IL DIRETTORE GENERALE
           degli ammortizzatori sociali e degli incentivi
          alla occupazione - Dipartimento per le politiche
        del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3  e  4,  relativi  alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della societa' S.p.a. Saturno inoltrata presso la
competente  direzione  generale  del  Ministero  del  lavoro  e delle
politiche   sociali,   come  da  protocollo  della  stessa,  in  data
19 novembre  2001,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  29 ottobre 2001
stabilisce  per  un periodo di dodici mesi, decorrente dal 5 novembre
2001,  la  riduzione  massima dell'orario di lavoro da trentanove ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore  trasformazione  materie  plastiche, applicato, a venticinque
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a centotrentasei unita', su un organico complessivo
di centocinquantatre unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 5 novembre 2001 al 4 novembre
2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saturno, con
sede  in  Grugliasco  (Torino),  unita' di Grugliasco, per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per
dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentanove
ore  settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di
un  numero  massimo di lavoratori pari a centotrentasei unita', su un
organico complessivo di centocinquantatre unita'.