IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  la  sentenza n. 95 del 22 e 26 ottobre 1999, pronunciata dal
tribunale  di  Modena  che  ha  dichiarato il fallimento della S.p.a.
Europa '99;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare dalla citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 16 novembre 2000;
  Viste  le note del curatore fallimentare del 2 maggio 2001 e del 12
ottobre  2001,  dalle  quali  risulta che, con gara informale d'asta,
tenutasi  il giorno 22 dicembre 2000, l'azienda in questione e' stata
acquisita   da  un'altra  societa'  e  che,  con  diverse  decorrenze
nell'arco  del  periodo considerato, i lavoratori interessati saranno
ricollocati;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;

                              Decreta:

  In  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europa '99, sede
in  Modena, unita' di Modena, per un massimo di quarantacinque unita'
lavorative   e'   autorizzata   la   corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  16  novembre 2000 al
15 novembre 2001.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988, citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 novembre 2001
                                         Il direttore generale: Daddi