IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 8 concernente la direttiva generale annuale dei Ministri sull'attivita' amministrativa e sulla gestione; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto dirigenza-area I, sottoscritti il 5 aprile 2001 e, in particolare, l'art. 35 del contratto per il quadriennio 1998-2001; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 2001, recante "Indirizzi per l'attuazione del programma di Governo", con la quale sono stati dettati criteri e modalita' per lo svolgimento, ad opera del Ministro delegato, delle funzioni di raccordo, monitoraggio e verifica circa i tempi e il grado di realizzazione degli obiettivi e impegni indicati nel programma di Governo; Ritenuta la necessita' di definire indirizzi per rendere omogenee le direttive generali dei Ministri sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002, al fine di favorirne la comunicabilita' e la comparabilita'; E m a n a l'allegata direttiva: Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002 1. La direttiva generale annuale dei Ministri come strumento per la realizzazione delle politiche governative e per il cambiamento delle amministrazioni dello Stato. Il programma del Governo formatosi a seguito delle elezioni del 13 maggio 2001 attribuisce un ruolo essenziale alla modernizzazione della macchina amministrativa, per adeguarla finalmente alle esigenze dello sviluppo economico, sociale e civile e superare cosi' il ritardo che caratterizza il nostro Paese nei confronti dei principali partner europei. La nuova legislatura pertanto deve assicurare la piena attivazione di tutti gli interventi necessari a garantire il funzionamento di un nuovo modello di amministrazione caratterizzato da: massima sintonia dell'attivita' amministrativa e della gestione con gli obiettivi delle politiche di riforma; aumento della capacita' di programmazione delle amministrazioni e della managerialita' nella gestione; responsabilizzazione della dirigenza per i risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione, sulla base di criteri di misurazione quanto piu' possibile oggettivi e verificabili; valorizzazione delle professionalita' piu' capaci. Per raggiungere questi obiettivi, vero cuore della politica amministrativa del Governo, e' strumento fondamentale la Direttiva generale annuale sull'azione amministrativa e sulla gestione (di seguito denominata semplicemente "Direttiva") che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 286 del 1999, ciascun Ministro deve annualmente emanare entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio. Pertanto, alla elaborazione e tempestiva emanazione di tale Direttiva va attribuita la massima importanza. I presenti "Indirizzi" sono tesi ad orientare la "fase ascendente" di elaborazione delle direttive generali annuali dei Ministri, con particolare riguardo ai connessi profili generali di organizzazione e metodo amministrativi, nonche' ad alcuni contenuti essenziali che dovranno caratterizzare la direttiva generale di ciascun Ministro. Le "Linee guida" - riportate di seguito come allegato tecnico e facenti parte integrante della presente Direttiva - recano, poi, ulteriori precisazioni di dettaglio e specificazioni. Successivamente, la "fase discendente" di monitoraggio e verifica sui tempi e sul grado di realizzazione degli obiettivi relativi ai singoli settori si svolgera', sotto la responsabilita' del Ministro delegato per l'attuazione del programma di Governo, secondo gli indirizzi impartiti con la Direttiva del Presidente del Consiglio dell'11 ottobre 2001, citata in premessa. Innanzi tutto, va sottolineato che la Direttiva generale annuale e' la sede naturale per definire e comunicare le priorita' e gli obiettivi di ogni singolo dicastero, nonche' del Governo nella sua interezza, sia alle pubbliche amministrazioni, sia, nella logica di trasparenza che caratterizza l'azione di governo, alla cittadinanza e all'elettorato. L'insieme delle direttive emanate da tutti i Ministri descrive, infatti, il complesso degli impegni prioritari che il Governo assume formalmente di fronte alla cittadinanza per l'anno successivo. Pertanto, e' essenziale che la Direttiva, prima e accanto agli obiettivi generali di azione amministrativa e di gestione che ne costituiscono il contenuto necessario per legge, contenga altresi', in posizione di grande evidenza, gli obiettivi delle politiche pubbliche che caratterizzano l'azione complessiva di governo. Per le stesse ragioni - e, in particolare, per far emergere le connessioni fra le diverse politiche governative perseguite - la struttura delle singole direttive ministeriali, in linea con quanto previsto nell'allegato tecnico, dovra' evidenziare la coerenza delle modalita' di azione delle diverse amministrazioni. Per agevolare il conseguimento di tale coerenza complessiva, gli schemi delle direttive di ciascun Ministro saranno trasmessi, alla Presidenza del Consiglio, entro il 10 dicembre 2001. 