  dicembre  1991,  n.  406, abrogato dall'art. 231 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 554/1999) una novita'. La
categoria  prevalente  deve  essere  una sola: quella di importo piu'
elevato   fra   quelle  costituenti  l'intervento  e  che,  pertanto,
identifica  i  lavori da appaltare (art. 73, comma 1, del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 554/1999). Va precisato che l'importo
delle  lavorazioni  comprese nella categoria prevalente e' residuale,
nel senso che e' il risultato di una serie di operazioni di scorporo,
con  le quali dall'importo complessivo dell'intervento si sottraggono
via via gli importi delle lavorazioni delle categorie scorporabili.
  La  norma  di  cui alla precedente lettera f) (articoli 2, comma 1,
lettera  g),  e  72,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 554/2000) non fanno riferimento alle categorie generali
e  specializzate previste nel regolamento di qualificazione. Poiche',
pero', i bandi di gara devono riportare l'indicazione delle categorie
cui sono riconducibili le varie lavorazioni previste negli interventi
e'  stato necessario procedere ad una comparazione fra le indicazioni
del  regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica n.
554/2000)  e la elencazione delle categorie contenuta nel regolamento
di   qualificazione  (decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
34/2000).   A  tale  comparazione  ha  provveduto  l'Autorita'  (nota
illustrativa   delle   tipologie  unitarie  dei  bandi  di  gara  per
l'affidamento dei lavori pubblici", nonche' determinazione n. 12/2001
e  delibera n. 229/2001). In base a tale operazione le categorie, che
devono  essere  considerate altamente specializzate (cosi' denominate
nel prosieguo) e che sono tutte a qualificazione obbligatoria, cui si
applica  il  divieto sono: OS2 - superficie decorate e beni mobili di
interesse  storico  artistico;  OS3 - impianti idrico sanitari; OS4 -
impianti  elettromeccanici  trasportatori; OS5 - impianti pneumatici;
OS11   -  apparecchiature  strutturali  speciali;  OS13  -  strutture
prefabbricate  in  cemento  armato;  OS14 - impianti di smaltimento e
recupero  dei  rifiuti;  OS16  -  impianti  per  centrali  produzione
elettrica;  OS17 - linee telefoniche ed impianti di telefonia; OS18 -
componenti  strutturali  in  acciaio;  OS19  -  impianti  di  reti di
telecomunicazioni  e  di  trasmissione  e  trattamento  dati;  OS20 -
rilevamenti  topografici;  OS21  - opere strutturali speciali; OS22 -
impianti  di  potabilizzazione  e depurazione; OS27 - impianti per la
trazione  elettrica;  OS28  -  impianti termici e di condizionamento;
OS29  -  armamento  ferroviario;  OS30  - impianti interni elettrici;
telefonici  e  televisivi; OS33 - coperture speciali; OG12 - opere ed
impianti di bonifica e protezione ambientale.
  Va   precisato   che  l'elenco  delle  categorie  a  qualificazione
obbligatoria  e'  piu'  ampio  dell'elenco  delle categorie altamente
specializzate.   Le   categorie  a  qualificazione  obbligatoria  non
comprese  nel suddetto elenco sono: OS9 - impianti per la segnaletica
luminosa e la sicurezza del traffico; OS10 - segnaletica stradale non
luminosa;  OS15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; OS24 -
verde e arredo urbano; OS25 - scavi archeologici; OS31 - impianti per
la mobilita' sospesa.
  L'insieme  delle  disposizioni  in materia di divieto di subappalto
(art.   13,   comma   7,   della  legge  n.  109/1994,  e  successive
modificazioni,  e articoli 2, comma 1, lettera g), e 72, comma 4, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 554/1999) pongono due
problemi interpretativi:
    a) lo  speciale  divieto di subappalto si applica soltanto per le
lavorazioni  appartenenti alle categorie - indicate nel bando di gara
come   categorie   scorporabili   -  che  siano  categorie  altamente
specializzate oppure anche categorie generali;
    b) il  presupposto  per  l'applicazione del divieto di subappalto
consiste nel fatto che tutte le categorie per le quali e' applicabile
il  divieto sono di importo superiore al 15% dell'importo complessivo
dell'intervento   oppure   per  tutte  quelle  che  superino  il  15%
indipendentemente  dal  fatto che ve ne siano alcune che non superino
tale percentuale.
  In  primo  luogo  va  precisato che alle categorie a qualificazione
obbligatoria  non  comprese  nell'elenco  delle  categorie  altamente
specializzate  (OS9  -  impianti  per  la  segnaletica  luminosa e la
sicurezza  del  traffico;  OS10  - segnaletica stradale non luminosa;
OS15  -  pulizia  di acque marine, lacustri, fluviali; OS24 - verde e
arredo  urbano;  OS25  -  scavi  archeologici; OS31 - impianti per la
mobilita'  sospesa),  qualora  siano  indicate nel bando di gara come
categorie  scorporabili  non  si  applica  mai lo speciale divieto di
subappalto,  mentre si applica sempre la disposizione che ne permette
l'esecuzione  da  parte  dell'aggiudicatario  soltanto se in possesso
della relativa qualificazione.
  Per  rispondere  ai due quesiti prima indicati occorre esaminare il
combinato  disposto  delle  due  disposizioni  (art. 74, comma 2, del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e art. 13, comma
7,  della  legge  n.  109/1994,  e successive modificazioni) che sono
inerenti il problema dello speciale divieto di subappalto.
  La  disposizione  regolamentare  (art. 74, comma 2, del decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.  554/1999)  stabilisce  che  "Le
lavorazioni  relative  ad  opere  generali e a strutture, impianti ed
opere speciali di cui all'art. 72, comma 4, ..." cioe' le lavorazioni
relative  alle  categorie  altamente  specializzate "... indicate nei
bandi  di  gara non possono essere eseguite dalle imprese qualificate
per  la  sola categoria prevalente; esse, ..." quindi: le lavorazioni
appartenenti  alle categorie di opere generali nonche' alle categorie
altamente  specializzate  "...  fatto salvo quanto previsto dall'art.
