L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti
del 20 dicembre 2001;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,  recante  il  "Regolamento  per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 27
gennaio  1994, recante principi sull'erogazione dei servizi pubblici,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994;
  Vista  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio n.
97/33/CE  del  30  giugno  1997,  relativa alla "Interconnessione nel
settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio
universale   e   l'interoperabilita'  attraverso  l'applicazione  dei
principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";
  Vista  la  raccomandazione  della  Commissione europea n. 98/195/CE
dell'8  gennaio  1998,  concernente "L'interconnessione in un mercato
delle  telecomunicazioni  liberalizzato  (parte  1  -  fissazione dei
prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n.  77,  recante  il  "Regolamento  di  attuazione delle direttive n.
97/51/CE e n. 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998
"Disposizioni  in  materia  di  interconnessione  nel  settore  delle
telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10
giugno 1998;
  Vista   la  propria  delibera  n.  1/CIR/99  del  29  luglio  1999,
concernente   "Disciplina   della   numerazione   nel  settore  delle
telecomunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18
agosto 1999;
  Vista  la  propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa
alla  "Determinazione  degli  organismi  di  telecomunicazioni aventi
notevole forza di mercato";
  Vista la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, recante
"Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione
di  riferimento  di Telecom Italia del luglio 1999", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000;
  Vista  la  propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante
"Piano   di   numerazione   nel  settore  delle  telecomunicazioni  e
disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del
21 luglio 2000;
  Vista  la  propria  delibera  n.  10/00/CIR  del  18  ottobre  2000
"Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione
di  riferimento  di  Telecom  Italia 2000", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2000;
  Vista  la propria delibera n. 18/01/ CIR del 7 agosto 2001, recante
le  "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della
delibera  n.  10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001;
  Vista  la  propria  delibera n. 20/01/CIR, "Consultazione pubblica:
indagine   conoscitiva  riguardante  le  condizioni  di  offerta  per
l'accesso  ai  servizi Internet", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 197 del 25 agosto 2001;
  Viste  le  risultanze  della  consultazione  pubblica  di  cui alla
richiamata delibera n. 20/01/CIR;
  Sentite  in  audizione  le societa' @IIP, Albacom S.p.a., Cities On
Line  S.p.a., Edisontel S.p.a., Kataweb S.p.a., KpnQwest; LTS S.p.a.,
Netscalibur  Italia  S.p.a.,  Plug  It S.p.a., Telecom Italia S.p.a.,
Tiscali S.p.a., Welcome Italia S.p.a., Wind Telecomunicazioni S.p.a.;
  Visti gli atti del procedimento;
  Considerato quanto segue:

                   A) Il procedimento istruttorio.

  1.  L'Autorita'  ha avviato nel mese di luglio 2001 un procedimento
istruttorio  finalizzato  a  valutare  l'opportunita'  di  introdurre
nell'ambito  delle  offerte di raccolta del traffico Internet vigenti
in  Italia  i "Servizi di interconnessione Friaco (Flat Rate Internet
Access Call Origination)", ovvero tariffati non sulla base dei minuti
di traffico ma in maniera forfetaria.
  Una   delle   tematiche   maggiormente   approfondite   nell'ambito
dell'istruttoria  e'  stata  l'esigenza  manifestata da piu' parti di
introdurre  delle  nuove  formule  di  accesso  ad Internet basate su
diverse  modalita'  di  pagamento,  ritenute  utili  a  stimolare  un
ulteriore sviluppo del mercato in un regime di equa competizione.
  2.  Nell'ambito  del procedimento e' stata avviata, con la delibera
n.  20/01/CIR  del 7 agosto 2001, una consultazione pubblica relativa
all'"Indagine  conoscitiva  riguardante  le condizioni di offerta per
l'accesso ai servizi Internet".
  L'obiettivo  della  consultazione e' stato quello di raccogliere le
valutazioni  dei  diversi  soggetti  operanti nel mercato dei servizi
Internet  in  merito allo sviluppo di tale mercato nei prossimi anni,
agli  spazi per i nuovi modelli di accesso commutato realizzabili una
volta  disponibile  l'offerta  di  interconnessione  forfetaria, alle
problematiche  tecniche  di gestione del traffico forfetario, nonche'
alle  possibili  modalita'  di  valutazione  del  relativo  costo  di
raccolta.
  3.  L'analisi delle risultanze della consultazione pubblica ha dato
l'opportunita'   di  verificare  il  largo  consenso  raccolto  dalla
possibilita' di disporre di modalita' di raccolta in interconnessione
del  traffico  Internet  e  della  relativa  offerta  finale  su base
forfetarie.
  4. Nell'ambito del procedimento istruttorio i soggetti partecipanti
alla  consultazione  sono stati ascoltati nel corso di audizioni, con
l'obiettivo  di approfondire le caratteristiche tecnico-economiche di
un  servizio di interconnessione finalizzato a sostenere modalita' di
offerta forfetarie.
  5.  In  aggiunta all'analisi del contesto italiano e delle esigenze
regolamentari  riscontrate,  durante  l'istruttoria e' stata condotta
un'indagine  a  livello  europeo  sul  tema,  volta  a  verificare le
modalita'  di  introduzione di analoghe modalita' di interconnessione
in altri Paesi della Comunita'.

