IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
            del Dipartimento della qualita' dei prodotti
                    agroalimentari e dei servizi

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  C.E.  n.  1107/96  del
12 giugno  1996,  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
"Taleggio"  nel  quadro  della  procedura  di  cui  all'art.  17  del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  18  dicembre  1998,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 1999, con il
quale  l'organismo  di  controllo  "Certiprodop  S.r.l.", con sede in
Crema  (Cremona),  via  del  Macello n.  26,  e' stato autorizzato ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
"Taleggio";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  7 gennaio 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo
il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione dell'art.
53,  comma 1,  della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e
in  relazione  al  quale  dovranno  essere  riformulati  i  piani  di
controllo  di  tutti  i  formaggi a denominazione protetta al fine di
soddisfare  l'esigenza  di fissare modalita' uniformi per l'esercizio
dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  18 dicembre  1998  per  la  denominazione di origine
protetta  "Taleggio"  venga  adeguato  allo  schema tipo di controllo
sopra indicato;
  Considerato  che  il  Consorzio  tutela  Taleggio  con nota dell'11
ottobre  2001  ha  comunicato  di  aver  deliberato  il rinnovo della
designazione   di  "Certiprodop  S.r.l."  di  Crema  (Cremona)  quale
organismo  di  controllo e di certificazione ai sensi del citato art.
10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo concernente la denominazione di origine protetta "Taleggio"
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa,   per  consentire
all'organismo  di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo
schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Certiprodop  S.r.l." con sede in Crema (Cremona), via del Macello n.
26, con decreto 18 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n. 4 del 7 gennaio 1999, ad effettuare i
controlli   sulla   denominazione   di  origine  protetta  "Taleggio"
registrata  con  il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del
12  giugno  1996,  e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 7
gennaio 2002.