13,  comma 7, della legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in
possesso  delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni ..."
cioe':  quelle  appartenenti  alle  categorie  generali  nonche' alle
categorie  altamente  specializzate "... sono altresi' scorporabili e
sono  indicate  nei  bandi  di  gara  ai  fini  della costituzione di
associazioni temporanee di tipo verticale.".
  La suddetta disposizione regolamentare ha due specifici contenuti:
    a) il  primo  e'  quello  che stabilisce che le lavorazioni delle
categorie  generali  e  delle  categorie  altamente specializzate non
possono  essere  eseguite  dal soggetto aggiudicatario in mancanza di
adeguata  qualificazione e, in tal caso, devono essere subappaltate a
soggetti qualificati;
    b) il  secondo  che  non si puo' procedere al subappalto nel caso
che  vengano  in  evidenza alcune condizioni (art. 13, comma 7, della
legge n. 109/1994, e successive modificazioni).
  Va  preliminarmente  sottolineato  che  il primo contenuto non pone
problemi  interpretativi ed, inoltre, e' coerente con la disposizione
in   materia   di   categorie   a  qualificazione  obbligatoria  e  a
qualificazione  non obbligatoria in quanto le categorie generali e le
categorie   altamente   specializzate  sono  tutte  a  qualificazione
obbligatoria  e,  quindi,  le relative lavorazioni non possono essere
eseguite dall'aggiudicatario in mancanza di adeguate qualificazione.
  Il   secondo   contenuto   comporta,   invece,   la  necessita'  di
interpretare  l'inciso  "fatto  salvo  quanto  previsto dall'art. 13,
comma 7, della legge".
  La  disposizione  legislativa  (art.  13,  comma  7, della legge n.
109/1994,   e  successive  modificazioni)  stabilisce  che  viene  in
evidenza   il  divieto  di  subappalto  nel  caso  in  cui  l'oggetto
dell'appalto  o  della  concessione comprenda, oltre alle lavorazioni
appartenenti  alla  categoria  prevalente,  "opere per le quali siano
necessari  lavori e componenti di notevole contenuto tecnologico e di
rilevante  complessita'  tecnica,  quali strutture, impianti ed opere
speciali", elencate nel regolamento generale (articoli 72, comma 4, e
74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
e  denominate  sinteticamente,  come prima detto, categorie altamente
specializzate  "qualora  ciascuna  di  tali  opere superi altresi' in
valore  il  15% dell'importo totale dei lavori". E', quindi, in primo
luogo  necessario  interpretare  cosa si debba intendere per la frase
"qualora  ciascuna  di  tali  opere  superi altresi' in valore il 15%
dell'importo totale dei lavori".
  Il termine "qualora" e' una congiunzione condizionale che significa
"nel caso che, quando, se mai" ed ha nel contempo valore temporale ed
ipotetico  mentre il termine "ciascuno" e' un aggettivo ed un pronome
indefinito  che indica "ogni persona, tutte le persone, una totalita'
di  persone  o  cose  considerate  pero' singolarmente" ed il termine
"altresi'"  e'  un  avverbio che significa "anche, inoltre". La frase
quindi  stabilisce che "nel caso che (... se mai, ... quando ...) nel
bando  di  gara  siano  indicate  come  categorie scorporabili alcune
particolari  categorie  (di  cui  si parlera' nel prosieguo) che sono
tutte,   considerate  singolarmente,  di  importo  superiore  al  15%
dell'importo  complessivo  dell'intervento"  viene  in  evidenza  uno
speciale divieto di subappalto.
  Tale  interpretazione  letterale  se da una parte e' coerente con i
principi  contenuti  nelle norme legislative che vogliono favorire la
piu'  ampia  partecipazione  dei concorrenti, dall'altra parte non e'
strettamente  in  linea  con  l'esigenza, sentita dal legislatore, di
ricorrere all'istituto dell'integrazione verticale nei casi in cui le
lavorazioni delle categorie a qualificazione obbligatoria assumono un
peso   rilevante   nell'ambito   del   lavoro.  Infatti,  subordinare
l'obbligatorieta'   del  ricorso  alla  integrazione  verticale  alla
esistenza contemporanea di un limite per tutte le lavorazioni, riduce
l'efficacia  di  un  istituto  introdotto  per  favorire una organica
presenza  di  imprese  nei  lavori.  Va  comunque  considerato che la
suddivisione  prima  ricordata  fra le categorie a qualificazione non
obbligatoria   e  a  qualificazione  obbligatoria  garantisce  che  i
materiali  esecutori  delle  lavorazioni,  siano essi aggiudicatari o
subappaltatori,   debbono  quasi  sempre  essere  in  possesso  delle
relative adeguate qualificazioni.
  Stabilito  il  senso  della  frase  "qualora ciascuna di tali opere
superi  altresi'  in  valore  il  15% dell'importo totale dei lavori"
occorre stabilire se il divieto di subappalto riguarda esclusivamente
le  categorie  altamente  specializzate  oppure  anche  le  categorie
generali   indicate  nel  bando  come  categorie  diverse  da  quella
prevalente.  Si  tratta  cioe'  di  stabilire  se "fatto salvo quanto
previsto  dall'art.  13,  comma  7,  della  legge"  si  riferisce sia
all'indicazione  delle  categorie  altamente  specializzate  sia alla
indicazione  della condizione contenuta nella frase "qualora ciascuna
di  tali  opere  superi altresi' in valore il 15% dell'importo totale
dei  lavori"  nel  senso  prima  stabilito  o se, invece si riferisce
esclusivamente  a  tale  condizione  e,  di conseguenza il divieto di
subappalto riguarderebbe sia le categorie altamente specializzate sia
le categorie generali.
  Per  risolvere  tale ulteriore quesito occorre tenere conto che nei
bandi  di  gara,  come  e'  stato  prima  sottolineato,  non  e' piu'
possibile  prevedere  una pluralita' di categorie prevalenti e quindi
richiedere  che  il  concorrente sia in possesso di una pluralita' di
qualificazione come era invece ammesso in vigenza delle vecchie norme
(art.  23  del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, abrogato
dall'art.   231  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
554/1999)  e  che  una  categoria generale non pone sul piano tecnico
minori  problemi  di una categoria altamente specializzata. In base a
tali  considerazioni  non puo' non ritenersi che sia piu' rispondente
ai principi sottesi a tutto l'ordinamento la seconda interpretazione.