               B) Il mercato dell'accesso ad Internet.

  1.  Il  mercato  dell'accesso ad Internet e' ad oggi caratterizzato
dalla  contemporanea  presenza  di molteplici formule commerciali tra
cui una quota rilevante e' rappresentata dal modello "Free Internet".
Tale  modalita',  oltre  ad  essere  la  piu'  diffusa,  ha  di fatto
consentito  l'avvio di un processo di espansione delle dimensioni del
mercato  italiano,  determinando  un  notevole  aumento del numero di
utenti  e  consentendo  lo  sviluppo di una nuova familiarita' con le
tecnologie associate ad Internet.
  2.  Uno  dei  principali fattori che ha determinato il successo del
modello   Free,   e'   stato  quello  di  aver  ridotto  le  barriere
all'ingresso  per  la  clientela, riuscendo a favorire il processo di
avvicinamento e di diffusione del mondo Internet.
  3. Negli ultimi mesi, il crescente sviluppo del servizio Internet e
la  concorrenza serrata che si e' andata sviluppando hanno spinto gli
operatori  ad  introdurre  nuove modalita' di offerta dell'accesso ad
Internet:  da  un  lato  sono  apparse  nuove formule commerciali per
l'offerta  di  accessi  commutati  basate sul pagamento di un importo
fisso  di tipo "a forfait" in alternativa all'usuale valorizzazione a
consumo  del  traffico  telefonico,  dall'altro sono state introdotte
nuove   modalita'   tecniche   di  collegamento  alla  rete  Internet
cosiddette a "banda larga", basate su tecnologia xDSL, articolate per
proposte diversi livelli di qualita', larghezza di banda e prezzo.
  La  leva  competitiva  che  essi hanno messo in campo per sostenere
ulteriormente   l'espansione   del  mercato  e',  dunque,  quella  di
diversificare  l'offerta  per  venire  incontro  alle  nuove esigenze
sentite   dai   "navigatori"  che,  diventando  piu'  esperti,  hanno
cominciato  a  richiedere  nuove  modalita'  di  accesso sia sotto il
profilo tecnico che economico.
  4. La formula di accesso commutato forfetario, comunemente indicata
con il termine "flat rate", prevede il pagamento da parte dell'utente
finale  di  un  canone  mensile  fisso  comprensivo  sia del servizio
Internet  sia  del  traffico  telefonico, indipendente dall'effettivo
utilizzo.  Le  versioni  piu'  diffuse  di  tale formula prevedono la
presenza di limitazioni all'utilizzo espresse, ad esempio, in termini
di  tempo massimo di collegamento o di disponibilita' del servizio in
un dato arco temporale (giorno, mese) e sono tipicamente identificate
come "semi-flat" o semi-forfetarie.
  5. La modalita' di offerta forfetaria si indirizza principalmente a
quegli  utilizzatori,  sia  di tipo residenziale sia professionisti e
piccole  aziende,  che  facciano  un  uso intenso del collegamento ad
Internet,  preferendo  una modalita' di fatturazione indipendente dal
tempo di connessione.
  Per  tali  utenti  infatti,  a  parita'  di  qualita' del servizio,
acquistare  un servizio di accesso forfetario, puo' essere visto come
una possibilita' di acquistare minuti aggiuntivi a prezzo zero (anche
definito dagli anglosassoni "peace-of-mind billing").
  6.  Una  recente ricerca dell'Autorita' di regolamentazione inglese
Oftel, che ha introdotto le modalita' di accesso forfetarie sin dalla
meta'  dello  scorso  anno,  mostra  come  il  numero  medio  di  ore
settimanali di collegamento di un utente con abbonamento flat rate e'
pari a oltre tre volte quello di un utente Free Internet(1).
--------------
(1)  Fonte:  "Consumers'  use of Internet Oftel residential survey Q6
August 2001" del 4 novembre 2001 - URL:
http://www.oftel.gov.uk/publications/research/2001/q6intr 1101.htm

