L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 21 dicembre 2001; Premesso che: l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale), ha disposto la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale, prevede che fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore della rete ceda l'energia elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera B), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento C.I.P. n. 6/92), mediante procedure concorsuali, disciplinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, seguendo le disposizioni del decreto ministeriale e modalita' preventivamente comunicate al Ministero delle attivita' produttive; Visti: la legge 9 gennaio 1991, n. 9; la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera h); il decreto legislativo n. 79/1999; il decreto ministeriale; Visti: il provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 90 del 29 dicembre 1990 (di seguito: provvedimento C.I.P. n. 45/90); il provvedimento C.I.P. n. 6/92; la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 70/97); la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2000, n. 223/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 223/00); Considerato che: l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che, dalla data di entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del medesimo decreto, il Gestore della rete ceda al mercato l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera B), del provvedimento C.I.P. n. 6/92; e che, ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'Autorita' include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del Gestore della rete e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita della suddetta energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999; l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale prevede che i clienti disponibili a distacchi di carico realizzabili in tempo reale debbano certificare di disporre di una potenza interrompibile installata, accertabile dal Gestore della rete, non inferiore a 10 MW per singolo sito; l'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale prevede che le procedure concorsuali di cui all'art. 4 del medesimo decreto siano aggiudicate dal Gestore della rete in base al rialzo sul prezzo base cosi' come definito nel medesimo art. 6; l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale dispone che l'Autorita' preveda una specifica clausola di interruzione della assegnazione all'atto dell'effettivo avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999; l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto ministeriale prevede la cessione di parte dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, con clausola di interrompibilita' della fornitura; l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale prevede che alle procedure concorsuali possono partecipare i clienti del mercato libero, nonche' la societa' Acquirente unico S.p.a. a partire dalla data di assunzione delle proprie funzioni; Ritenuto che: sia necessario definire alcune clausole negoziali, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999, recanti la previsione della risoluzione di diritto del contratto di fornitura stipulato in esito alle procedure concorsuali di cui all'art. 4 del decreto ministeriale con decorrenza dalla data di entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999; e definire le clausole negoziali recanti la facolta' di cessione della capacita' produttiva acquisita per effetto delle medesime procedure concorsuali; sia opportuno che il Gestore della rete fornisca informazione sull'esercizio della facolta' di interrompibilita' della fornitura dell'energia elettrica ceduta ai clienti finali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del decreto ministeriale ai fini della verifica della trasparenza e non discriminazione nella cessione dell'energia elettrica in esito alle procedure concorsuali di cui all'art. 4 del medesimo decreto; sia opportuno che le procedure concorsuali di cui ai precedenti alinea siano definite con riferimento all'anno 2002, dal momento che non sono da escludere, in corso di tale anno, modificazioni del quadro normativo dovute ad esempio all'entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999; sia opportuno, al fine di evitare la concentrazione della capacita' produttiva in capo ad un numero ristretto di soggetti, prevedere che nessun soggetto possa accedere alla procedura con una richiesta di assegnazione di capacita' produttiva per una quota superiore al 20% del numero di bande disponibili per ciascuna delle procedure concorsuali e al 15% del numero di bande complessivamente disponibili per tutte le procedure concorsuali; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, integrate come segue: banda e' una quota parte della capacita' produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante in ciascuna ora dell'anno; capacita' produttiva assegnabile per l'anno 2002 e' il valore della capacita' produttiva disponibile con continuita' nell'anno 2002, definito dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale; energia interrompibile con o senza preavviso e', in ciascuna ora, il minor valore tra l'energia prelevata in tale ora in un sito in cui e' installato un impianto alimentato da energia elettrica la cui fornitura e' sottoposta a clausola di interrompibilita' con o senza preavviso e l'energia massima prelevabile senza eccedere in alcun momento la potenza interrompibile con o senza preavviso disponibile nel medesimo sito; fasce orarie F1, F2, F3 e F4 sono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45; potenza interrompibile con preavviso e' la quota di potenza degli impianti installati in un sito per i quali il cliente e' in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale; potenza interrompibile senza preavviso e' la quota di potenza degli impianti installati in un sito per i quali il cliente e' in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale; prezzo minimo di assegnazione e' il prezzo piu' basso al quale corrisponde un'assegnazione di banda nell'ambito di una procedura concorsuale; sollecitazione di offerta e' l'invito a presentare un'offerta nell'ambito di ciascuna delle procedure concorsuali di cui al titolo II del presente provvedimento; decreto ministeriale e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2001; decreto legislativo n. 79/1999 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; deliberazione n. 301/01 e' la deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2001, n. 301/01, recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2002 in presenza di capacita' di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e approvazione di intesa tra l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la Commission de regulation de l'electricite' per l'allocazione della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; testo integrato e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.