In  sostanza  il  regolamento  ha  ritenuto che dovesse estendersi il
divieto   di   subappalto   oltre   che   alle   categorie  altamente
specializzate  anche  alle  categorie generali ove indicate nel bando
come  categorie  scorporabili.  Con  tale  estensione le disposizioni
regolamentari  hanno  tenuto  conto  da  una  parte  che le categorie
generali  hanno  spesso  elevati  contenuti  tecnici  e dall'altra ha
attutito l'effetto della disposizione che stabilisce l'unicita' della
categoria  prevalente senza, pero', stabilire molte condizioni per la
partecipazione  delle  imprese  agli  appalti aprendo in tale modo il
mercato  degli  appalti  pubblici  al piu' alto numero di concorrenti
possibili.  Le  imprese possono, infatti, per loro scelta partecipare
agli   appalti   sia  come  imprese  singole  sia  come  associazione
orizzontale,   verticale.   In   sostanza   il   possesso   di   piu'
qualificazioni  o  la  costituzione  di  una  associazione  verticale
diventano obbligatori soltanto in alcuni casi.
  Alla luce di quanto rilevato:
    a) la risposta al primo quesito non puo' che essere nel senso che
lo  specifico  divieto  di  subappalto si applica pure alle categorie
generali,  in  quanto  il  regolamento  (decreto del Presidente della
Repubblica  n. 554/1999), che concorre a costituire (art. 3, comma 2,
della  legge  n.  109/1994, e successive modificazioni) l'ordinamento
generale  in materia di lavori pubblici, ha esteso tale divieto anche
ad  esse  qualora  siano  indicate  nei  bandi di gara come categorie
scorporabili;
    b) la  risposta  al secondo quesito non puo' che essere nel senso
che  il divieto di subappalto viene in evidenza quando le lavorazioni
appartenenti  a categorie scorporabili, siano esse categorie generali
e/o  categorie  altamente  specializzate,  singolarmente considerate,
siano  tutte  di  importo  superiore  al 15% dell'importo complessivo
dell'intervento.
  A  chiarimento  delle  due  disposizioni  va rilevato che l'assenza
dell'obbligo  per  il soggetto aggiudicatario di possedere specifiche
qualificazioni,  in  quanto non viene in evidenza lo speciale divieto
di  subappalto,  non  incide  sulla qualita' delle realizzazioni. Va,
infatti,  ricordato  che essendo le categorie generali e le categorie
altamente  specializzate  tutte  a  qualificazione  obbligatoria  non
possono   che  essere  eseguite  da  soggetti,  aggiudicatari  oppure
subappaltatori, in possesso delle relative qualificazioni.
  Altro  aspetto  della  normativa sul divieto di subappalto riguarda
l'interpretazione  della  prescrizione (art. 13, comma 7, della legge
n.   109/1994,   e  successive  modificazioni)  che  prevede  che  le
lavorazioni per le quali vige il divieto di subappalto debbano essere
"eseguite  esclusivamente  dai  soggetti  aggiudicatari".  Si pone il
problema  se  la disposizione deve essere considerata con riferimento
all'importo   totale  delle  lavorazioni  di  ognuna  della  relative
categorie  scorporabili  per  le  quali vige il divieto di subappalto
oppure  deve  tener  conto del fatto che la prescrizione di possedere
adeguate  qualificazioni comporta una sorta di obbligo di partecipare
alla  gara nella forma dell'associazione temporanea di tipo verticale
e,  quindi, come e' stato prima affermato, resterebbe la facolta' per
l'aggiudicatario  di  subappaltare le lavorazioni entro il limite del
30%  dei suddetti importi totali. Per rispondere al quesito va tenuto
presente   che  nel  caso  di  associazioni  temporanee  verticali  -
indipendentemente  se costituite per scelta del concorrente o perche'
conseguenza  del  divieto  di  subappalto  - ogni mandante, assumendo
l'esecuzione  delle  lavorazioni  di  una  singola  categoria,  e' da
considerarsi assimilabile al soggetto che assume le lavorazioni della
categoria  prevalente.  Non  vi  e'  dubbio,  quindi, che sussiste la
facolta'  di  subappaltare  entro il limite del 30% le lavorazioni di
ogni categoria.
  Va, infine, precisato (art. 18 della legge n. 55/1990, e successive
modificazioni)  che  il  subappalto  deve comunque essere autorizzato
dalla  stazione appaltante ed e' sottoposto alla condizione (art. 18,
comma 3, punto 1, della legge n. 55/1990, e successive modificazioni)
che  i concorrenti "abbiano indicato i lavori o le parti di opere che
intendono  subappaltare  o  concedere  in  cottimo;". La disposizione
comporta  che i concorrenti, tutte le volte che non siano in possesso
delle  qualificazioni  delle categorie scorporabili, debbano indicare
nell'offerta la loro intenzione di volere subappaltare le lavorazioni
di   quelle   categorie   scorporabili   che  sono  a  qualificazione
obbligatoria  indipendentemente dal fatto che sussista o meno il loro
diritto  a  procedere  al  subappalto.  La  stazione  appaltante,  in
mancanza  di  una  delle condizioni tassative fissate dalla legge non
potrebbe,  infatti,  concedere  l'autorizzazione.  Cio' comporta che,
qualora  il  bando  di  gara  preveda, fra le categorie scorporabili,
categorie  a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in
possesso  delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa,
non  abbia  indicato  nell'offerta  l'intenzione di procedere al loro
subappalto,   la   stazione   appaltante  debba  procedere  alla  sua
esclusione  dalla  gara  in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso,
qualora  aggiudicatario,  non  potrebbe  ne' eseguire direttamente le
lavorazioni ne' essere autorizzato a subappaltarle.
