IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  1,  comma  7,  del  decreto-legge  16 maggio n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Vista la circolare ministeriale n. 33 del 14 marzo 1994;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla
Corte  dei  conti  il  6  marzo  1996,  registro  n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista l'istanza della societa' S.r.l. La Pulisan, unita' di pulizia
c/o  Breda  costruzioni  ferroviarie  S.p.a., appaltatrice di pulizia
presso   l'azienda  summenzionata,  inoltrata  presso  la  competente
direzione  regionale  del  lavoro come da protocollo della stessa, in
data  18 luglio 2000, che unitamente al contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  29  giugno 2000
stabilisce  per  un  periodo  di dodici mesi, decorrente dal 1 luglio
2000,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore  terziario  applicato  -  a  21  ore  medie  settimanali  nei
confronti di un numero massimo di lavoratori paria a dieci unita', su
un organico complessivo di duecentosessantanove unita';
  Considerato altresi' che la societa' appaltante sopracitata, unita'
di  Matera, e' stata interessata da un programma di cassa itegrazione
guadagni straordinaria, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991,
per  riorganizzazione  aziendale, decorrente dal 20 maggio 1999 al 19
maggio  2001,  per  cui  i  lavoratori  sono  stati  posti  in  cassa
integrazione guadagni straordinari;
  Considerato  che  il  predetto  contratto  di solidarieta' e' stato
stipulato  al  fine  di evitare in tutto o in parte la riduzione o la
dichiarazione   di   esuberanza   del  personale  interessato,  anche
attraverso un suo piu' razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  limitatamente  al periodo dal 1 luglio 2000 al 19
maggio 2001, in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione
guadagni  ordinaria  o straordinaria presso la societa' appaltante di
seguito  indicata,  la corresponsione del trattamento di integrazione
salariale  di  cui  all'art.  1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.
863,  nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti
interessati  addetti  all'unita'  di  mensa  aziendale sottoindicata:
S.r.l.   La   Pulisan,   unita'  di  pulizia  c/o  Breda  Costruzioni
Ferroviarie  S.p.a.,  con sede in Bari, unita' di Matera, per i quali
e'  stato  stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 21
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a  dieci  unita',  su  un  organico  complessivo di
duecentosessantanove unita'.