IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed, in particolare, l'art. 6;
  Vista  la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed, in particolare, l'art.
17   che   prevede   l'istituzione   di  borse  di  studio  destinate
all'incentivazione   e   alla   razionalizzazione   della   frequenza
universitaria;
  Vista  la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed, in particolare l'art.
5,  comma  1  e  l'art. 5, comma 20, che prevede l'esonero totale dal
pagamento  delle  tasse e dei contributi per gli studenti beneficiari
di borse di studio e dei prestiti d'onore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.
306, ed, in particolare l'art. 3, comma 4;
  Visto   il   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  de  Ministri
"Uniformita'  di  trattamento  sul diritto agli studi universitari" 9
aprile 2001, ed, in particolare l'art. 2, comma 5;
  Visto  l'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  che  prevede  l'esonero totale dal pagamento della tassa di
iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti beneficiari
di  borse  di  studio  e  dei  prestiti d'onore, nonche' gli studenti
risultati  idonei  al  conseguimento  delle  borse di studio concesse
dalle  regioni e dalle province autonome che per scarsita' di risorse
non siano risultati beneficiari di tale provvidenze e gli studenti in
situazione  di  handicap  con  una  invalidita'  riconosciuta  pari o
superiore al sessantasei per cento;
  Considerata   l'opportunita'   di  definire  le  modalita'  per  il
conferimento  delle  borse  di studio di cui all'art. 17 della citata
legge  n.  390/1991,  allo  scopo  di  una loro piu' ampia e proficua
utilizzazione,  nonche'  di  uniformare le modalita' di selezione dei
benefici riservati agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi;
  Visto  il  parere  del  comitato  di  presidenza  della  Conferenza
permanente dei rettori reso noto in data 6 giugno 2001;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 27 giugno 2001;
  Visto  il  parere  espresso  dal Consiglio nazionale degli studenti
universitari nell'adunanza del 19/20 luglio 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  borse  di  studio  finalizzate  alla incentivazione ed alla
razionalizzazione   della   frequenza  universitaria,  che  non  sono
considerate  prestazioni  sociali  agevolate,  sono  poste a concorso
dalle  universita'  con  oneri  a carico del proprio bilancio tenendo
conto  delle  indicazioni  di cui all'art. 17, comma 1, della legge 2
dicembre 1991, n. 390, richiamata in premessa.