  Le  norme  (art.  95,  comma  1,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  n. 554/1999) sulla partecipazione alle gare di appalto di
un  soggetto  singolo (impresa individuale, anche artigiana, societa'
commerciale, societa' cooperativa, consorzi tra societa' cooperative,
consorzi  tra  imprese  artigiane, consorzi stabili) prevedono che la
qualificazione  dello  stesso  puo'  essere dimostrata in tre diversi
modi tra loro alternativi:
    a) nella   categoria   prevalente  e  per  l'importo  complessivo
dell'intervento;
    b) nella   categoria   prevalente  per  l'importo  relativo  alla
categoria  prevalente  nonche'  nelle  categorie  scorporabili  per i
relativi importi;
    c) nella  categoria  prevalente nonche' in alcune delle categorie
scorporabili  per  i  relativi  importi,  purche' la classifica della
qualificazione  nella  categoria prevalente sia pari o superiore alla
somma  degli  importi  della  categoria  prevalente e delle categorie
scorporabili   per   le  quali  il  soggetto  non  e'  specificamente
qualificato.
  In  ognuna  delle  tre  ipotesi  le  disposizioni  prevedono che la
qualificazione  sia  comunque  adeguata  con  riferimento all'importo
complessivo dell'intervento.
  Le  norme  (art.  95,  comma  2,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  n. 554/1999) sulla partecipazione alle gare di appalto di
un soggetto plurimo (associazione temporanee di concorrenti, consorzi
di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, gruppo europeo
di   interesse  economico)  di  tipo  orizzontale  prevedono  che  la
qualificazione  dello  stesso  deve  essere  non  inferiore  a quella
prescritta  per  il  soggetto  singolo  e  deve  essere posseduta nel
seguente modo:
    a) mandataria: misura minima pari al 40%;
    b) mandanti: misura minima pari al 10%.
  Va  precisato che la suddetta disposizione - poiche' stabilisce che
la  qualificazione  della  mandataria  e  delle  mandanti deve essere
almeno  pari ad una percentuale di quella prevista per il concorrente
singolo  - consente di ritenere ammissibile la partecipazione - oltre
che  di  una  associazione  di  tipo  orizzontale  costituita  da una
mandataria  e da alcune mandanti in possesso di qualificazione per la
categoria  prevalente e per classifica rispettivamente pari al 40% ed
al  10% dell'importo complessivo dell'intervento - anche, in analogia
al  caso di cui alla precedente lettera c), di una associazione nella
quale  la mandataria e le mandanti posseggano la qualificazione nella
categoria   prevalente   ed   in   tutte  o  alcune  delle  categorie
scorporabili rispettivamente per una classifica adeguata al 40% ed al
10%  dell'importo della categoria prevalente oppure della somma degli
importi  della  categoria  prevalente e delle categorie, scorporabili
per   le  quali  l'associazione  orizzontale  non  e'  specificamente
qualificata, nonche' dei singoli importi delle categorie scorporabili
per le quali l'associazione e' specificamente qualificata.
  Va  inoltre specificato che la norma (art. 95, commi 2, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999  ultimo periodo) che
dispone  che  la  mandataria  deve  possedere  i  requisiti in misura
maggioritaria va intesa con riferimento ai requisiti minimi richiesti
per  lo  specifico  appalto. Ne consegue che non e' consentito che la
percentuale  coperta  dalle  mandanti, al fine di dimostrare da parte
della  associazione  temporanea  orizzontale il possesso del 100% dei
requisiti minimi, sia costituita da una quota di una mandante che sia
di importo superiore a quella della mandataria.
  Le  norme  (art.  95,  comma  3,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  n. 554/1999) sulla partecipazione alle gare di appalto di
un soggetto plurimo (associazione temporanee di concorrenti, consorzi
di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, gruppo europeo
di   interesse   economico)   di  tipo  verticale  prevedono  che  la
qualificazione dello stesso deve essere posseduta nel seguente modo:
    a) mandataria:   categoria   prevalente   per  il  corrispondente
importo;
    b) mandanti: categorie scorporabili per i corrispondenti importi.
  E'  stato  prima  ricordato  che  le  lavorazioni  delle  categorie
scorporabili  sono  tutte  anche  totalmente subappaltabili (art. 73,
comma  1,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999),
fatto  salvo  il  caso  che sia da applicarsi la norma sullo speciale
divieto  di  subappalto.  Tale  disposizione  non  pone  problemi  se
l'aggiudicatario   e'  un  soggetto  singolo  oppure  un'associazione
temporanea  di tipo orizzontale. Qualora, invece, l'aggiudicatario e'
un'associazione temporanea di tipo verticale occorre tenere conto che
ciascuna  delle  mandanti  assume  l'esecuzione di lavorazioni di una
particolare  categoria  e,  pertanto,  non  vi  e' dubbio che sono da
considerarsi assimilabili al soggetto che assume le lavorazioni della
categoria  prevalente.  Ne  consegue che esse possono subappaltare le
lavorazioni esclusivamente entro il limite del 30% dell'importo delle
lavorazioni assunte.
  Alla  luce  delle  suddette  norme  va  verificata se sia possibile
ammettere  alle gare una associazione temporanea di tipo misto, cioe'
una   associazione  di  tipo  verticale  in  cui  la  mandataria  sia
costituita  da  un  sub  associazione orizzontale e le mandanti siano
anch'esse  sub  associazioni  orizzontali  per ognuna delle categorie
scorporabili,  ed  in  caso affermativo quali siano le qualificazioni
che devono possedere le imprese associate.
