IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
            del Dipartimento della qualita' dei prodotti
                    agroalimentari e dei servizi

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione C.E.  n.  1107/96 del 12
giugno  1996,  con  il  quale  l'Unione  europea  ha  provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
"Quartirolo  Lombardo"  nel quadro della procedura di cui all'art. 17
del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  18 dicembre  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 4 del 7 gennaio 1999, con il
quale  l'organismo  di  controllo  "Certiprodop. S.r.l.". con sede in
Crema  (Cremona),  via  del  Macello,  26,  e'  stato  autorizzato ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
"Quartirolo Lombardo";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  7 gennaio 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo
il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione dell'art.
53,  comma 1,  della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e
in  relazione  al  quale  dovranno  essere  riformulati  i  piani  di
controllo  di  tuffi  i  formaggi a denominazione protetta al fine di
soddisfare  l'esigenza  di fissare modalita' uniformi per l'esercizio
dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  18 dicembre  1998  per  la  denominazione di origine
protetta  "Quartirolo  Lombardo"  venga  adeguato allo schema tipo di
controllo sopra indicato;
  Considerato  che  il  Consorzio tutela Quartirolo Lombardo con nota
del 6 dicembre 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della
designazione  di  "Certiprodop  S.r.l."  di  Crema  (Cremona),  quale
organismo  di  controllo e di certificazione ai sensi del citato art.
10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta
"Quartirolo  Lombardo" anche nella fase intercorrente tra la scadenza
della   predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  per
consentire  all'organismo  di  controllo  l'adeguamento  del piano di
controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Certiprodop  S.r.l."  con  sede in Crema (Cremona), via del Macello,
26, con decreto 18 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n. 4 del 7 gennaio 1999, ad effettuare i
controlli   sulla   denominazione  di  origine  protetta  "Quartirolo
Lombardo"  registrata  con  il  regolamento della Commissione (CE) n.
1107/96  del  12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far
data dal 7 gennaio 2002.