IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
            del Dipartimento della qualita' dei prodotti
                    agroalimentari e dei servizi

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto il regolamento della commissione C.E. n. 1263/96 del 1 luglio
1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra le altre, della indicazione geografica protetta "Fagiolo di Lamon
della  Vallata  Bellunese" nel quadro della procedura di cui all'art.
17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  14  dicembre  1998,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 1999, con il
quale  l'organismo  di  controllo  "C.S.Q.A - Certificazione qualita'
agroalimentare   S.r.l.",  con  sede  in  Thiene  (Vicenza),  via  S.
Gaetano, 74,  e'  stato  autorizzato  ad effettuare i controlli sulla
indicazione  geografica  protetta  "Fagiolo  di  Lamon  della Vallata
Bellunese";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  7 gennaio 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  che il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione
dell'art.  53,  comma  1,  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito,  non  ha  ancora  esaminato  lo  schema tipo di controllo
relativo  alle denominazioni protette della filiera "ortofrutticoli e
cereali  non  trasformati",  in  relazione  al  quale dovranno essere
riformulati  i  piani  di controllo di detti prodotti a denominazione
protetta,  al  fine  di  soddisfare  l'esigenza  di fissare modalita'
uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive
aree di produzione e che conseguentemente si potra' procedere a detto
adeguamento  solo  dopo  l'espressione del parere positivo del citato
gruppo tecnico;
  Considerato che il Consorzio per la tutela del fagiolo di Lamon con
nota del 12 novembre 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo
della   designazione   del   "C.S.Q.A.   -   Certificazione  qualita'
agroalimentare   S.r.l."   quale   organismo   di   controllo   e  di
certificazione  ai  sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n.
2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  l'indicazione geografica protetta "Fagiolo di
Lamon  della Vallata Bellunese" anche nella fase intercorrente tra la
scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per
consentire  all'organismo  di  controllo  l'adeguamento  del piano di
controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"C.S.Q.A - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." con sede in
Thiene  (Vicenza),  via S. Gaetano, 74, con decreto 14 dicembre 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 4
del  7  gennaio  1999,  ad  effettuare  i controlli sulla indicazione
geografica  protetta  "Fagiolo  di  Lamon  della  Vallata  Bellunese"
registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 1263/96 del 1
luglio  1996,  e'  prorogata  di  centoventi  giorni a far data dal 7
gennaio 2002.