  La  crescita  del  tempo speso dagli utenti in rete rappresenta una
forte  spinta  per i fornitori di contenuti sulla rete, positivamente
influenzati  dai  nuovi  comportamenti  che  i  "navigatori"  possono
sviluppare.
  7.  Il  principale  obiettivo  delle  nuove formule commerciali e',
dunque, quello di innescare un circolo virtuoso in grado di sostenere
un progressivo ulteriore sviluppo dei servizi Internet in Italia, sia
con  riferimento  alla  c.d.  banda  stretta  sia  con riferimento al
successivo passaggio alla "banda larga".
  8.  Poiche'  la  struttura  dei  costi  del  traffico di accesso ad
Internet  e' dipendente dalla struttura dei costi di interconnessione
sostenuti  dall'operatore  di terminazione per remunerare l'operatore
di  accesso  per la raccolta del traffico dagli utenti, si deduce che
la  predisposizione  di  un'offerta di interconnessione forfetaria e'
sentita  dal mercato come una condizione necessaria per consentire la
realizzabilita' di offerte finali di accesso commutato forfetarie.
  9. E' opportuno evidenziare che la disponibilita' di un servizio di
raccolta  verso  numerazioni  Internet  su base forfetaria e' rivolto
agli  operatori  licenziatari  i  quali,  a  loro volta, formulano le
offerte commerciali verso gli ISP, i quali a loro volta propongono il
servizio  finale  di  accesso  ad Internet agli utenti. Gli operatori
licenziatari,   pertanto,   potranno  usufruire  di  un  servizio  di
interconnessione  su base forfetaria che si puo' tradurre, lato ISP e
di  conseguenza  lato  cliente  finale,  in  offerte  di  vario tipo:
forfetario, semi-forfetario o altro.

                 C) L'analisi del contesto europeo.

  1.  Il  modello  di  interconnessione  forfetaria  per  il traffico
Internet e' stato introdotto in alcuni Paesi europei: nell'ordine, il
Regno Unito (maggio 2000), l'Olanda (luglio 2001), la Francia (luglio
2001)  e  la  Spagna  (agosto 2001). Provvedimenti analoghi sono allo
studio  in  Irlanda,  in  Belgio  ed  in  Germania  dove  l'Autorita'
nazionale si e' gia' espressa favorevolmente in merito.
  2.  In Portogallo e' previsto un servizio forfetario principalmente
rivolto agli ISP per la consegna su circuiti ISDN valorizzata su base
forfetaria del traffico dei propri utenti.
  3. Come si rileva da una ricerca dell'Autorita' inglese, la formula
di  commercializzazione  forfetaria  ha notevolmente contribuito alla
crescita  dell'utenza  Internet;  in  particolare si riscontra che il
numero di famiglie inglesi con un accesso ad Internet e' cresciuto di
circa  il 15% da agosto 2000 ad agosto 2001, arrivando ad un tasso di
penetrazione  del  servizio  del  39%,  e che nello stesso periodo il
numero di utenti connessi con formule forfetarie o semi-forfetarie e'
aumentato dal 25% al 40%(2).
--------------
(2)  Fonte:  "Consumers'  use of Internet Oftel residential survey Q6
August 2001 del 4 novembre 2001 - URL:
http://www.oftel.gov.uk/publications/research/2001/q6intr 1101.htm

  4.  Di  seguito  si  riporta  una  sintesi degli elementi che hanno
maggiormente caratterizzato le scelte seguite dalle diverse Autorita'
nazionali   nell'introduzione  delle  modalita'  di  interconnessione
forfetaria per il traffico Internet.

                    Livello di interconnessione.

  5.  Le Autorita' del Regno Unito e della Spagna hanno introdotto la
possibilita'  di  raccogliere  il  traffico Internet forfetario sia a
livello  di  centrale  locale  sia a livello di centrale transito. In
Spagna  e' stato previsto anche un terzo punto di interconnessione, a
livello  metropolitano.  Invece,  le  Autorita'  dell'Olanda  e della
Francia  hanno  previsto  un  solo  livello  di raccolta in modalita'
forfetaria del traffico Internet, rispettivamente a livello regionale
e locale.
Tipologie di traffico da instradare sui circuiti di tipo Friaco.   6.
Nel  Regno  Unito ed in Olanda l'instradamento sui circuiti forfetari
avviene  sulla  base  di  una  numerazione  specifica dedicata a tale
tipologia di traffico.
  In maniera alternativa, in Spagna e' stato introdotta una modalita'
di  interconnessione  "a capacita'" applicabile sia al traffico fonia
che dati (Internet).

