IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno
2001, con il quale l'on. Rocco Buttiglione e' stato nominato Ministro
senza portafoglio;
  Visto  il  proprio  decreto in data 11 giugno 2001, con il quale al
predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per
le politiche comunitarie;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere dall'11 giugno 2001, il Ministro senza portafoglio per
le  politiche comunitarie, on. Rocco Buttiglione, salve le competenze
attribuite  dalla  legge al Ministro degli affari esteri, e' delegato
ad  esercitare  le  funzioni  e  le  attribuzioni  di  competenza del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dirette  ad  assicurare la
partecipazione  dell'Italia  all'Unione  europea  ed  in  particolare
quelle relative:
    a) alle   attivita'   inerenti   all'attuazione  delle  politiche
comunitarie   di   carattere   generale   o  per  specifici  settori,
assicurandone   coerenza  e  tempestivita',  nonche'  alle  attivita'
inerenti  alla partecipazione dello Stato italiano alla formazione di
atti e normative comunitari;
    b) all'attuazione  della  legge  16  aprile 1987, n. 183, e della
legge  9  marzo  1989,  n.  86, in particolare per quanto concerne la
predisposizione,  sulla  base delle indicazioni delle Amministrazioni
interessate,  degli  indirizzi  del  Parlamento  e  del  parere della
Conferenza   Stato-regioni,   del   disegno   di  legge  comunitaria,
seguendone    anche    il   relativo   iter   parlamentare,   nonche'
all'attuazione di questa ultima legge;
    c) all'armonizzazione  fra  legislazione  nazionale  e  normative
comunitarie,  individuando nella citata legge comunitaria annuale gli
strumenti   idonei  a  recepire  nell'ordinamento  interno  gli  atti
comunitari che implicano i provvedimenti di attuazione ed assicurando
l'adempimento degli obblighi comunitari;
    d) alle  riunioni  del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea
relative  al mercato interno, rappresentando l'Italia, ove occorra in
collaborazione   con   i   Ministri  interessati  agli  argomenti  in
discussione;
    e) all'adeguamento  coerente  e  tempestivo delle amministrazioni
pubbliche  agli  atti  comunitari,  nonche'  alla  conformita' e alla
tempestivita'   delle   azioni   volte  a  prevenire  l'insorgere  di
contenzioso e ad adempiere le pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee;
    f) alla  decisione  sull'opportunita'  di  presentare  ricorsi di
fronte  alla  Corte  di  giustizia  per  la  tutela  di situazioni di
rilevante  interesse nazionale, nonche' alla decisione di intervenire
in  procedimenti in corso nei quali siano in discussione questioni di
rilievo nazionale;
    g) alla  presidenza  del  comitato  consultivo di cui all'art. 4,
comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
    h) alla   formazione   di   operatori   pubblici  e  privati  con
riferimento  ai  temi  ed  ai  problemi comunitari, promuovendo anche
strumenti  di formazione a distanza, nonche' l'azione del comitato di
cui all'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
    i) alle  attivita'  di  informazione  previste dall'art. 13 della
legge 9 marzo 1989, n. 86;
    l) al   coordinamento,   nella   fase  di  predisposizione  della
normativa  comunitaria,  delle amministrazioni dello Stato competenti
per  settore,  delle  regioni,  degli operatori privati e delle parti
sociali  interessate,  ai  fini  della  definizione  della  posizione
italiana da sostenere, di intesa con il Ministro degli affari esteri,
in sede di Unione europea;
    m) alla   convocazione,   sentito  il  Ministro  per  gli  affari
regionali,  ed  alla  copresidenza  della  sessione comunitaria della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, di cui all'art. 10 della
legge  9 marzo  1989,  n.  86,  e  all'art. 5 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica
nazionale  relative  all'elaborazione  degli  atti  comunitari con le
esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali;
    n) all'informazione   dei  rappresentanti  italiani  in  seno  al
Parlamento  europeo,  al  comitato economico e sociale ed al comitato
delle  regioni  sulle  posizioni  italiane nelle materie di interesse
comunitario;
    o) alla   promozione,   in   collaborazione  con  le  istituzioni
comunitarie,  le amministrazioni pubbliche competenti per settore, le
regioni e gli altri enti territoriali, le parti sociali interessate e
le  organizzazioni  non  governative  interessate,  della  diffusione
dell'informazione  sulle  attivita'  della  Unione  europea  e  delle
iniziative   volte  a  rafforzare  la  coscienza  della  cittadinanza
dell'Unione;
    p) alla promozione delle candidature di cittadini italiani presso
le istituzioni comunitarie;
    q) alla  rappresentanza della Repubblica italiana nell'ambito del
Centro nazionale di informazione e documentazione europea - C.I.D.E.
  Sono  altresi'  delegate tutte le competenze attribuite dalla legge
direttamente   al   Ministro  e  al  Dipartimento  per  le  politiche
comunitarie.