IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           DI CONCERTO CON
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;
Visti  gli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  del 24 luglio 1995,
recante  "Contenuti  e  modalita'  di  utilizzo  degli  indicatori di
efficienza  e  qualita' nel Servizio Sanitario Nazionale", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 1995, n. 263;
Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  del 15 ottobre 1996
recante  "Approvazione  degli  indicatori  per  la  valutazione delle
dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione,
l'umanizzazione  dell'assistenza,  il  diritto all'informazione, alle
prestazioni   alberghiere,   nonche'   l'andamento   delle  attivita'
prevenzione  delle malattie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
18 gennaio 1997, n. 14;
Visto l'articolo 28, comma 10, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Considerata  l'opportunita'  di attuare il sistema di garanzie di cui
al  citato  decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56 utilizzando
alcuni  degli  indicatori previsti dagli articoli 10 e 14 del decreto
legislativo 502/92;
Preso  atto dell'esperienza in materia realizzata dal Ministero della
salute   attraverso   l'utilizzo   degli   indicatori   basati  sulle
informazioni rilevate con la scheda di dimissione ospedaliera;
Preso  atto  dei  risultati  della sperimentazione condotta presso un
congruo  campione  di  aziende  sanitarie  in merito all'applicazione
degli indicatori di cui al citato articolo 14;
Ritenuto  di  dover  avviare  tale  set  di indicatori utilizzando le
informazioni   gia'   presenti   nell'ambito   degli  attuali  flussi
informativi   integrandole  con  un  numero  minimo  di  informazioni
aggiuntive,    al    fine   di   rappresentare   importanti   aspetti
dell'assistenza sanitaria non valutabili con i dati correnti;
Considerate  le  tendenze  internazionali in materia ed in particolar
modo  le  esperienze  in  corso di attuazione nell'ambito dell'Unione
Europea;
Ritenuto  di  dover  attivare  con  criteri  di  flessibilita'  e  di
dinamicita' il citato set di indicatori, aggiornandone i contenuti in
funzione anche dell'evoluzione del sistema informativo sanitario;
Acquisita  l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  Regioni  e  le  Province  Autonome  nella  seduta  del 27
settembre 2001;
                              DECRETA:
                               Art. 1.
                     Finalita' degli indicatori
1.  E'  stabilito  un  insieme minimo di indicatori e di parametri di
riferimento  finalizzato  al  monitoraggio  del rispetto, in ciascuna
regione, dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza nonche' dei
vincoli di bilancio delle Regioni a statuto ordinario.
2.  Il  set  di  indicatori  interessa  le  diverse  dimensioni della
valutazione dei servizi sanitari, inclusi i relativi costi.
3.  Allo  scopo  di  consentire  un'interpretazione  integrata  delle
informazioni  riportate  dal  set  di indicatori, vengono pubblicati,
congiuntamente  ad  esse,  dati  riguardanti lo stato di salute ed il
contesto   socio-ambientale   e   demografico  delle  popolazioni  di
riferimento.