                 Problemi di congestione della rete.

  7.  Tutte  le  Autorita'  europee  hanno  rilevato la necessita' di
effettuare controlli ed eventuali adeguamenti della capacita' di rete
per  far  fronte  ai  possibili  incrementi  di  traffico conseguenti
all'introduzione  di  offerte di interconnessione forfetarie. Durante
il  periodo  di avvio del servizio sono stati, pertanto, previsti dei
meccanismi  di  gestione  dei  sovraccarichi  di  rete: il regolatore
francese  ha previsto la possibilita' per gli operatori interconnessi
(di  seguito  OLO) di traboccare il traffico forfetario eccedente sui
circuiti  di interconnessione tariffati a consumo; in Spagna e' stato
reso possibile il reinstradamento del traffico in eccesso verso altri
punti  di  interconnessione  dello  stesso  operatore  o  di un terzo
operatore,   con   il   quale   sono   stati   conclusi   accordi  di
interconnessione di transito. Infine, nel Regno Unito, Oftel, fino al
completamento  degli investimenti in capacita' di rete aggiuntiva, ha
imposto   un   limite  alla  capacita'  che  ciascun  operatore  puo'
richiedere  per  ogni  tandem  switch (40 circuiti da 2 Mbit/s) ed ha
imposto  a  British  Telecom di reinstradare il traffico eccedente la
capacita'  di  uno  specifico  commutatore di transito su di un altro
commutatore.
  8.  La  tabella  di  seguito  riportata  rappresenta  le condizioni
economiche  di offerta di servizio a traffico forfetario rilevate nei
sopracitati  Paesi  europei. I valori economici sono da intendersi in
euro per anno.

======================================
1.
2. SGU
3. Urbano
4. SGT
5. Regionale
6. Costi accessori
7. Accessib.
8. Note
======================================

1. UK
2. 15.986
3. -
4. 23.833
5. -
6. 3.168 IN + 113 porta + flusso
7. OLO/ISP
8. Previste misure restrittive a livello SGT fino al 31-1-03 - Non
   è previsto trabocco

1. Olanda
2. -
3. -
4. -
5. 29.136
6. 2.256 porta + flusso
7. OLO/ISP
8. Solo linee per clienti ISDN e limitatamente a 2000 porte

1. Francia
2. 15.600
3. -
4. -
5. 30.000
6. 3.268 porta + flusso (4150 porta reg. + flusso)
7. OLO
8. Prezzi relativi all'OIR 2002 - vi è un'altra offerta a livello
   SGU a 21.000 euro/anno ed una temporanea a livello regionale di
   38.000 euro/anno che includono il trabocco

1. Spagna
2. 15.913
3. 17.076
4. 19.528
5. -
6. 4.110 porta + flusso
7. OLO
8. E' un'interconessione a capacità con la possibilità di includere
   anche il traffico voce (ad altri prezzi) - può essere utilizzata
   anche a livello di canale a 64 kbps, vi sono vincoli di
   dimensionamento automatico, il contratto è minimo due anni, è
   possibile prevedere il reinstradamento con offerta aggiuntiva

1. Germania
2. 29.450
3. -
4. -
5. -
6. primario ISDN
7. ISP/OLO
8. E' un'offerta wholesale verso OLO/ISP

1. Portogallo
2. 240* utente
3. -
4. 300* utente
5. -
6. primario ISDN (a valori wholesale)
7. ISP/OLO
8. E' un'offerta wholesale verso OLO/ISP

1. Irlanda
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. In fase di valutazione

1. Belgio
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. In fase di valutazione

               D) Il quadro normativo di riferimento.