  Alla  ammissibilita'  di  tale  istituto non sembra ostino le norme
(art.   13,   comma   8,   della  legge  n.  109/1994,  e  successive
modificazioni,  e  art. 95, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999) che disciplinano l'associazione temporanea di
tipo verticale. Infatti, la norma legislativa si limita a definire la
nozione  di  tale  associazione  come quella nel cui ambito uno degli
associati  realizza  i  lavori della categoria prevalente e gli altri
associati   i   lavori   delle  categorie  scorporabili  e  la  norma
regolamentare  stabilisce  soltanto  che  la  mandataria  deve essere
qualificata  nella  categoria  prevalente e per il relativo importo e
che   le   mandanti   devono   essere   qualificate  nelle  categorie
scorporabili  e  per  i  relativi importi che intendono assumere. Non
viene,  quindi,  escluso  ne'  che  la  mandataria  assuntrice  delle
lavorazioni  della categoria prevalente possa essere una associazione
temporanea  di  tipo orizzontale ne' che le mandanti assuntrici delle
lavorazioni delle categorie scorporabili possano essere anche piu' di
una  per ognuna di queste categorie. L'utilizzazione di tale istituto
appare  d'altra  parte  rispondere  all'esigenza di aprire il mercato
degli appalti pubblici al piu' alto numero di imprese possibili cioe'
all'obiettivo  di favorire la piu' ampia concorrenza. L'ammettere che
la  mandataria  e/o  le  mandanti  possano  essere  una  associazione
temporanea  di  tipo  orizzontale raggiunge, inoltre, il risultato di
assicurare  maggiori garanzie (responsabilita' solidale ed illimitata
tra  le  imprese  associate orizzontalmente) alla stazione appaltante
rispetto a soggetti costituiti da una sola impresa.
  Non  e'  invece  possibile una associazione che veda le lavorazioni
della  categoria  prevalente  assunte  da  una  associazione  di tipo
verticale  in quanto se le suddette lavorazioni fossero suddivisibili
sul  piano  qualitativo, tanto da essere assunte da imprese dotate di
specifiche  qaulificazione,  le  diverse  lavorazioni sarebbero state
indicate   nel   bando   di   gara   come  appartenenti  a  categorie
scorporabili.
  In  tal  senso si e' espressa anche la giurisprudenza (Tar Sicilia,
Palermo,  14  luglio 1997, n. 1211; Cons. di Stato, sez. IV, 9 luglio
1998,  n.  702;  Cons.  Giust.  Amm. Sic., 16 settembre 1998, n. 477,
Cons. Giust. Amm. Sic., 13 ottobre 1998, n. 618; Tar Valle d'Aosta 16
settembre  1999,  n. 123) sia in vigenza delle vecchie norme e sia in
vigenza delle nuove.
  Considerato  ammissibile  la  partecipazione  alle  gare di appalto
della  associazione  temporanea  di  tipo  misto  nella  forma  prima
descritta occorre ora definire quali debbano essere le qualificazioni
possedute  dalle  imprese  associate affinche' risultino dimostrati i
requisiti di ammissibilita' prescritti.
  In  base  alle  disposizioni  in materia di associazioni temporanee
prima delineate non vi e' dubbio che:
    a) la   mandataria   deve  possedere  la  qualificazione  per  la
categoria   prevalente   e   per   una  classifica  adeguata  al  40%
dell'importo   cui   deve   far   fronte  l'intera  sub  associazione
orizzontale  (somma  degli importi della categoria prevalente e delle
categorie  scorporabili  per le quali l'associazione temporanea mista
non e' specificamente qualificata);
    b) le mandanti che intendono assumere l'esecuzioni di lavorazioni
della  categoria prevalente devono possedere la qualificazione per la
categoria   prevalente   e   per   una  classifica  adeguata  al  10%
dell'importo   cui   deve   far   fronte  l'intera  sub  associazione
orizzontale  (somma  degli importi della categoria prevalente e delle
categorie  scorporabili  per le quali l'associazione temporanea mista
non  e'  specificamente  qualificata),  fermo  restando  la copertura
dell'intero importo;
    c) le  mandanti  che  intendono  assumere  lavori nelle categorie
scorporabili  devono  possedere  la qualificazione con riferimento ad
ognuna di tali categorie;
    d) l'importo  di  ognuna delle categorie scorporabili puo' essere
coperto  anche  da  piu' di una mandante con la condizione che almeno
una  di  esse  (da  considerarsi  mandataria  della  sub associazione
orizzontale che intende assumere l'esecuzione delle lavorazioni della
categoria  scorporabile)  sia qualificata per una classifica adeguata
al 40% dell'importo e le altre per una classifica adeguata al 10% del
suddetto importo, fermo restando la copertura dell'intero importo.
  Si  ritiene,  pero',  che la possibilita' di concorrere in forma di
associazione  mista debba essere esplicitamente prevista nei bandi di
gara. Le stazioni appaltanti nello stabilire tale possibilita' devono
comunque  adottare  una  particolare cautela. La facolta' deve essere
valutata  con  riferimento,  in  particolare,  al tipo ed all'importo
delle  lavorazioni  delle  categorie  scorporabili. Deve essere anche
valutato  se  non  sia necessario prevedere nei documenti progettuali
che  l'esecuzione  di  tali  categorie debba avvenire costituendo per
ognuna  di  esse,  ai  sensi  dell'art. 96 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999, una apposita societa'.
  Va  inoltre  precisato  che  non vi puo' essere dubbio in merito al
fatto  che  la  disposizione  (art.  3,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 34/2000) - che permette alle imprese
associate  o  consorziate  di  considerare,  qualora  qualificate per
almeno  un quinto dell'importo complessivo a base di gara, la propria
classifica  incrementata  di  un  quinto  - e' applicabile anche alle
associazioni  di  tipo  verticale  o  misto.  In  tal caso, pero', e'
evidente  che  la suddetta condizione di qualificazione per un quinto
dell'importo  complessivo dell'appalto va riferita ai singoli importi
della categoria prevalente e delle categorie scorporabili.
  Va infine considerato che l'assetto normativo illustrato si applica
anche ai consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile ed ai gruppi
europei  di  interesse  economico  (art.  10,  comma 1, lettera e) ed
e-bis)  della  legge  n.  109/1994,  e  successive modificazioni) con
riferimento alle capogruppo ed alle imprese consorziate.
