L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 21 dicembre 2001;
  Premesso che:
    l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   21   novembre   2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  280  del 30 novembre 2000, come
modificato  dal  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 10
dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  291  del  15 dicembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale), ha
disposto  la  cessione  dei  diritti  e  delle  obbligazioni relative
all'acquisto   di  energia  elettrica,  comunque  prodotta  da  altri
operatori  nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. alla societa' Gestore
della  rete  di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore
della  rete)  ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
    l'art.  4,  comma  1,  del decreto ministeriale, prevede che fino
all'entrata  in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5,
comma  1,  del  decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore della rete
ceda  l'energia  elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9
gennaio  1991,  n.  9, nonche' quella prodotta da parte delle imprese
produttrici-distributrici,  ai  sensi  del titolo IV, lettera B), del
provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei prezzi 29 aprile
1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
109  del  12  maggio 1992 (di seguito: provvedimento C.I.P. n. 6/92),
mediante   procedure  concorsuali,  disciplinate  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) secondo criteri
di  pubblicita',  trasparenza  e  non  discriminazione,  seguendo  le
disposizioni  del  decreto  ministeriale  e modalita' preventivamente
comunicate al Ministero delle attivita' produttive;
  Visti:
    la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    la  legge  14  novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'art. 2,
comma 12, lettera h);
    il decreto legislativo n. 79/1999;
    il decreto ministeriale;
  Visti:
    il   provvedimento   Comitato  interministeriale  dei  prezzi  19
dicembre   1990,   n.  45,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
supplemento  ordinario  -  n.  90  del  29 dicembre 1990 (di seguito:
provvedimento C.I.P. n. 45/90);
    il provvedimento C.I.P. n. 6/92;
    la   deliberazione  dell'Autorita'  26  giugno  1997,  n.  70/97,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30
giugno   1997,  come  successivamente  modificata  ed  integrata  (di
seguito: deliberazione n. 70/97);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  13  dicembre  2000, n. 223/00,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 20
dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 223/00);
  Considerato che:
    l'art.  3,  comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede
che,  dalla  data di entrata in funzione del sistema delle offerte di
cui  all'art.  5  del medesimo decreto, il Gestore della rete ceda al
mercato  l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 22, comma 3,
della  legge  9  gennaio 1991, n. 9, nonche' quella prodotta da parte
delle  imprese  produttrici-distributrici,  ai  sensi  del titolo IV,
lettera  B),  del  provvedimento  C.I.P.  n.  6/92; e che, ai fini di
assicurare  la  copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete,
l'Autorita'  include negli oneri di sistema la differenza tra i costi
di  acquisto  del  Gestore della rete e la somma dei ricavi derivanti
dalla  vendita della suddetta energia sul mercato e dalla vendita dei
diritti  di  cui  all'art.  11,  comma  3, del decreto legislativo n.
79/1999;
    l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale prevede che i clienti
disponibili a distacchi di carico realizzabili in tempo reale debbano
certificare  di  disporre  di  una potenza interrompibile installata,
accertabile dal Gestore della rete, non inferiore a 10 MW per singolo
sito;
    l'art.  6,  comma  1,  del  decreto  ministeriale  prevede che le
procedure  concorsuali  di  cui all'art. 4 del medesimo decreto siano
aggiudicate  dal Gestore della rete in base al rialzo sul prezzo base
cosi' come definito nel medesimo art. 6;
    l'art.   4,   comma  2,  del  decreto  ministeriale  dispone  che
l'Autorita'  preveda  una  specifica  clausola  di interruzione della
assegnazione  all'atto dell'effettivo avvio del sistema delle offerte
di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;
    l'art.  5,  commi  3  e  4,  del  decreto ministeriale prevede la
cessione  di parte dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art.
3,  comma  12,  del  decreto  legislativo n. 79/1999, con clausola di
interrompibilita' della fornitura;
    l'art.  4,  comma  3,  del  decreto ministeriale prevede che alle
procedure  concorsuali  possono  partecipare  i  clienti  del mercato
libero,  nonche'  la societa' Acquirente unico S.p.a. a partire dalla
data di assunzione delle proprie funzioni;
  Ritenuto che:
    sia  necessario  definire  alcune  clausole  negoziali,  ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999, recanti la previsione
della  risoluzione di diritto del contratto di fornitura stipulato in
esito  alle  procedure  concorsuali  di  cui  all'art.  4 del decreto
ministeriale con decorrenza dalla data di entrata in operativita' del
sistema  delle  offerte  di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.