  1.  Telecom  Italia,  in quanto operatore notificato alla Comunita'
europea come avente notevole forza di mercato nel mercato dei sistemi
di  telefonia  fissa  e  nel  mercato dell'interconnessione, pubblica
un'offerta  di interconnessione di riferimento ai sensi dell'art. 14,
comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 e dell'art. 4, commi
9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.
  2.  Al  fine di garantire lo sviluppo di condizioni concorrenziali,
Telecom  Italia e' tenuta a rispettare, secondo quanto previsto dalla
normativa  vigente, il principio di non discriminazione, obiettivita'
e trasparenza delle condizioni economiche.
  Dette  condizioni devono essere basate sui costi effettivi, incluso
un margine di profitto ragionevole sugli investimenti.
  3.  L'art.  9,  comma  4  del  decreto  ministeriale 23 aprile 1998
prevede  che  nel  valutare le condizioni economiche l'Autorita' puo'
considerare,  tra  l'altro,  il  grado  di  utilizzazione  delle piu'
avanzate  tecnologie  industrialmente disponibili anche sulla base di
valutazioni  tecniche  ed economiche ed i riferimenti alle condizioni
economiche  di  interconnessione  applicate  in  ambito europeo dagli
organismi  di  telecomunicazioni,  calcolate  anche  sulla base della
parita' del potere di acquisto. Il successivo comma 5 prevede che, al
fine  di  garantire  l'interconnessione aperta ed efficace delle reti
pubbliche  di telecomunicazioni, l'Autorita' puo' imporre la modifica
delle relative condizioni economiche di offerta.
  4.  L'art.  4  della  direttiva  europea n. 97/33/CE prescrive agli
operatori  notificati come aventi notevole forza di mercato l'obbligo
specifico  di  soddisfare  le richieste ragionevoli di accesso. Sulla
base  di  tale  dato  normativo le autorita' nazionali di regolazione
hanno  potuto  imporre agli operatori con rilevante potere di mercato
di  soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso alla propria
rete   presentate  dagli  altri  operatori  a  condizioni  economiche
regolamentate  per  un periodo di tempo determinato. A questi ultimi,
nella  fase  di  avvio  della  propria  attivita'  e nelle more della
realizzazione  di  una  propria  rete,  la  normativa  comunitaria  e
nazionale   riconosce   il  diritto  di  utilizzare  l'infrastruttura
dell'operatore    dominante   per   offrire,   in   concorrenza   con
quest'ultimo, servizi e prestazioni all'utente finale.
  5.  A  norma  dell'art.  7,  paragrafo 3, della medesima direttiva,
inoltre,   si   stabilisce   che  l'offerta  di  interconnessione  di
riferimento,   comprensiva   di  una  descrizione  delle  offerte  di
interconnessione  disaggregate  per  componenti,  dei termini e delle
condizioni  relative,  venga  elaborata in funzione delle esigenze di
mercato. Inoltre, in base allo stesso articolo, l'Autorita' nazionale
ha  il  potere  di  imporre,  ove  cio'  sia  giustificato, modifiche
all'offerta  di  interconnessione  di riferimento anche con efficacia
retroattiva.
  6.  Nella normativa nazionale, ai sensi dell'art. 4, commi 14 e 16,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  1997,
l'Autorita' dispone del potere di fissare in anticipo condizioni atte
a  garantire  una concorrenza effettiva, quali le condizioni tecniche
ed  economiche,  le  condizioni  di  fornitura e d'impiego nonche' la
conformita'   ai   requisiti   essenziali   dei   servizi   contenuti
nell'offerta di interconnessione di riferimento.
  7.  Ad  oggi l'offerta di interconnessione di riferimento include i
servizi  di  raccolta  del traffico da parte dell'operatore d'accesso
valorizzati  in  funzione  dei  reali consumi da parte dell'operatore
interconnesso;  tale  soluzione  ha  consentito  di ridurre eventuali
barriere   all'ingresso   per   i  nuovi  operatori,  permettendo  la
formulazione di offerte alternative a quelle di Telecom Italia.
  8. L'emergere di nuove esigenze di mercato ha portato gli operatori
di  telecomunicazione  a  formulare  nuove  tipologie di offerta che,
allontanandosi   dalla   logica   a  consumo,  prevedano  formule  di
commercializzazione  forfetarie.  La stessa Telecom Italia, rilevando
le   nuove   esigenze,   ha   piu'  volte  proposto,  seppur  in  via
sperimentale,  offerte  rivolte  agli  Internet  Service Provider (di
seguito ISP) strutturate in maniera tale da garantire agli stessi una
base  certa  e prevedibile di costi del traffico terminato sui propri
apparati.
  9.  L'Autorita',  rilevando  questa  mutazione  dello  scenario  di
mercato    congiuntamente    alle    nuove    opportunita'    offerte
dall'introduzione di una numerazione specifica per i servizi Internet
operata  con  la  delibera  n.  6/00/CIR,  gia' nella sua delibera n.
10/00/CIR ha affermato che l'introduzione della numerazione in decade
7 per i servizi di accesso ad Internet, permettendo l'identificazione
del  traffico "Internet" rispetto a quello di fonia, avrebbe permesso
"lo  sviluppo  di  specifiche  modalita' di instradamento" nonche' di
"nuove  modalita'  di pricing dei servizi di interconnessione (ad es.
soluzioni  di  tipo  "forfettario  , ovvero con condizioni economiche
indipendenti dalla quantita' di traffico interconnesso)". L'obiettivo
delle nuove condizioni di interconnessione e' quello di "garantire lo
sviluppo di dinamiche competitive sull'accesso ai servizi Internet di
tutti gli operatori da parte della clientela finale, tenendo anche in
considerazione  la posizione dominante detenuta da Telecom Italia nel
mercato delle infrastrutture di accesso".

