IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna approvato con
legge   costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  come  sostituito
dall'art.  1  della  legge  13  aprile  1983,  n. 122, nel quale sono
elencate le entrate attribuite alla regione Sardegna;
  Considerato  che, ai sensi del menzionato art. 8, lettera g), dello
statuto  sardo,  alla regione Sardegna deve essere devoluta una quota
dell'imposta  sul valore aggiunto, riscossa nel territorio regionale,
relativa  sia agli scambi interni sia alle importazioni, al netto dei
rimborsi  effettuati  ai  sensi  dell'art.  38-bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, da determinarsi per ciascun anno finanziario, d'intesa
tra  lo Stato e la regione stessa, in relazione alle spese necessarie
ad adempiere le normali funzioni regionali;
  Visto  l'art.  38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
19 maggio  1949,  n.  250,  recante norme di attuazione dello statuto
citato,  il  quale  stabilisce  che la quota variabile del tributo da
devolvere alla regione Sardegna, ai sensi del richiamato art. 8 dello
statuto  regionale,  deve essere fissata per ciascun anno con decreto
dei  Ministri  del tesoro e delle finanze, d'intesa con il presidente
della stessa regione;
  Considerato  che si rende necessario determinare la quota d'imposta
sul  valore  aggiunto,  di  cui  all'art. 8, lettera g), della citata
legge  regionale  n. 3/1948, come sostituito dall'art. 1 della stessa
legge n. 122/1983 per gli anni finanziari 1998 e 1999;
  Ritenuto  che  l'ammontare  della  somma  da devolvere alla regione
Sardegna,  quale  quota dell'imposta sul valore aggiunto per gli anni
1998  e  1999  deve  essere individuata  tenendo conto della somma di
L. 341.695.000.000  gia'  attribuita  per  il  1997, incrementata del
tasso  programmato  di inflazione dell'1,8 per cento per il 1998 e di
una   ulteriore   percentuale   dell'1,5  per  cento  pari  al  tasso
programmato di inflazione per il 1999, in ottemperanza all'ordine del
giorno  n.  9-2157-B.10 approvato dal Senato il 22 dicembre 1995, che
impegna il Governo a quantificare la quota variabile da corrispondere
annualmente  alla  Sardegna  adottando  un  incremento  pari al tasso
programmato d'inflazione;
  Visto   l'assenso   del   Dipartimento  per  le  politiche  fiscali
manifestato con nota n. 23912-2001/DPF/UFF dell'8 ottobre 2001;
  Considerato  che  il presidente della regione Sardegna, con nota n.
2580  del  10 aprile 2001, ha espresso l'accordo sulla determinazione
della quota variabile dell'imposta sul valore aggiunto da attribuire,
in  relazione  alle spese necessarie ad adempiere le normali funzioni
regionali,   per   gli   anni   1998   e   1999   rispettivamente  in
L. 347.846.000.000 e in L. 353.064.000.000;
  Considerato   che   l'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa  nel
territorio  della  Sardegna,  relativa  sia agli scambi interni e sia
alle   importazioni,  al  netto  dei  rimborsi  effettuati  ai  sensi
dell'art.  38-bis  del citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  633  e successive modificazioni, e' stata, negli anni 1998 e 1999
rispettivamente di L. 1.118.918.339.438 e di L. 1.346.874.426.950;
  Ritenuto  che  la  somma  da devolvere alla regione Sardegna, quale
quota  dell'imposta  sul valore aggiunto per l'anno 1998 e per l'anno
1999,  dovra'  far  carico,  per l'anno finanziario 2002 e per l'anno
finanziario  2003,  al  capitolo  2791,  ex  capitolo  3891  - u.p.b.
7.1.2.16,  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  il  cui stanziamento viene, con decreto del Ministro
dell'economia   e  delle  finanze,  elevato  mediante  corrispondente
riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento delle regioni a
statuto speciale iscritto al capitolo 2797, ex capitolo 3897 - u.p.b.
7.1.2.16,  del citato stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per gli stessi anni 2002 e 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  8  dello  statuto  regionale, come sostituito
dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, alla regione Sardegna
e'  attribuita,  per  l'anno finanziario 1998, una quota dell'imposta
sul  valore  aggiunto  riscossa  nel territorio della regione pari al
31,0877021 per cento della precitata somma di L. 1.118.918.339.438 e,
per  l'anno  finanziario  1999,  una  quota  dell'imposta  sul valore
aggiunto  riscossa  nel territorio della regione pari al 26,21358 per
cento della precitata somma di L. 1.346.874.426.950.