  Altro  aspetto delle disposizioni che si stanno esaminando riguarda
il  fatto  che i requisiti prescritti per la partecipazione alle gare
di  appalto  e  le  modalita'  di documentazione del loro possesso da
parte  dei  concorrenti  (art.  3, comma 2, art. 3, comma 6, art. 28,
art.  30,  comma  2,  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000,  e  art.  73,  commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica   n.   554/1999)   sono  diversi  a  seconda  dell'importo
complessivo  dell'intervento.  In  base a tali diversita' gli appalti
sono da considerarsi suddivisi in quelli di:
    a) importo  complessivo  superiore  a  euro  20.658.276  (lire 40
miliardi);
    b) importo   complessivo   superiore   a   euro   1.500.000   (L.
2.904.405.000)  e  pari  o  inferiore  a  euro  20.658.276  (lire  40
miliardi);
    c) importo  complessivo superiore a euro 150.000 (L. 290.440.500)
e pari o inferiore a euro 1.500.000 (L. 2.904.405.000);
    d) importo  complessivo  pari  o  inferiore  a  euro  150.000 (L.
290.440.500).
  In  primo  luogo va rilevato che gli appalti di importo complessivo
superiore a euro 1.500.000 (L. 2.904.405.000) e pari o inferiore euro
20.658.276  (lire  40  miliardi)  non pongono particolari problemi in
quanto in tali casi la qualificazione deve essere dimostrata mediante
le  attestazioni  di  qualificazione  e  le categorie scorporabili da
indicare  nei  bandi  sono certamente pari o superiori a euro 150.000
(L.  290.440.500)  e,  quindi, comunque la qualificazione deve essere
dimostrata mediante le suddette attestazioni.
  Cosi'  non  pongono  particolari  problemi  gli  appalti di importo
complessivo  pari  o  inferiore  a  euro  150.000 (L. 290.440.500) in
quanto  ad  essi  si  applicano in ogni caso particolari disposizioni
(art.  28  del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e,
quindi,  non  vi  e'  obbligo  del  possesso  delle  attestazioni  di
qualificazione.
  Gli  appalti  di  importo  complessivo  superiore a euro 20.658.276
(lire  40  miliardi)  pongono, invece, il problema di stabilire se le
mandatarie  e le mandanti, sia dei raggruppamenti orizzontali, sia di
quelli verticali e sia di quelli misti - nel caso che gli importi cui
sono da riferirsi le attestazioni di qualificazione siano inferiori a
euro  20.658.276  (lire  40  miliardi)  -  debbano dimostrare di aver
realizzato,  nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando,  una  cifra  d'affari  in  lavori non inferiore a tre volte la
percentuale dell'importo complessivo di loro spettanza (art. 3, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Non vi e'
dubbio  che  tale obbligo deve sussistere in quanto in caso contrario
non vi sarebbe par condicio fra soggetto singolo e soggetti plurimi.
  Anche  gli  appalti di importo complessivo superiore a euro 150.000
(L.   290.440.500)   e   pari   o  inferiore  a  euro  1.500.000  (L.
2.904.405.000)  pongono  alcuni  problemi in quanto gli importi delle
lavorazioni  appartenenti a categorie scorporabili possono essere sia
superiori  a  euro  150.000 (L. 290.440.500) e sia pari o inferiori a
euro 150.000 (L. 290.440.500).
  Nel caso che gli importi delle lavorazioni appartenenti a categorie
scorporabili  siano  tutti  superiori a euro 150.000 non vi e' dubbio
che   la   qualificazione   deve   essere  dimostrata  attraverso  le
attestazioni di qualificazione.
  Nel caso che gli importi delle lavorazioni appartenenti a categorie
scorporabili siano alcuni superiori a euro 150.000 ed altri inferiori
si  pone  il  problema di stabilire se la qualificazione debba essere
comunque  dimostrata  tramite  attestazione  di qualificazione oppure
puo' essere dimostrata anche rispettando le disposizioni previste per
gli  appalti  di importo pari o inferiori a euro 150.000 (art. 28 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000).
  Le disposizioni che interferiscono con il problema sono cinque:
    a) la  prima  (art.  8,  comma  2,  della  legge  n.  109/1994, e
successive  modificazioni)  prevede la istituzione di un "... sistema
di  qualificazione,  unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici
di  cui  all'art. 2, comma 1, di importo superiore a euro 150.000 ...
".
    b) la  seconda  (art.  8,  comma  11-quinquies,  della  legge  n.
109/1994,  e  successive modificazioni) prevede che il regolamento di
qualificazione  debba  stabilire "... i requisiti di ordine generale,
organizzativo  e  tecnico  debbano  possedere  le  imprese per essere
affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a euro 150.000.";
    c) la  terza  (art.  1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000)  stabilisce  che  la  qualificazione  di cui
all'art.  8  della legge n. 109/1994, e successive modificazioni "...
e'  obbligatoria  per  chiunque esegua i lavori affidati dai...... di
importo superiore a euro 150.000.";
    d) la quarta (art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  34/2000)  stabilisce che "... le imprese possono partecipare agli
appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a euro 150.000
qualora   in  possesso  dei  seguenti  requisiti  di  ordine  tecnico
organizzativo:   ..."   e,   quindi,   anche   se   non  in  possesso
dell'attestazione di qualificazione;
    e) la  quinta (art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999) che stabilisce che vanno indicate nei bandi
"...   tutte   le   parti,   appartenenti   a  categorie  generali  o
specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro ...".
  Le  disposizioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  c)  prevedono  che
l'attestazione di qualificazione riguarda gli esecutori dei lavori e,
quindi,   sembrerebbe   che  nel  caso  di  importi  delle  categorie
scorporabili  che  siano  inferiori  a  euro 150.000, non si potrebbe
richiedere  obbligatoriamente il possesso della suddetta attestazione
per quell'imprese che eseguiranno tali lavorazioni.
  Le  disposizioni  di  cui  alle  lettere  b)  e  d)  prevedono  che
l'attestazione  di qualificazione riguarda i soggetti che partecipano
alle  gare  e, quindi, sembrerebbe che e' ininfluente il fatto che il
bando  preveda  lavorazioni  di  importo  inferiore a euro 150.000 in
quanto  e' l'importo complessivo dell'appalto che condiziona se debba
o  non  debba  considerarsi  obbligatorio  il possesso della suddetta
attestazione.