E) Valutazione   regolamentare   relativa  al  servizio  di  raccolta
                             forfetario.

  1.  Alla luce dell'esigenza, descritta nei paragrafi precedenti, di
rendere  sostenibili  modalita'  di  accesso  ad Internet forfetarie,
nonche'  di  stimolare nuovi modelli di offerta da parte di tutti gli
operatori  per  l'accesso  ad Internet, l'Autorita' ritiene opportuno
prevedere   nell'ambito   dei  servizi  di  interconnessione  offerti
dall'operatore d'accesso notificato, Telecom Italia, una modalita' di
raccolta  forfetaria del traffico indirizzato a punti di accesso alla
rete Internet.
  2.   Dalle   considerazioni   in   termini   di   mercato,  esposte
precedentemente,  e'  emerso,  infatti,  che  un'offerta forfetaria a
livello di interconnessione tra Telecom Italia ed OLO di terminazione
sosterrebbe  lo  sviluppo  del  mercato Internet in un regime di equa
competizione.
  3.    Nell'ambito    della    valorizzazione   delle   tariffe   di
interconnessione,  la  modalita'  forfetaria  prevede di associare un
canone  di  accesso  fisso  ad una determinata capacita' di rete resa
disponibile da Telecom Italia all'OLO.
  4. Per definire correttamente il nuovo servizio di interconnessione
a  capacita',  nel corso dell'istruttoria sono state approfondite una
serie  di problematiche di ordine tecnico e commerciale riconducibili
alla  definizione  della modalita' di discriminazione del traffico di
interconnessione  forfetario  e  minutario,  all'esame  degli impatti
sulla  rete  di Telecom Italia ed alla necessita' di flessibilita' di
utilizzo delle risorse di rete.
Definizione  della  modalita'  di  discriminazione  del  traffico  di
interconnessione.    5.  La modalita' di raccolta forfetaria, essendo
legata  al traffico Internet, e' associata alle numerazioni in decade
7, a tal fine introdotte dalla delibera n. 6/00/CIR.
  6.  Si  ritiene  che  il  nuovo  servizio di interconnessione debba
consentire  la  discriminazione del traffico associato a modalita' di
offerta  forfetarie  sin dalla fase di accesso alla rete, permettendo
eventualmente  di  differenziare  le  modalita' di instradamento ed i
controlli  di  qualita'  applicati  a tale traffico rispetto a quelli
relativi al traffico associato ad offerte a consumo. La necessita' di
una   differente   gestione   tecnica   del  traffico  forfetario  e'
giustificata  dal  fatto  che  esso,  come  sara'  ripreso  nei punti
relativi  ai  problemi  di  ordine  tecnico, ha una caratterizzazione
statistica  ed  un impatto sui sistemi di rete differenti rispetto al
traffico valorizzato a consumo.
  7. La gestione separata delle due tipologie di traffico e' ritenuta
dunque  una  misura di massima tutela degli interessi dei consumatori
che   sottoscrivono   contratti   relativi  a  modalita'  di  accesso
forfetarie,  con  determinati  livelli  di  qualita'  di  servizio  e
sostenendo    preventivamente    i    costi   relativi   all'utilizzo
dell'accesso.
Problemi  di  ordine  tecnico.    8.  Come risulta da alcuni studi in
materia  svolti  in  alcuni  paesi  europei,  con  l'introduzione  di
modalita'  di commercializzazione forfetarie del traffico Internet si
modificano  le caratteristiche statistiche del traffico, evidenziando
un  importante  fenomeno:  gli  utenti  sono  portati  a mantenere la
connessione  sempre  attiva "always on anche durante i momenti di non
utilizzo   del   servizio.  L'interconnessione  forfetaria  potrebbe,
dunque,  generare dei carichi nella rete commutata superiori a quelli
per la quale e' stata progettata e dimensionata.
  In  particolare  tale uso improprio delle risorse di rete commutata
puo' portare a problemi di dimensionamento su tre livelli:
    a) rete di accesso di Telecom Italia;
    b) punto di interconnessione tra Telecom Italia e OLO;
    c) capacita' di porte modem dell'ISP.
  9.   Relativamente   al  livello  a),  e'  stato  rilevato  che  il
verificarsi  di  condizioni  di  congestione e' funzione dell'attuale
grado  di  saturazione  dei circuiti trasmissivi interni alla rete di
accesso.  L'impatto  reale sara', certamente, funzione dell'effettivo
grado   di   diffusione   di   offerte   di   accesso   forfetarie  e
dell'introduzione  di vincoli di tutela e controllo da parte dell'ISP
in  termini,  ad  esempio,  di  tempo massimo di utilizzo per singolo
utente,  ora di disponibilita' del servizio. Ad oggi non essendo tali
offerte diffuse sul mercato, non sono disponibili statistiche utili a
valutare l'impatto in termini di dimensionamento e di conseguenza gli
eventuali  investimenti  che  si  rendano  necessari per sostenere il
traffico forfetario.
  10.  Relativamente  ai  livelli b) e c) e' chiaro che sia interesse
