IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani; Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi; Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; Visto il provvedimento amministrativo con il quale il laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Genova, ubicato in via Rubattino n. 6 e' stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo: tra essi e' prevista la conformita' ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001; Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000; Considerato che il laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Genova, ubicato in via Rubattino n. 6, non ha adempiuto a quanto previsto dalla citata circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000 e non ha attivato alcuna procedura rivolta ad ottenere l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da parte di organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione concessa con il relativo provvedimento amministrativo di cui in premessa, al laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Genova, ubicato in via Rubattino n. 6 ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico e' revocata.