IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56; Visti gli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della salute del 24 luglio 1995, recante "Contenuti e modalita' di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualita' nel Servizio Sanitario Nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 1995, n. 263; Visto il decreto del Ministro della salute del 15 ottobre 1996 recante "Approvazione degli indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione, l'umanizzazione dell'assistenza, il diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonche' l'andamento delle attivita' prevenzione delle malattie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1997, n. 14; Visto l'articolo 28, comma 10, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448; Considerata l'opportunita' di attuare il sistema di garanzie di cui al citato decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 utilizzando alcuni degli indicatori previsti dagli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 502/92; Preso atto dell'esperienza in materia realizzata dal Ministero della salute attraverso l'utilizzo degli indicatori basati sulle informazioni rilevate con la scheda di dimissione ospedaliera; Preso atto dei risultati della sperimentazione condotta presso un congruo campione di aziende sanitarie in merito all'applicazione degli indicatori di cui al citato articolo 14; Ritenuto di dover avviare tale set di indicatori utilizzando le informazioni gia' presenti nell'ambito degli attuali flussi informativi integrandole con un numero minimo di informazioni aggiuntive, al fine di rappresentare importanti aspetti dell'assistenza sanitaria non valutabili con i dati correnti; Considerate le tendenze internazionali in materia ed in particolar modo le esperienze in corso di attuazione nell'ambito dell'Unione Europea; Ritenuto di dover attivare con criteri di flessibilita' e di dinamicita' il citato set di indicatori, aggiornandone i contenuti in funzione anche dell'evoluzione del sistema informativo sanitario; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 27 settembre 2001; DECRETA: Art. 1. Finalita' degli indicatori 1. E' stabilito un insieme minimo di indicatori e di parametri di riferimento finalizzato al monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza nonche' dei vincoli di bilancio delle Regioni a statuto ordinario. 2. Il set di indicatori interessa le diverse dimensioni della valutazione dei servizi sanitari, inclusi i relativi costi. 3. Allo scopo di consentire un'interpretazione integrata delle informazioni riportate dal set di indicatori, vengono pubblicati, congiuntamente ad esse, dati riguardanti lo stato di salute ed il contesto socio-ambientale e demografico delle popolazioni di riferimento.