tanto dell'operatore di accesso quanto dell'OLO e dell'ISP introdurre
meccanismi  per il controllo delle connessioni attive non utilizzate,
al  fine  di massimizzare l'efficienza di sfruttamento delle reti. La
gestione dei parametri di controllo viene, quindi, ad essere lasciata
all'OLO  ed  all'ISP,  in  quanto parte essenziale della qualita' del
servizio  di  accesso  ad  Internet  offerto.  A  tali  controlli  si
affiancano  quelli  operati dall'operatore d'accesso per una verifica
ex  post  del corretto utilizzo della rete da parte dell'operatore di
terminazione,  al  fine  di garantire il mantenimento dell'integrita'
della rete.
  11.  A tal fine e' possibile definire dei "test a soglia" su alcuni
parametri  caratteristici  della  rete,  in  grado  di  segnalare  il
sopraggiungere  di  eventuali situazioni di congestione. Il riscontro
immediato delle situazioni di congestione consente di controllarne la
causa  e la frequenza al fine di determinare un eventuale adeguamento
delle risorse in interconnessione.
  12. I problemi di congestione sono riscontrabili in misura maggiore
al crescere degli elementi di rete interessati dal traffico Internet.
In  altri  termini,  per limitare l'impatto sugli altri servizi ed in
particolare  del  servizio  di  fonia,  sarebbe opportuno estrarre il
traffico Internet in interconnessione al livello piu' vicino alla sua
origine (livello SGU).
  13.  E'  altresi'  vero che garantire l'interconnessione forfetaria
solo  a  livello  SGU  rischierebbe di penalizzare gli operatori piu'
piccoli   che,  non  avendo  capacita'  d'investimento  adeguate,  si
vedrebbero  costretti  ad  abbandonare  questa  tipologia  di offerta
ovvero  ad  essere  relegati  alla  sola  copertura  di  alcune  aree
territoriali.  Si  ritiene, dunque, necessario rendere disponibile il
servizio di raccolta forfetaria anche a livello di singolo SGT.
  14. Per rispondere ad entrambe le esigenze manifestate e' opportuno
prevedere,  in  aggiunta  ai  precedenti,  un  ulteriore  livello  di
interconnessione  per  la  raccolta del traffico Internet, intermedio
tra  SGU  e  singolo  SGT, e corrispondente ad esempio ad un punto di
raccolta distrettuale per i distretti serviti da piu' di un SGU. Tale
soluzione   ha   il   vantaggio  di  richiedere  un  investimento  di
interconnessione  contenuto  agli  OLO  e  di  estrarre  il  traffico
Internet in un punto relativamente vicino all'origine della chiamata.
Flessibilita'    di   utilizzo   delle   risorse   di   rete.     15.
L'interconnessione  forfetaria  puo' essere fornita da Telecom Italia
agli  OLO  su  canali  di  interconnessione dedicati, predisposti per
l'accesso alle numerazioni in decade "7".
  16. In considerazione del carattere innovativo delle offerte basate
su  modelli  commerciali  forfetari  e  della velocita' di evoluzione
delle offerte di accesso ad Internet, si ritiene che la fornitura dei
collegamenti  forfetari  si  debba basare su contratti con un elevato
grado  di  flessibilita'  nella fornitura, nella dismissione, e nella
rinegoziazione  delle  condizioni  economiche,  maggiore  rispetto  a
quello dei contratti stipulati per il traffico fonia.
  17.  In  prospettiva potrebbe essere resa disponibile l'attivazione
di   fasci   di   interconnessione   in  maniera  molto  semplificata
("bandwidth  on  demand")  e  comunque  su  richiesta  dell'operatore
interconnesso, ad esempio attivando dei fasci a 2 Mbps all'interno di
un   collegamento   a   155   Mbps   installato   tra  gli  operatori
interconnessi.
  18.  L'interconnessione  forfetaria  prevede  da  un lato dei costi
fissi   molto  piu'  alti  per  l'OLO  rispetto  all'interconnessione
minutaria,  in  quanto  si  paga  il traffico anche se i circuiti non
vengono di fatto utilizzati, dall'altro presenta notevoli difficolta'
nel  dimensionamento  delle  risorse di interconnessione, a causa dei
dati  incerti  sulle  statistiche  di  traffico ad essi associate. Si
ritiene  pertanto,  opportuno  prevedere  dei  meccanismi  di  tutela
dell'utente  finale che, in situazioni di congestione dei circuiti di
interconnessione,  prevedano  il trabocco del traffico su altri fasci
di interconnessione, con conseguente valorizzazione a consumo.
  19.  Affinche'  si  instauri  un corretto regime di concorrenza sui
servizi   forfetari,  in  considerazione  anche  di  quanto  disposto
dall'art. 31, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
77/2001,  l'Autorita' ritiene opportuno prevedere un periodo adeguato
di preavviso al pubblico delle nuove condizioni economiche d'offerta.
Durante  detto  periodo  gli  OLO  hanno  l'opportunita' di portare a
termine  i  negoziati  per  i  contratti  forfetari  e la conseguente
configurazione e predisposizione delle reti.

