IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione
della   direttiva   89/398/CEE   concernente  i  prodotti  alimentari
destinati ad una alimentazione particolare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, concernente
l'attuazione  delle  direttive  91/321/CEE  della  Commissione del 14
maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e
92/52/CEE  del  Consiglio  del  18  giugno  1992  sugli  alimenti per
lattanti  e  gli alimenti di proseguimento destinati all'esportazione
verso Paesi terzi;
  Visto  in particolare l'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 6
aprile 1994, n. 500, in cui si prevede che il Ministro della sanita',
di   concerto   con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  fissi  con  proprio  decreto  le  modalita'  della
diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle
informazioni  corrette  e  adeguate sull'alimentazione dei lattanti e
dei  bambini,  destinate  alle  famiglie  e  a  tutti  gli  operatori
interessati;
  Visto  il  decreto ministeriale 1 giugno 1998, n. 518 recante norme
di  attuazione  della  direttiva  96/4/CE  che  modifica la direttiva
91/321/CEE   sugli   alimenti   per   lattanti   e  gli  alimenti  di
proseguimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Requisiti generali
  1. Il materiale informativo e didattico concernente l'alimentazione
dei  lattanti e dei bambini, destinato alle famiglie e agli operatori
interessati, successivamente indicato come "materiale", e' costituito
da opuscoli, pubblicazioni, sussidi audiovisivi e simili.
  2.   Il  materiale  predisposto  sulla  base  di  dati  scientifici
documentati   e   documentabili,   deve  recare  l'indicazione  della
denominazione  sociale  e  sede legale dell'impresa, ente o organismo
che lo diffonde.