IL   COMITATO   NAZIONALE   DELL'ALBO  NAZIONALE  DELLE  IMPRESE  CHE
                 EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

  Visto  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed, in particolare, l'art.
1,   comma  15,  recante  la  disciplina  della  continuazione  delle
attivita'  di  gestione  dei  rifiuti la cui classificazione e' stata
modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio;
  Visto  il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente
di   concerto   con   i  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  dei  trasporti  e della navigazione, e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento
di organizzazione e funzionamento dell'albo, ed in particolare l'art.
6,  comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato
nazionale dell'albo la determinazione dei criteri di iscrizione nelle
diverse categorie e classi;
  Ritenuto  che,  ai  fini  della  prosecuzione  delle  attivita'  in
esercizio,  e'  necessario  precisare  le modalita' e i criteri della
domanda   per  l'iscrizione  all'albo  nella  categoria 5,  ai  sensi
dell'art.  1,  comma 15,  della legge 21 dicembre 2001, n. 443, delle
attivita'  di  raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi che in
base  alle citate decisioni della Commissione europea e del Consiglio
e dalla entrata in vigore delle stesse vengono ad essere classificati
pericolosi;
  Considerato  che,  al fine di garantire alle imprese che presentano
la domanda nei termini previsti dall'art. 1, comma 15, della legge 21
dicembre  2001,  n. 443, la prosecuzione dell'attivita', e' opportuno
prevedere  un  periodo  transitorio  relativamente  ai  requisiti del
responsabile   tecnico   stabiliti  con  deliberazione  del  Comitato
nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO per l'iscrizione nella
categoria 5;
  Considerato che ai medesimi fini, tenuto conto del limitato periodo
di tempo previsto per la presentazione della domanda e dell'obiettivo
primario dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
di  assicurare  l'esercizio  delle  attivita'  in essere senza alcuna
soluzione  di  continuita',  si  ritiene  necessario  consentire alle
imprese   gia'  iscritte  all'albo  per  l'attivita'  di  raccolta  e
trasporto  di  rifiuti non pericolosi di continuare a svolgere, nelle
more  dell'iscrizione  nella  categoria  5  e comunque per un periodo
transitorio   temporalmente   circoscritto,  dette  attivita'  con  i
medesimi  mezzi  compresi  nel  provvedimento  d'iscrizione e per gli
stessi rifiuti che in base alle decisioni della Commissione europea e
del  Consiglio  2000/532/CE,  2001/118/CE  e  successive  modifiche e
integrazioni hanno una nuova classificazione;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                    Domanda d'iscrizione all'albo
  1.  Per la prosecuzione delle attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti  non  pericolosi che in base alle decisioni della Commissione
europea   e  del  Consiglio  2000/532/CE,  2001/118/CE  e  successive
modifiche  e  integrazioni  vengono  ad  essere  classificati rifiuti
pericolosi, i soggetti interessati devono, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443:
    a) presentare  domanda  d'iscrizione  all'albo nella categoria 5,
qualora non iscritti in tale categoria;
    b) presentare domanda di variazione dell'iscrizione con richiesta
di  integrazione  delle  tipologie  di rifiuti per i quali si intende
proseguire l'attivita', qualora gia' iscritti nella categoria 5;
    c) presentare   domanda   di  passaggio  di  classe,  qualora  la
quantita'  di  rifiuti  per i quali si intende proseguire l'attivita'
comporti  il  superamento  della quantita' complessiva autorizzata in
base alla classe della categoria 5 nella quale sono gia' iscritti.
  2.  Per la presentazione della domanda d'iscrizione o di variazione
di  cui  al comma 1, deve essere utilizzato il modello allegato sotto
la lettera A.
  3.  La domanda d'iscrizione o di variazione di cui al comma 1, deve
essere  corredata  dalla  documentazione  prevista  dall'art.  12 del
decreto  ministeriale  28  aprile  1998,  n. 406, ad esclusione della
documentazione gia' in possesso della sezione regionale cui l'impresa
richiedente   dovra'  fare  riferimento.  Le  imprese  gia'  iscritte
all'albo  possono  adeguare  le  dotazione  di  mezzi  e di personale
previste  per  l'iscrizione nella categoria 5 dalla deliberazione del
Comitato  nazionale 17 dicembre 1998, prot. n. 002/CN/ALBO, entro sei
mesi  dalla  data  di  scadenza  del  termine di trenta giorni di cui
all'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
  4.  Qualora la domanda d'iscrizione o di variazione di cui al comma
1  non  venga  presentata  nel  termine  di  trenta  giorni  previsto
dall'art.  1,  comma  15,  della  legge  21  dicembre  2001,  n. 443,
l'iscrizione   all'albo   per   le   tipologie   di  rifiuti  la  cui
classificazione  e'  modificata  dalle  decisioni  della  Commissione
europea   e  del  Consiglio  2000/532/CE,  2001/118/CE  e  successive
modifiche  e integrazioni, si intende decaduta a decorrere dalla data
di scadenza del predetto termine di trenta giorni.
  5.  L'eventuale richiesta di estendere l'iscrizione nella categoria
5  a  tipologie di rifiuti ulteriori e diverse da quelle per le quali
l'impresa  interessata  risulta gia' iscritta alla data di entrata in
vigore  della  legge  21 dicembre 2001, n. 443, resta sottoposta alla
procedura ordinaria prevista per le nuove iscrizioni.