  E'  evidente, pero', che la disposizione che condiziona la risposta
al  quesito  e'  quella  di  cui  alla lettera e), la quale - poiche'
stabilisce  che  le  lavorazioni  delle categorie scorporabili devono
essere  indicate  nel bando di gara non solo sulla base del fatto che
sono  di  importo  pari  o superiore a certi valori ma anche perche',
sulla base di quanto precisato dall'Autorita', sono state considerate
autonomi  lavori  con  riferimento  alle declaratorie delle categorie
generali  o  specializzate  -  comporta  il  fatto che le imprese che
eseguiranno tali lavorazioni, qualora siano le aggiudicatarie stesse,
devono essere in ogni caso in possesso di adeguata qualificazione.
  Alla stessa conclusione si perviene esaminando separatamente i casi
dell'impresa singola e delle associazioni temporanee.
  Per  quanto  riguarda  l'impresa singola, poiche' e' disposto (art.
95, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
che  la  qualificazione  deve  essere  comunque  adeguata all'importo
complessivo dell'appalto, non vi e' dubbio che la qualificazione deve
essere   dimostrata   mediante   il   possesso  dell'attestazione  di
qualificazione.  Ammettere,  infatti,  che  la  qualificazione  possa
essere  dimostrata  anche  con il possesso dei requisiti previsti per
gli  appalti  di importo pari o inferiori a euro 150.000 (art. 28 del
decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000)  potrebbe
comportare  che  la  cifra d'affari in lavori realizzata dall'impresa
nel  quinquennio  di riferimento non sia pari o superiore all'importo
complessivo  dell'appalto  in  quanto  lo stesso certificato potrebbe
essere  impiegato per documentare piu' requisiti, in contrasto con il
principio che ogni certificato deve essere utilizzato una sola volta.
  Per  quanto riguarda l'impresa plurima di tipo orizzontale, poiche'
e'  disposto (art. 13, comma 2, della legge n. 109/1994, e successive
modificazioni  e  art.  95, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999  e  articolo)  che le imprese associate sono
solidalmente  responsabili  le qualificazioni possedute dalle imprese
associate  e che i requisiti, sia della mandataria o capogruppo e sia
della  mandanti  o  consorziate,  debbono essere non inferiori ad una
percentuale  dei requisiti previsti per il soggetto singolo che, come
prima   precisato   sono   dimostrati   mediante   l'attestazione  di
qualificazione,  non  vi  e'  dubbio  che  anche  in  questo  caso la
qualificazione  debba  essere  dimostrata  tramite  il possesso della
suddetta attestazione.
  Per quanto riguarda l'impresa plurima di tipo verticale, poiche' e'
disposto  (art.  13,  comma  2, della legge n. 109/1994, e successive
modificazioni  e  art.  95, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999)  che  i  requisiti,  sia della mandataria o
capogruppo  e  sia  delle  mandanti  o  consorziate,  debbono  essere
adeguati  alla  categoria  ed  all'importo  dei  lavori che intendono
assumere,  non  vi e' dubbio che la qualificazione della mandataria e
delle   mandanti   debba   essere  dimostrata  mediante  il  possesso
dell'attestazione  di  qualificazione in quanto si tratta di eseguire
lavorazioni  che  sul  piano  tecnico  sono state ritenute costituire
autonomi lavori.
  Va  in  ultimo  rilevato  che,  nel  caso  dei  subappaltatori,  si
applicano  certamente  le disposizioni di cui alle precedenti lettera
a) e c) in quanto questi sono da considerarsi certamente esecutori di
lavori e non partecipanti alle gare.

                                * * *

  Dal  combinato  disposto delle suddette disposizioni in conclusione
si puo' affermare che:
A) Per  gli  appalti  di importo complessivo pari o inferiore ad euro
150.000:
  1) in fase di gara i concorrenti:
    possono  partecipare  alla  gara  come  impresa  singola  e  come
associazione temporanea orizzontale;
    devono  documentare  di  aver eseguito lavori di natura analoga a
quelli  da  affidare  oppure  essere  in  possesso di attestazione di
qualificazione  in una categoria coerente con la natura dei lavori da
affidare;
    possono  indicare  di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni
dell'appalto;
  2) in fase esecutiva l'aggiudicatario:
    potra' eseguire direttamente tutte le lavorazioni dell'appalto;
    potra'  subappaltare  a  soggetti  in  possesso  delle specifiche
qualificazioni  (art.  28 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  554/2000 oppure attestazione di qualificazione) fino al 30% delle
lavorazioni dell'appalto;
    potra'   affidare   a   soggetti,   anche   privi   di   adeguate
qualificazioni,  l'esecuzione di prestazioni consistenti in forniture
e  posa  in  opera  ed  in  noli  a caldo, comprese nelle lavorazioni
appaltate,  qualora  siano  di  importo  inferiore al 2% dell'importo
complessivo  dell'intervento  o,  comunque, inferiore a euro 100.000,
oppure,  qualora  di  importo superiore a tali limiti, il costo della
mano  d'opera  per l'attivita' espletata in cantiere sia inferiore al
50% dell'importo del sub-contratto.
