IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei
riferimenti normativi del presente provvedimento;

                              Dispone:
  1.  Nei  confronti  dei  contribuenti  che  si avvalgono del regime
agevolato  di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  i  ricavi  e  compensi minimi, risultanti dall'applicazione
degli studi di settore sono ridotti, per tutti, di un importo pari al
sei  per  cento.  Spettano,  inoltre,  ulteriori riduzioni, calcolate
sull'importo dei ricavi e compensi minimi, pari al:
    a) quattro  per cento se l'attivita' e' svolta utilizzando unita'
locali   situate   esclusivamente  in  comuni  appartenenti  all'area
individuata  dal gruppo "5" della territorialita' generale, approvata
con  decreto  ministeriale  30  marzo  1999.  Nel caso di svolgimento
dell'attivita'  in unita' locali situate in piu' comuni, la riduzione
spetta  solo  se  tutti  i comuni appartengono alla predetta area. La
riduzione spetta, invece, in relazione al comune di domicilio fiscale
del contribuente se:
      1) non vengono utilizzate unita' locali;
      2) nel modello per l'applicazione degli studi di settore non e'
richiesta per le unita' locali l'indicazione del comune.
    b) cinque  per  cento  relativamente  ai contribuenti che abbiano
compiuto il sessantesimo anno di eta'.
  2. I  ricavi e i compensi minimi ridotti delle percentuali elencate
nel  punto  precedente sono utilizzati per verificare il rispetto dei
limiti  dei ricavi e dei compensi previsti per l'ammissione al regime
fiscale delle attivita' marginali.

Motivazioni.
  Il  presente  provvedimento  stabilisce  i  criteri con cui vengono
ridotti   i   ricavi   e   i  compensi  minimi  determinati  in  base
all'applicazione  dello  studio  di  settore,  al fine di tener conto
delle peculiarita' delle situazioni di marginalita'. Tale adempimento
e'  previsto  dall'art. 14, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,   recante  disposizioni  riguardanti  il  regime  fiscale  delle
attivita' marginali.
  Al  fine di individuare la condizione di marginalita' economica, il
presente   provvedimento   stabilisce   percentuali  di  abbattimento
connesse:
    alle oggettive condizioni di svolgimento dell'attivita';
    al   contesto   socio-economico   nel   quale   viene  esercitata
l'attivita' stessa;
    alle    condizioni    soggettive    dell'imprenditore    o    del
professionista.
  Per  quanto  riguarda le condizioni oggettive, viene riconosciuta a
tutti  i  contribuenti  una  riduzione  del  6 per cento in base alla
considerazione che tali condizioni sussistono in presenza di ricavi e
compensi di modesta entita'.
  Per  quanto  riguarda il contesto socio-economico, il provvedimento
attribuisce  una  riduzione pari al quattro per cento ai contribuenti
che svolgono l'attivita' in comuni situati nelle aree individuate dal
gruppo  "5"  della  territorialita'  generale  approvata  con decreto
ministeriale   30  marzo  1999.  Si  tratta  delle  aree  di  marcata
arretratezza  economica, basso livello di benessere e scolarita' poco
sviluppata.  Se  l'attivita' viene svolta in unita' locali situate in
piu'  comuni,  la riduzione spetta solo se tutti i comuni interessati
appartengono    all'area    individuata    dal   gruppo   "5"   della
territorialita'  generale.  La riduzione spetta, invece, in relazione
al  comune  di  domicilio  fiscale  del  contribuente  se non vengono
utilizzate unita' locali o nel modello per l'applicazione degli studi
di  settore  non  e' richiesta per le unita' locali l'indicazione del
comune.
  Per  quanto  riguarda  le  condizioni  soggettive, il provvedimento
attribuisce,  infine,  una  riduzione  pari  al  cinque  per cento ai
contribuenti  che  abbiano  compiuto il sessantesimo anno di eta'. La
riduzione  spetta  anche  a coloro che hanno compiuto il sessantesimo
anno   d'eta'  nel  corso  dell'anno  d'imposta  di  riferimento.  La
riduzione  attribuita  in  quanto  con  il  progredire  dell'eta'  si
verifica   una   minore   efficienza   produttiva  nello  svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
  La  riduzione  dei  ricavi  e  dei  compensi  minimi  puo', quindi,
oscillare  da  un  minimo  del  sei  per cento in presenza delle sole
condizioni  oggettive,  ad  un  massimo  del  quindici  per  cento in
presenza di tutti e tre i fattori.

          Riferimenti normativi.

          a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate
            Decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300 (art. 67,
          comma 1; art. 68, comma 1);
            statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art.
          6, comma 1);
            regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate
          (art. 2, comma 1);
            decreto ministeriale 30 marzo 1999 (art. 1, allegato 1).

          b)  Disciplina  degli  studi  di settore e del regime delle
          attivita' marginali
            decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi;
            decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre
          1973,   n.   600,   disposizioni   comuni   in  materia  di
          accertamento delle imposte sui redditi;
            decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n.  633,  istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto;
            decreto  legislativo  30  agosto 1993, n. 331, convertito
          con  modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427,
          (art. 62-bis: Istituzione degli studi di settore);
            legge  8  maggio  1998,  n. 146 (art. 10): individuazione
          delle  modalita' di utilizzazione degli studi di settore in
          sede  di  accertamento nonche' le cause di esclusione degli
          stessi;
            legge  23  dicembre  2000, n. 388 (art. 14): disposizioni
          riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali;
            atto  del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 febbraio
          2001:  approvazione  dei  limiti di ricavi o compensi entro
          cui   e'  possibile  avvalersi  del  regime  fiscale  delle
          attivita' marginali, relativi alle attivita' comprese negli
          86  studi  di  settore approvati con decreti 30 marzo 1999,
          3 febbraio 2000 e 25 febbraio 2000;
            atto del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 febbraio
          2001:  approvazione  dei  limiti di ricavi o compensi entro
          cui   e'  possibile  avvalersi  del  regime  fiscale  delle
          attivita'  marginali,  relativi alle attivita' comprese nei
          14  studi  di  settore  approvati  con decreto ministeriale
          16 febbraio2001;
            atto  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate 26 marzo
          2001;  approvazione  dei  limiti di ricavi o compensi entro
          cui   e'  possibile  avvalersi  del  regime  fiscale  delle
          attivita'  marginali,  relativi alle attivita' comprese nei
          29  studi  di settore approvati con decreto ministeriale 20
          marzo 2001.

  Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
    Roma, 2 gennaio 2002
                                                 Il direttore: Romano