2. Gli obiettivi delle politiche pubbliche. La Direttiva deve identificare con chiarezza le linee guida dell'azione amministrativa; di fatto, cio' significa evidenziare come le priorita' dell'azione di Governo vadano declinate all'interno della singola amministrazione, in piena applicazione della distinzione di responsabilita' tra indirizzo politico (Ministro) e gestione amministrativa (dirigenti). I riferimenti obbligati per tale operazione sono: le politiche settoriali evidenziate come prioritarie all'interno del DPEF, della legge finanziaria e degli altri documenti di programmazione, nonche' della legislazione settoriale approvata ed in itinere; la politica di semplificazione amministrativa; l'impegno per il contenimento della spesa; la digitalizzazione dell'amministrazione, inclusi il potenziamento delle iniziative di e-government e di e-procurement secondo le linee definite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie; il miglioramento della qualita' dei servizi, anche attraverso forme di esternalizzazione. Per garantire il massimo di cogenza delle direttive e' molto importante che esse siano costruite in modo da selezionare e incentrare l'attenzione su un numero delimitato di obiettivi ritenuti qualificanti, cosi' da evidenziare linee di azione immediatamente percepibili da tutti i livelli dell'amministrazione. La realizzazione di ciascuno di tali obiettivi ritenuti qualificanti richiedera', poi, interventi e attivita' riassumibili in programmi di azione. Tali programmi di azione saranno allegati alla Direttiva; in alternativa, la Direttiva dovra' indicare un termine breve e tassativo per la loro predisposizione. Il programma di azione dovra' indicare anche il sistema di monitoraggio in grado di misurare, secondo criteri quanto piu' possibile oggettivi e verificabili, se gli obiettivi previsti sono effettivamente raggiunti, di far emergere i motivi degli eventuali scostamenti, di stimolare gli interventi correttivi necessari e di consentire la valutazione dei dirigenti per i risultati. I risultati delle politiche pubbliche saranno misurati, nell'ambito della valutazione e del controllo strategico, anche avvalendosi di indicatori di impatto e di contesto, che consentano un monitoraggio sulla qualita' dei servizi e l'adozione di metodologie di benchmarking. 3. Il sistema di valutazione dei dirigenti. Nessuna amministrazione dello Stato attualmente e' in possesso di un sistema validato e funzionante di valutazione dei dirigenti. E' necessario che, a partire dal 2002, tutte le amministrazioni dispongano di un sistema di valutazione delle prestazioni, dei comportamenti organizzativi e dei risultati conseguiti dai dirigenti utilizzabile per l'attribuzione della retribuzione di risultato. Occorre, quindi, che ciascun Ministro dedichi a questo tema una attenzione specifica nel testo della Direttiva, indicando le responsabilita' e i tempi per la predisposizione del relativo progetto, che dovra' comunque essere coordinato a livello di Presidenza del Consiglio dei Ministri. In ogni caso, entro il primo semestre del 2002 dovra' essere operativo il sistema per la valutazione, da parte degli organi di indirizzo politico, dei dirigenti apicali (segretari generali, capi dipartimento e direttori delle agenzie e dirigenti preposti a strutture dirigenziali generali), al fine della attribuzione, in connessione anche con i risultati della valutazione e del controllo strategico, della retribuzione di risultato prevista dai contratti. 4. Il ruolo dei Servizi di controllo interno (SECIN). I Servizi di controllo interno (SECIN), previsti presso ciascuna amministrazione dello Stato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999, hanno una funzione estremamente importante nell'assicurare la diffusione di meccanismi di pianificazione e controllo nella amministrazione. Essi costituiscono, infatti, all'interno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'unita' organizzativa incaricata di monitorare l'attuazione degli indirizzi impartiti e di formulare indicazioni per migliorare la funzionalita' dell'azione amministrativa ed assicurare coerenza e cogenza al processo di programmazione e controllo. Per tradurre in pratica queste potenzialita' e' quindi necessario che i SECIN vengano messi nelle condizioni di operare in maniera efficace. A tal fine, e' necessario: assicurare l'adeguatezza delle professionalita' di cui il SECIN si avvale, presenti nell'ambito del collegio di direzione e/o all'interno degli uffici che lo supportano. In particolare alla necessaria presenza di dirigenti interni all'amministrazione dovra' accompagnarsi, in posizione di eguale o maggiore responsabilita', quella di persone in possesso di competenze ed esperienze, anche maturate nel settore privato, nei sistemi di programmazione e controllo, di audit e di valutazione del top management; stimolare una partecipazione attiva dei SECIN ad azioni di benchmarking fra le diverse amministrazioni dello Stato, che consenta un trasferimento delle esperienze eccellenti che gia' oggi sono state sviluppate e l'individuazione di opportunita' di miglioramento. In particolare, per il 2002, gli sforzi dovranno essere concentrati su due aree di attivita': a) i sistemi di valutazione dei dirigenti; b) le prestazioni delle attivita' strumentali (gestione del personale, acquisizione di beni e servizi, ecc.), in quanto attivita' piu' agevolmente comparabili sin dalla fase di avvio del sistema. Il Dipartimento della funzione pubblica, avvalendosi del comitato tecnico scientifico per la valutazione ed il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 286 del 1999, attivera' immediatamente iniziative di sostegno e supporto al fine di agevolare i Ministri e le relative strutture nella predisposizione e attuazione delle direttive di competenza. Roma, 15 novembre 2001 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 306