IL DIRETTORE GENERALE
degli  ammortizzatori  sociali  e  degli incentivi alla occupazione -
Dipartimento  per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela
dei lavoratori

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6  del  predetto  decreto-legge  ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto direttoriale del 12 dicembre 2000, n. 29236, con
il  quale  e'  stato autorizzata, per il periodo dal 5 giugno 2000 al
4 giugno  2001,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale,  a  seguito  di stipula di un contratto di solidarieta' in
data  25 maggio  2000,  in  favore di trentasei lavoratori dipendenti
dalla  S.p.a.  I.C.I.  -  Impresa  costruzione  impianti, con sede in
Napoli ed unita' Marcianise (Caserta);
  Considerato  che  in  data  1 settembre  2000, la predetta societa'
I.C.I.  e' stata acquisita dalla societa' S.p.a. Valtellina, con sede
legale  in  Gorle (Bergamo), con conseguente passaggio dei lavoratori
presso   quest'ultima  societa',  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'art. 2112 del codice civile;
  Considerato  che  la  stessa  S.p.a.  Valtellina  si e' impegnata a
mantenere   tutti  gli  accordi  convenuti  precedentemente  la  data
dell'acquisizione, in materia di ammortizzatori sociali;
  Preso  atto  che  la  S.p.a.  Valtellina,  in  data  30 agosto 2000
conveniva  con  le  organizzazioni  sindacali  che,  a  far  data dal
1 settembre  2000,  i  contratti di solidarieta' concordati sarebbero
continuati  fino alle scadenze definite in precedenza tra l'alienante
I.C.I. S.p.a. e le organizzazione sindacali;
  Vista  l'istanza  della S.p.a. Valtellina in data 27 novembre 2000,
nella  quale  la  stessa  ha chiesto che, a decorrere dal 1 settembre
2000,  la  concessione  del  trattamento  di integrazione salariale a
seguito  di  stipula  del contratto di solidarieta' in data 25 maggio
2000  gia'  concordato in favore dei trentasei lavoratori dell'unita'
di  Marcianise  (Caserta),  della  societa'  alienante  I.C.I. per il
periodo  dal  5 giugno  2000  al 4 giugno 2001, venga attribuita alla
stessa S.p.a. Valtellina;
  Visto  il  decreto ministeriale del 6 giugno 2000, n. 30036, che ha
approvato relativamente alla citata S.p.a. Valtellina il programma di
crisi  aziendale  per  il  periodo dal 2 ottobre 2000 al 30 settembre
2001,  per  le  previste  unita'  produttive  ubicate  sul territorio
nazionale compresa quella di Marcianise (Caserta);
  Visto  il  decreto direttoriale del 3 luglio 2001, n. 30115, che ha
autorizzato  il  trattamento  straordinario di integrazione salariale
per il citato periodo dal 2 ottobre 2000 al 30 settembre 2001;
  Ritenuto,  pertanto,  di  modificare  il  citato  provvedimento del
12 dicembre  2000,  n.  29236, solo nella parte relativa alla ragione
sociale  che  muta  da  S.p.a. I.C.I. Impresa Costruzioni Impianti, a
S.p.a.  Valtellina  limitatamente  al periodo dal 1 settembre 2000 al
1 ottobre  2000  e  di  annullare,  nel  contempo, per il periodo dal
2 ottobre  2000  al  4 giugno  2001,  il  suddetto  provvedimento del
12 dicembre  2000, in quanto la S.p.a. Valtellina, dal 2 ottobre 2000
al 30 settembre 2001, ha fruito con decreto ministeriale del 3 luglio
2001,   n.  30115,  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale per crisi aziendale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per le motivazioni in premessa esplicitate, il decreto direttoriale
del  12 dicembre  2000  n.  29236,  fermo  restando  quanto  in  esso
disposto, viene modificato soltanto nella parte relativa alla ragione
sociale che muta da S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, con
sede  legale  in  Napoli a S.p.a. Valtellina con sede legale in Gorle
(Bergamo), limitatamente al periodo dal 1 settembre 2000 al 1 ottobre
2000.