LA  CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Visto  l'art.  2,  comma  1, lettera b), del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  che affida a questa Conferenza il compito di
promuovere  e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del
medesimo decreto;
  Visto l'art. 4, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel quale
si  prevede  che,  in  questa conferenza, governo, regioni e province
autonome,  in  attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione,
possano  concludere  accordi  al  fine  di  coordinare l'esercizio di
rispettive competenze per svolgere attivita' di interesse comune;
  Visto  l'art. 16-bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre
1992,   e   successive  modificazioni,  prevede  che  l'attivita'  di
formazione  continua  comprenda  l'aggiornamento  professionale  e la
formazione   permanente,   per   il   miglioramento   dell'efficacia,
efficienza  e  appropriatezza  dell'assistenza  erogata  dal Servizio
sanitario Nazionale;
  Visto  l'art.  16-ter  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  e  successive  modificazioni,  che  prevede che con decreto del
Ministro della sanita', e' istituita una Commissione nazionale per la
formazione  continua  cui  e'  affidato  il  compito di definire, con
programmazione  pluriennale,  sentita  la  Conferenza  Stato-regioni,
nonche'  gli  Ordini  ed  i  Collegi  professionali  interessati, gli
obiettivi   formativi   di   carattere   nazionale,  con  particolare
riferimento  alla  elaborazione,  diffusione,  e adozione delle linee
guida   e  dei  percorsi  diagnostico-terapeutici;  che  la  suddetta
Commissione  deve  anche  definire i crediti formativi, indirizzi per
l'organizzazione  di  programmi,  criteri  e strumenti di valutazione
delle  esperienze formative, nonche' i requisiti per l'accreditamento
delle  societa'  scientifiche,  soggetti  pubblici  e  privati  e  ne
verifica la sussistenza;
  Vista  la  proposta  in oggetto trasmessa dal Ministro della salute
l'11  dicembre  2001 inviata alle regioni e alle Province autonome il
successivo 12 dicembre;
  Considerato   che  i  rappresentanti  regionali,  nel  valutare  la
proposta  in  esame,  hanno  rilevato  che  l'attivita' di formazione
continua  di  che  trattasi,  rientrando  nella materia "tutela della
salute"  per  la  quale  la  potesta'  legislativa  delle  regioni e'
concorrente   secondo  le  modifiche  apportate  all'art.  117  della
Costituzione dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3;
    Vista  la  proposta  di  accordo  delle  regioni  pervenuta il 19
dicembre 2001 e trasmessa in pari data al Ministero della salute;
  Considerato  che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza
i  presidenti  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e
Bolzano  hanno  confermato  la proposta di accordo in questione hanno
proposto   la   seguente   modifica:  al  punto  6)  dopo  la  parola
"professionali"   aggiungere  le  seguenti  "nonche'  delle  societa'
scientifiche salvo eventuali incompatibilita'";
  Considerato  che  nel corso della medesima seduta il Ministro della
salute ha dichiarato di condividere la proposta delle regioni;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo,  delle regioni e delle province
autonome  di  Trento e Bolzano espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Sancisce  il seguente accordo tra il Ministro della salute, regioni
e province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati;
  Considerato  che  l'art.  16-bis  del  decreto  legislativo  del 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, prevede l'attivita'
di  formazione continua che comprende l'aggiornamento professionale e
la   formazione  permanente,  per  il  miglioramento  dell'efficacia,
efficienza  e  appropriatezza  dell'assistenza  erogata  dal Servizio
sanitario nazionale;
  Considerato  che  l'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992  n. 502 e successive modificazioni, prevede che, con decreto del
Ministro della sanita', e' istituita una Commissione nazionale per la
formazione  continua  cui  e'  affidato  il  compito di definire, con
programmazione  pluriennale,  sentita  la  Conferenza  Stato-regioni,
nonche'  gli  Ordini  ed  i  Collegi  professionali  interessati, gli
obiettivi   formativi   di   carattere   nazionale,  con  particolare
riferimento  alla  elaborazione,  diffusione,  e adozione delle linee
guida   e  dei  percorsi  diagnostico-terapeutici;  che  la  suddetta
Commissione deve anche definire i crediti formativi, indirizzi per la
organizzazione di programmi, criteri e strumenti di valutazione delle
esperienze  formative, nonche' i requisiti per l'accreditamento delle
societa'  scientifiche,  soggetti pubblici e privati e verificarne la
sussistenza;
  Ritenuto che gli obiettivi formativi devono essere coerenti con gli
obiettivi prioritari dei Piani sanitari regionali;
  Tenuto  conto  che  la  Commissione  di  cui  sopra,  nella propria
attivita'  e  con  precedenti  determinazioni,  ha  avviato  una fase
sperimentale  del programma di formazione continua prevedendo l'avvio
della  fase  "a  regime" del programma stesso al 1 gennaio 2002 per i
soli eventi formativi residenziali;
  Il  Ministro  della salute, regioni e province autonome di Trento e
Bolzano convengono quanto segue:
    1. L'attivita' di formazione continua di che trattasi, rientrando
nella  materia  "tutela  della  salute",  per  la  quale  la potesta'
legislativa   delle  regioni  e'  concorrente  secondo  le  modifiche
apportate  all'art.  117  della  Costituzione  dalla legge l8 ottobre
2001,  n.  3,  e'  disciplinata  dalle regioni sulla base di principi
fondamentali fissati con legge dello Stato;
    2.  In attesa che, in sede di adeguamento delle norme attualmente
previste  dal  decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni, siano fissati i principi fondamentali in materia, si
conviene  di  attenersi  alle  procedure  attuative  di  cui ai punti
successivi.
    3.  Le  determinazioni relative ad aspetti e criteri generali del
programma   e   quelle  a  carattere  prescrittorio  approvate  dalla
Commissione  di  cui  all'art.  16-ter  del  decreto  legislativo  n.
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, integrata cosi' come
previsto  al  successivo punto, vanno considerate, nell'attuale fase,
come  proposte  alla  Conferenza  Stato-regioni,  che  provvedera' ad
assumerle  sotto  forma  di  accordi.  Le  determinazioni relative ad
aspetti  applicativi  od  ordinatori  sono direttamente assunte dalla
Commissione  stessa,  salvo  che  i  rappresentanti  regionali non ne
chiedano la conferma da parte della Conferenza Stato-regioni.
    4.  In  analogia  a  quanto previsto per la Commissione unica del
farmaco,  si  provvedera'  ad  adottare  le idonee iniziative per una
modifica   della  composizione  della  suddetta  Commissione  di  cui
all'art.  16-ter  del  decreto  legislativo  n. 502/1992 e successive
modifiche  ed  integrazioni  per  incrementare  a  7  il  numero  dei
rappresentanti  designati  dalla Conferenza Stato-regioni su proposta
della  Conferenza  permanente  dei  Presidenti  delle regioni e delle
province Autonome. In attesa di formalizzazione di tale integrazione,
fin  dalla  prima  seduta  della  Commissione nell'anno 2002, saranno
invitati   a  partecipare  alla  stessa  5  ulteriori  rappresentanti
regionali  indicati  dalla Conferenza permanente dei presidenti delle
regioni e delle province autonome.
    5.  Con  il  presente  accordo  la  Conferenza  Stato  regioni fa
proprie,   salvo   quanto   previsto   al   successivo  punto  7,  le
determinazioni  gia'  assunte  dalla  Commissione in data 15 novembre
2001  e  6 dicembre 2001, limitatamente all'anno 2002 (primo anno del
cosiddetta  "fase  a  regime"),  rinviando  a  successivi  accordi la
conferma  o  la  modifica  di  tutto  quanto  previsto  per  gli anni
successivi;
    6.  In  fase  di  prima  applicazione  il ruolo delle regioni nel
processo ECM e' cosi' di seguito delineato:
      alle  singole  regioni,  per quanto di propria competenza ed in
coerenza  con  gli  indirizzi  nazionali,  e'  affidato il compito di
promuovere  sul loro territorio il sistema per la formazione continua
e  sono,  pertanto, chiamate ad essere garanti della qualita' e della
trasparenza del sistema stesso.
      lo svolgimento di tale duplice ruolo - promozione del sistema e
garanzia  del  sistema  - richiede una preliminare scelta di campo al
fine  di  non scivolare in un possibile conflitto di interessi. Detto
ruolo, infatti, risulta incompatibile con quello di "provider".
Proposta operativa.
  Alla  luce di quanto sin qui esposto, si conviene che sara' seguito
il seguente percorso.
  Le singole regioni, per quanto di propria competenza ed in coerenza
con   gli   indirizzi   nazionali  e  garantendo  adeguate  forme  di
partecipazione  degli  Ordini  e  dei  Collegi professionali, nonche'
delle   societa'   scientifiche   salvo  eventuali  incompatibilita',
provvederanno a:
    1. analisi dei bisogni formativi;
    2. individuazione degli obiettivi formativi;
    3. accreditamento dei progetti di formazione;
    4.   individuazione   degli   obiettivi  formativi  di  interesse
nazionale  (nelle  formule partecipative gia' individuate dal decreto
legislativo n. 229/1999, ovvero Conferenza Stato-regioni);
  Provvederanno, inoltre, a:
    1.   individuare   i  requisiti  ulteriori  e  le  procedure  per
l'accreditamento  dei provider: tale fase e' finalizzata a realizzare
un  elenco  si  soggetti  che  soddisfino  i requisiti definiti dalla
Commissione  nazionale  e  gli  eventuali  ulteriori  definiti  dalle
regioni,  titolati a realizzare gli eventi formativi coerenti con gli
obiettivi nazionali e regionali;
    2. verificare e compiere le valutazioni finali: principio di tale
momento    dev'essere    quello    di   superare   il   concetto   di
autoreferenzialita', evitando che cio' avvenga ad opera dei possibili
provider. Esso e' finalizzato a:
      verificare l'idoneita' dei requisiti dei provider;
      valutare  gli  aspetti gestionali degli eventi di formazione in
funzione del raggiungimento degli obiettivi formativi;
      verificare  le ricadute sull'attivita' del professionista delle
attivita' formative svolte.
  Tale  momento  chiude, in un certo senso, il processo di formazione
continua,  ma  allo stesso tempo finisce per essere impulso del nuovo
ciclo,   in   ragione  del  fatto  che  i  suoi  risultati  finiscono
necessariamente  per  influire  sull'analisi  e sulla definizione dei
nuovi obiettivi formativi;
      3.  promuovere  la  realizzazione  di  un'anagrafe,  accurata e
trasparente: dei crediti accumulati dagli operatori.
    7.  I  costi delle attivita' formative di cui al presente accordo
possono  annualmente  gravare  sulle risorse per il finanziamento del
Servizio  Sanitario  Nazionale  di cui all'ultimo periodo del comma 1
dell'art.  1  del  decreto  legge  347/2001  convertito  dalla  legge
405/2001,  cosi'  come  ripartite alle singole regioni, solo entro il
limite costituito dall'importo complessivo medio di spesa annualmente
registrata  nel triennio 1999-2001 per interventi formativi nel campo
sanitario nelle singole regioni.
    8. Gli obiettivi individuati per l'anno 2002 sono i seguenti:
    1. Gli   obiettivi   formativi  di  interesse  nazionale  per  il
quinquennio 2002/2006 sono i seguenti:
    GRUPPO  1  -  Obiettivi nei quali, ad opinione della Commissione,
tutte   le   categorie  professionali,  aree  e  discipline,  possono
riconoscersi:
      a) qualita' assistenziale, relazionale e gestionale nel servizi
sanitari;
      b) etica  e  deontologia degli interventi assistenziali e socio
assistenziali  con  riferimento  all'umanizzazione  delle  cure, alla
tutela del segreto professionale e alla privacy;
      c) sistemi  di  valutazione,  verifica  e  miglioramento  degli
interventi   preventivi  diagnostici,  clinici  e  terapeutici  e  di
misurazione   dell'efficacia   compresi  i  sistemi  di  valutazione,
verifica  e  miglioramento  dell'efficienza  e  appropriatezza  delle
prestazioni nei livelli di assistenza;
      d) formazione   interdisciplinare   finalizzata  allo  sviluppo
dell'integrazione di attivita' assistenziali e socio-assistenziali;
      e) promozione  della  qualita'  della  vita  e della qualita' e
sicurezza dell'ambiente di vita e di lavoro;
      f) miglioramento degli stili di vita per la salute;
      g)  miglioramento dell'interazione tra salute ed ambiente e tra
salute ed alimentazione;
      h) tutela  degli  aspetti  assistenziali e socio assistenziali,
compresi quelli psicologici, delle fasce deboli;
      i) promozione di una comunicazione corretta ed efficace;
      j) apprendimento e miglioramento dell'inglese scientifico;
      k) consenso informato;
      l) gestione  del  rischio biologico, chimico e fisico anche con
riferimento alla legge n. 626;
      m)  implementazione  dell'introduzione  della  medicina  basata
sulle   prove   di  efficacia  nella  pratica  assistenziale  sistema
informativo sanitario e suo utilizzo per valutazioni epidemiologiche;
      o) formazione   multiprofessionale  per  la  cooperazione  alla
definizione  del  progetto  riabilitativo applicato alle diverse aree
della disabilita';
      p) cultura gestionale;
      q) educazione sanitaria;
      r) bioetica in medicina;
      s) organizzazione dipartimentale.
    GRUPPO  2  -  Obiettivi  nei quali ad opinione della commissione,
specifiche   categorie  professionali,  aree  e  discipline,  possono
riconoscersi:
      a) miglioramento    delle   conoscenze   e   delle   competenze
professionali  per  le  principali cause di malattia, con particolare
riferimento    alle   patologie   cardiovascolari,   neoplastiche   e
geriatriche;
      b) interventi di formazione nel campo delle emergenze-urgenze;
      c) formazione    in    campo    socio-assistenziale    e    per
l'implementazione dell'assistenza domiciliare integrata;
      d) tutela  della  salute  della  donna  e  del  bambino e delle
patologie neonatali;
      e) basi  molecolari  e  genetiche  delle  malattie  e strategie
terapeutiche correlate;
      f)  formazione  finalizzata all'utilizzo ed all'implementazione
delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici;
      g) promozione   della  cultura  della  donazione  e  formazione
interdisciplinare in materia di trapianti d'organo;
      h) clinica  e  diagnostica delle malattie infettive emergenti e
riemergenti: patologie d'importazione;
      i) farmacoepidemiologia,  farmacoeconomia  e  farmacovigilanza,
controllo delle infezioni nosocomiali
      k)  innovazione  tecnologica;  valutazione,  miglioramento  dei
processi  di  gestione  delle tecnologie biomediche e dei dispositivi
medici;
      l) sicurezza degli alimenti;
      m) sviluppo  delle  attivita'  e  degli  interventi  di sanita'
pubblica  veterinaria  con  particolare  riferimento all'igiene degli
allevamenti  e  delle  produzioni  animali,  alla  sanita'  animale e
all'igiene degli alimenti di origine animale;
      n) disturbi    del    comportamento   alimentare   e   malattie
metaboliche;
      o) implementazione    della    sicurezza    nella   produzione,
distribuzione ed utilizzo del sangue e degli emoderivati;
      p) percorsi   diagnostico-terapeutici   nella   pratica   della
medicina generale;
      q) progettazione   ed   utilizzo   della   ricerca  clinica  ed
epidemiologica in medicina generale e pediatria di libera scelta;
      r) telemedicina;
      s) innovazione  tecnologica  e implementazione delle abilita' e
manualita' nella pratica della medicina generale e della pediatria di
libera scelta;
      t) formazione  manageriale  in medicina generale e pediatria di
libera scelta;
      u) aggiornamento  professionale  nell'esercizio  dell'attivita'
psicologica e psicoterapeutica;
      v)  aggiornamento delle procedure e attivita' professionali per
le professioni sanitarie non mediche;
      w)  percorsi  assistenziali: integrazione tra ospedalizzazione,
assistenza specialistica, assistenza domiciliare integrata;
      x)  utilizzo  delle  tecnologie  radianti  a  fini  preventivi,
diagnostici e terapeutici;
      y)   ottimizzazione   dell'impiego   delle   terapie,   termali
nell'ambito dei i prestazioni nel SSN;
      z)  valutazione  dei  fondamenti  scientifici  e dell'efficacia
delle medicine alternative o non convenzionali;
      z-bis)   prevenzione,   diagnosi   e   terapia  delle  malattie
ondostomatologiche e maxillo-facciali.;
  2)   La   programmazione   di  cui  al  punto  1)  e'  soggetta  ad
aggiornamento  in  relazione quanto previsto dal punto 5 del presente
accordo.
    Roma, 20 dicembre 2001
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: La Falce