       F) Benefici e garanzie di qualita' agli utenti finali.

  1.   Con   il   crescere   della  spinta  competitiva  nel  mercato
dell'accesso  ad Internet, determinata anche dal diffondersi di nuove
formule  commerciali  di  offerta  stante  la  struttura dei costi di
interconnessione forfetaria, si ravvisa la necessita' di rendere piu'
chiare   e   trasparenti  le  condizioni  di  offerta  a  tutela  dei
consumatori finali.
  2.  Un  problema molto spesso rilevato e', ad esempio, che l'utente
e'  portato  a  confondere  una  tipologia  di  accesso  con  tariffa
forfetaria  con  la  fornitura  di  un accesso ad Internet dedicato e
permanente.
  3.  Si  ritiene,  pertanto,  utile introdurre una disciplina per le
condizioni  di  offerta  dei servizi di accesso ad Internet basati su
modalita'  forfetarie  o  semiforfetarie,  che  definisca  in maniera
chiara  le  caratteristiche  del  servizio incluse quelle tecniche, i
limiti  ed  i  vantaggi  e  le  potenzialita'  della  connessione. In
particolare,  si  ritiene  opportuno  prevedere  che le condizioni di
offerta    comprendano    come    dato   essenziale   le   principali
caratteristiche dei servizi quali:
    rapporto   di   concentrazione   applicato   nel  dimensionamento
dell'accesso (numero di utenti/numero di modem);
    banda  media  nazionale  ed internazionale riservata sul backbone
dell'ISP per ciascun modem;
    eventuali  limitazioni  sulla  disponibilita'  del  servizio o il
profilo  orario  che  caratterizza  ciascuna  offerta  e le modalita'
utilizzate   per   assicurarlo,  in  particolare  se  finalizzate  al
controllo del fenomeno delle congestioni di rete;
    eventuale SLA sul tasso di disponibilita' del servizio.
  4.  Tali  caratteristiche  dovranno  essere  specificate  dagli ISP
nell'ambito  delle campagne promozionali delle offerte commerciali in
termini chiari.
  Udita  la  relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

                               Art. 1.
    Integrazione dell'offerta di interconnessione di riferimento

  1.   Telecom   Italia  integra  l'offerta  di  interconnessione  di
riferimento  con  il  servizio  di  raccolta  del traffico Internet a
condizioni economiche forfetarie.