IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 luglio 2000, ed in particolare il titolo II relativo
all'etichettatura  delle  carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine e all'abrogazione del precedente Regolamento (CE) n. 820/97;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1825/2000  della  Commissione del
25 agosto  2000 recante modalita' d'applicazione del Regolamento (CE)
n.  1760/2000  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio per quanto
riguarda  l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di
carni bovine;
  Vista  la  nota  n.  22600  del  30 agosto  2000  con  la quale, in
conformita' dell'art. 20 del sopracitato Regolamento n. 1760/2000 del
Parlamento  e  del  Consiglio e' stato notificato alla Commissione UE
che  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali e' designato
quale  "Autorita'  competente"  ai fini dell'applicazione delle norme
comunitarie relative all'etichettatura delle carni bovine;
  Visto  il decreto ministeriale del 30 agosto 2000 con il quale sono
state  fornite  "Indicazioni  e modalita' applicative del Regolamento
(CE)   n.  1760/2000  sull'etichettatura  obbligatoria  e  su  quella
facoltativa  delle  carni  bovine  e  dei  prodotti  a  base di carni
bovine";
  Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale
30  agosto  2000  che  prevede,  tra  l'altro,  l'autorizzazione  del
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali per gli organismi
indipendenti  designati,  dagli  operatori o dalle organizzazioni, ai
controlli  ai  fini  dell'etichettatura della carne bovina nonche' il
monitoraggio   delle   attivita'   delle  organizzazioni  autorizzate
all'etichettatura  delle  carni  bovine  con informazioni facoltative
nell'ambito di un disciplinare approvato dal Ministero medesimo;
  Visto,  inoltre,  l'art. 15 del decreto ministeriale 30 agosto 2000
che  affida  la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa
relativa  all'etichettatura  delle  carni  bovine  al Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  in collaborazione con le regioni e
province autonome;
  Visto  il  parere  della  Commissione  etichettatura,  di  cui agli
articoli  7  e 8 del decreto ministeriale 30 agosto 2001, espresso in
data 6 settembre 2001;
  Ritenuto   opportuno   stabilire   la   durata   temporanea   delle
autorizzazioni   rilasciate   ai  citati  organismi  indipendenti  di
controllo;
  Considerato,    altresi'    che,   per   una   maggiore   efficacia
dell'attivita'   di   monitoraggio  e  di  vigilanza  sulla  corretta
applicazione  della  normativa relativa all'etichettatura delle carni
bovine,   e'   necessario   che  gli  stessi  organismi  indipendenti
autorizzati   a   svolgere  controlli  nell'ambito  dei  disciplinari
approvati,  nonche'  gli operatori e le organizzazioni autorizzate ad
etichettare  la  carne  bovina,  forniscano alcune informazioni sulla
loro attivita' di controllo e sull'organizzazione di filiera;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata dal Ministero delle politiche agricole
e  forestali, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 30 agosto
2000,  agli  organismi  indipendenti,  rispondenti ai criteri fissati
dalla  norma  europea  EN 45011  e  designati dagli operatori o dalle
organizzazioni,  ai  controlli ai fini dell'etichettatura della carne
bovina  con  informazioni  facoltative nell'ambito di un disciplinare
approvato  dal  Ministero  medesimo,  ha  validita' triennale e prima
della  scadenza  deve  essere riconfermata previa presentazione di un
nuovo piano dei controlli.