B) Per  gli  appalti di importo complessivo superiore a euro 150.000:
  1)  il  divieto  di subappalto si applica nel caso che le categorie
scorporabili,   generali  o  altamente  specializzate,  siano  tutte,
singolarmente  considerate,  di importo superiore al 15% dell'importo
complessivo dell'intervento;
  2) nel caso sia applicabile il divieto di subappalto:
    a) in fase di gara i concorrenti:
      possono  partecipare  alla  gara  come  impresa  singola,  come
associazione  temporanea  orizzontale,  come  associazione temporanea
verticale e come associazione temporanea mista;
      hanno  l'obbligo  di  dimostrare  di  essere  in possesso delle
specifiche  qualificazioni  in tutte le categorie scorporabili per le
quali vige il divieto;
      non  hanno  l'obbligo di dimostrare di essere in possesso delle
specifiche  qualificazioni  per  quelle categorie scorporabili per le
quali non vige il divieto di subappalto;
      possono indicare di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni
della  categoria  prevalente  ed  il  100%  delle  lavorazioni  delle
categorie   scorporabili   per  le  quali  non  vige  il  divieto  di
subappalto;
      hanno  l'obbligo di indicare nell'offerta di voler subappaltare
tutte  le  lavorazioni  delle categorie scorporabili a qualificazione
obbligatoria  per le quali non vige il divieto di subappalto e per le
quali non e' in possesso delle specifiche qualificazioni;
    b) in fase esecutiva l'aggiudicatario:
      potra'   eseguire   direttamente  tutte  le  lavorazioni  della
categoria prevalente;
      potra'  subappaltare  a  soggetti  in possesso delle specifiche
qualificazioni   fino   al  30%  delle  lavorazioni  della  categoria
prevalente;
      potra'  subappaltare  a  soggetti  in possesso delle specifiche
qualificazioni,  fino al 30% dei loro singoli importi, le lavorazioni
delle  categorie  scorporabili  per  le  quali  vige  il  divieto  di
subappalto;
      potra'   affidare   a   soggetti,   anche   privi  di  adeguate
qualificazioni,  l'esecuzione di prestazioni consistenti in forniture
e  posa in opera ed in noli a caldo, comprese nelle lavorazioni della
categoria  prevalente,  qualora  siano  di  importo  inferiore  al 2%
dell'importo  complessivo  dell'intervento  o,  comunque, inferiore a
euro 100.000,  oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il
costo  della  mano  d'opera per l'attivita' espletata in cantiere sia
inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto;
      potra'  eseguire,  ancorche'  non  in possesso delle specifiche
qualificazioni,  tutte  le lavorazioni delle categorie scorporabili a
qualificazione  non  obbligatoria  oppure subappaltarle a soggetti in
possesso delle specifiche qualificazioni;
      potra'  eseguire  direttamente,  nel caso sia in possesso delle
specifiche  qualificazioni,  tutte  le  lavorazioni  delle  categorie
scorporabili  a  qualificazione obbligatoria, mentre, in caso non sia
in  possesso  delle  suddette  qualificazioni,  dovra'  subappaltarle
(salvo   che  non  facciano  eventualmente  parte  del  gruppo  delle
categorie per le quali vi e' il divieto di subappalto);
  3) nel caso non sia applicabile il divieto di subappalto:
    a) in fase di gara i concorrenti:
      possono  partecipare  alla  gara  come  impresa  singola,  come
associazione  temporanea  orizzontale,  come  associazione temporanea
verticale e come associazione temporanea mista;
      non  hanno l'obbligo di dimostrare, di essere in possesso delle
specifiche qualificazioni per le categorie scorporabili;
      possono indicare di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni
della  categoria  prevalente  ed  il  100%  delle  lavorazioni  delle
categorie scorporabili;
      hanno  l'obbligo di indicare nell'offerta di voler subappaltare
tutte  le  lavorazioni  delle categorie scorporabili a qualificazione
obbligatoria  e  per  le  quali  non  e' in possesso delle specifiche
qualificazioni;
    b) in fase esecutiva l'aggiudicatario:
      potra'   eseguire   direttamente  tutte  le  lavorazioni  della
categoria prevalente;
      potra'  subappaltare  a  soggetti  in possesso delle specifiche
qualificazioni   fino   al  30%  delle  lavorazioni  della  categoria
prevalente;
      potra'  subappaltare  a  soggetti  in possesso delle specifiche
qualificazioni le lavorazioni delle categorie scorporabili;
      potra'   affidare   a   soggetti,  anche  privi  di  specifiche
qualificazioni,  l'esecuzione di prestazioni consistenti in fornitura
e  posa in opera ed in noli a caldo, comprese nelle lavorazioni della
categoria  prevalente,  qualora  siano  di  importo  inferiore  al 2%
dell'importo  complessivo  dell'intervento  o,  comunque, inferiore a
euro 100.000,  oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il
costo  della  mano  d'opera per l'attivita' espletata in cantiere sia
inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto;
      potra'   eseguire   direttamente  tutte  le  lavorazioni  delle
categorie  scorporabili  a  qualificazione non obbligatoria ancorche'
privo  delle  specifiche qualificazioni oppure potra' subappaltarle a
soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni;
      potra'   eseguire   direttamente  tutte  le  lavorazioni  delle
categorie  scorporabili a qualificazione obbligatoria nel caso sia in
possesso  delle  specifiche qualificazioni mentre, in caso non sia in
possesso   delle  suddette  qualificazioni,  dovra'  subappaltarle  a
soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni.
C) Nel  caso di appalti di importo complessivo:   1) superiore a euro
20.658.276  (lire  40  miliardi)  le mandatarie e le mandanti, sia di
associazioni  orizzontali,  sia  di  associazioni  verticali e sia di
associazioni  miste, debbono, oltre a possedere adeguata attestazione
di  qualificazione,  dimostrare  di  aver realizzato, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari in
lavori   non  inferiore  a  tre  volte  la  percentuale  dell'importo
complessivo di loro spettanza;
  2)  pari  o  inferiore  a  euro  20.658.276  (lire  40  miliardi) e
superiori  a  euro  150.000  (L.  290.440.500)  gli  esecutori  delle
lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili:
    a) qualora   siano   aggiudicatari   devono  essere  in  possesso
dell'attestazione   di   qualificazione   indipendentemente   se   le
lavorazioni  sono di importo superiore o inferiore a 150.000 euro (L.
290.440.500);
    b) qualora  siano  subappaltatori,  nel  caso  che  l'importo del
sub-contratto sia superiore a euro 150.000, devono essere in possesso
dell'attestazione  di  qualificazione  e,  nel caso che l'importo del
sub-contratto  sia  pari  o  inferiore a euro 150.000, possono essere
qualificati  ai sensi delle specifiche norme vigenti per l'esecuzione
di  lavori  di tali importi (art. 28 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000)  oppure  in  possesso  dell'attestazione  di
qualificazione.
                                                 Il presidente: Garri