IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  l'art.  6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la
riliquidazione  annuale  delle rendite in favore dei tecnici sanitari
di  radiologia  medica  in  relazione  alla  media delle retribuzioni
iniziali   comprensive,  dell'indennita'  integrativa  speciale,  dei
tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  dipendenti dalle strutture
pubbliche;
  Visto  l'art.  11  del  decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere dal 1 luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento
per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati,
e'  agli  invalidi  del  lavoro  relativamente a tutte le gestioni di
appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della
variazione  effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno  precedente  e che tali
incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la
variazione  retributiva  minima non inferiore al 10 per cento fissata
all'art.  20,  commi  3  e  4,  della  legge 28 febbraio 1986, n. 41,
rispetto  alla  retribuzione  presa a base per l'ultima rivalutazione
effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
  Visto  il  decreto ministeriale 11 settembre 2000, che a fissato la
retribuzione  convenzionale  annua,  ai  fini del sopra citato art. 6
della  legge  n.  25/1983 per gli anni 1986 e precedenti, 1997, 1998,
1999 e primo semestre 2000;
  Vista  la  delibera  del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
246 del 10 maggio 2001;
  Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2000 rispetto all'anno
1999, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,6 per cento;
  Considerato  che  non  si  e'  verificata la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  retribuzione  convenzionale  annua  da  assumersi a base per la
liquidazione  delle  rendite  nei  confronti  dei tecnici sanitari di
radiologia medica e' fissata nelle seguenti misure:


  1996 e precedenti         L. 35.918.000
  1997                      L. 37.235.000
  1998                      L. 37.700.000
  1999                      L. 37.700.000
  2000 e 1° semestre 2001   L. 37.700.000