79/1999;  e  definire  le  clausole  negoziali recanti la facolta' di
cessione  della  capacita'  produttiva  acquisita  per  effetto delle
medesime procedure concorsuali;
    sia  opportuno  che  il  Gestore della rete fornisca informazione
sull'esercizio  della  facolta'  di interrompibilita' della fornitura
dell'energia  elettrica  ceduta  ai clienti finali di cui all'art. 5,
commi  3  e  4, del decreto ministeriale ai fini della verifica della
trasparenza   e   non  discriminazione  nella  cessione  dell'energia
elettrica  in  esito alle procedure concorsuali di cui all'art. 4 del
medesimo decreto;
    sia  opportuno  che le procedure concorsuali di cui ai precedenti
alinea  siano definite con riferimento all'anno 2002, dal momento che
non  sono  da  escludere,  in  corso  di tale anno, modificazioni del
quadro  normativo  dovute  ad esempio all'entrata in operativita' del
sistema  delle  offerte  di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.
79/1999;
    sia  opportuno,  al  fine  di  evitare  la  concentrazione  della
capacita'  produttiva  in  capo  ad  un numero ristretto di soggetti,
prevedere  che  nessun soggetto possa accedere alla procedura con una
richiesta  di  assegnazione  di  capacita'  produttiva  per una quota
superiore  al  20% del numero di bande disponibili per ciascuna delle
procedure  concorsuali  e al 15% del numero di bande complessivamente
disponibili per tutte le procedure concorsuali;

                              Delibera:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di  cui  all'art.  1  del  decreto  del  Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  21  novembre  2000,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000,
integrate come segue:
    banda  e'  una quota parte della capacita' produttiva assegnabile
con  ampiezza  fissa  di  10  MW  a  profilo costante in ciascuna ora
dell'anno;
    capacita'  produttiva  assegnabile  per  l'anno 2002 e' il valore
della  capacita'  produttiva  disponibile  con  continuita' nell'anno
2002,  definito  dal  Gestore  della  rete  ai  sensi dell'art. 5 del
decreto ministeriale;
    energia interrompibile con o senza preavviso e', in ciascuna ora,
il minor valore tra l'energia prelevata in tale ora in un sito in cui
e'  installato  un  impianto  alimentato  da energia elettrica la cui
fornitura  e'  sottoposta a clausola di interrompibilita' con o senza
preavviso  e  l'energia  massima  prelevabile senza eccedere in alcun
momento  la  potenza interrompibile con o senza preavviso disponibile
nel medesimo sito;
    fasce  orarie  F1,  F2, F3 e F4 sono le fasce definite dal titolo
II,  comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45;
    potenza interrompibile con preavviso e' la quota di potenza degli
impianti  installati in un sito per i quali il cliente e' in possesso
dei requisiti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale;
    potenza  interrompibile  senza  preavviso  e' la quota di potenza
degli  impianti  installati  in  un sito per i quali il cliente e' in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  5,  comma 3, del decreto
ministeriale;
    prezzo  minimo  di  assegnazione e' il prezzo piu' basso al quale
corrisponde  un'assegnazione  di  banda  nell'ambito di una procedura
concorsuale;
    sollecitazione  di  offerta  e'  l'invito a presentare un'offerta
nell'ambito  di ciascuna delle procedure concorsuali di cui al titolo
II del presente provvedimento;
    decreto  ministeriale  e' il decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000,
come  modificato  dal decreto del Ministro delle attivita' produttive
10  dicembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 291 del 15 dicembre 2001;
    decreto legislativo n. 79/1999 e' il decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
    deliberazione  n.  301/01  e'  la  deliberazione dell'Autorita' 5
dicembre  2001,  n.  301/01,  recante  modalita'  e  condizioni delle
importazioni  di  energia  elettrica  per  l'anno 2002 in presenza di
capacita'  di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art.
10,  comma  2,  del  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n. 79, e
approvazione  di  intesa tra l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas e la Commission de regulation de l'electricite' per l'allocazione
della  capacita'  di  trasporto  sulla  rete  di interconnessione tra
Italia e Francia, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
    testo integrato e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita'
15 novembre 2001, n. 262/01, in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.