IL DIRETTORE GENERALE
del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei
servizi   -   Direzione   generale   per  la  qualita'  dei  prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1993, con il quale e' stata
riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
"Aversa"   ed   e'   stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Visti  i  decreti  ministeriali 9 febbraio 1994 e 28 febbraio 2000,
con  i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di
produzione sopra citato;
  Vista   la   domanda   presentata   dalla  Federazione  provinciale
coltivatori diretti di terra di lavoro di Caserta, intesa ad ottenere
la  modifica  del  comma 7 dell'art. 5 del disciplinare di produzione
sopra citato;
  Visto  il  parere  favorevole  della  regione Campania sulla citata
domanda;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  sulla  predetta istanza espresso dal
Comitato stesso nella riunione del 12 dicembre 2001;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
comma  7  dell'art.  5  del  disciplinare  di  produzione  dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  "Aversa",  in conformita' al
parere espresso dal sopra citato Comitato;
  Considerato  che  l'art.  4  del citato regolamento, concernente la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione   dei  disciplinari  di  produzione,  prevede  che  le
denominazioni   di   origine   vengano  riconosciute  ed  i  relativi
disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto
del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  settimo  comma  dell'art.  5 del disciplinare di produzione dei
vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Aversa" annesso al
decreto   ministeriale   9  febbraio  1994,  modificato  con  decreto
ministeriale  28  febbraio  2000,  e' sostituito per intero dal testo
seguente:
  "Per  il  solo  tipo  spumantizzato  in  autoclave  e' facolta' del
Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, su conforme parere
della  regione  Campania,  consentire  per un periodo di anni dieci a
decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  (31 luglio 1993) del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata   "Aversa  ,  che  le  operazioni  sopra  indicate  siano
effettuate  in  stabilimenti  siti  al di fuori della zona delimitata
nell'art.  3  del disciplinare di cui trattasi o autorizzati ai sensi
del secondo comma di questo stesso articolo".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 gennaio 2002
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio