IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale l'on. Rocco Buttiglione e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il proprio decreto in data 11 giugno 2001, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per le politiche comunitarie; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. A decorrere dall'11 giugno 2001, il Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie, on. Rocco Buttiglione, salve le competenze attribuite dalla legge al Ministro degli affari esteri, e' delegato ad esercitare le funzioni e le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri dirette ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea ed in particolare quelle relative: a) alle attivita' inerenti all'attuazione delle politiche comunitarie di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestivita', nonche' alle attivita' inerenti alla partecipazione dello Stato italiano alla formazione di atti e normative comunitari; b) all'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della legge 9 marzo 1989, n. 86, in particolare per quanto concerne la predisposizione, sulla base delle indicazioni delle Amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del parere della Conferenza Stato-regioni, del disegno di legge comunitaria, seguendone anche il relativo iter parlamentare, nonche' all'attuazione di questa ultima legge; c) all'armonizzazione fra legislazione nazionale e normative comunitarie, individuando nella citata legge comunitaria annuale gli strumenti idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti comunitari che implicano i provvedimenti di attuazione ed assicurando l'adempimento degli obblighi comunitari; d) alle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea relative al mercato interno, rappresentando l'Italia, ove occorra in collaborazione con i Ministri interessati agli argomenti in discussione; e) all'adeguamento coerente e tempestivo delle amministrazioni pubbliche agli atti comunitari, nonche' alla conformita' e alla tempestivita' delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce della Corte di giustizia delle Comunita' europee; f) alla decisione sull'opportunita' di presentare ricorsi di fronte alla Corte di giustizia per la tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, nonche' alla decisione di intervenire in procedimenti in corso nei quali siano in discussione questioni di rilievo nazionale; g) alla presidenza del comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183; h) alla formazione di operatori pubblici e privati con riferimento ai temi ed ai problemi comunitari, promuovendo anche strumenti di formazione a distanza, nonche' l'azione del comitato di cui all'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; i) alle attivita' di informazione previste dall'art. 13 della legge 9 marzo 1989, n. 86; l) al coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministro degli affari esteri, in sede di Unione europea; m) alla convocazione, sentito il Ministro per gli affari regionali, ed alla copresidenza della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali; n) all'informazione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, al comitato economico e sociale ed al comitato delle regioni sulle posizioni italiane nelle materie di interesse comunitario; o) alla promozione, in collaborazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni pubbliche competenti per settore, le regioni e gli altri enti territoriali, le parti sociali interessate e le organizzazioni non governative interessate, della diffusione dell'informazione sulle attivita' della Unione europea e delle iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione; p) alla promozione delle candidature di cittadini italiani presso le istituzioni comunitarie; q) alla rappresentanza della Repubblica italiana nell'ambito del Centro nazionale di informazione e documentazione europea - C.I.D.E. Sono altresi' delegate tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento per le politiche comunitarie.