IL CAPO
del Dipartimento per gli affari di giustizia direzione generale della
                          giustizia civile

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Fernandes  Rosana, nata a S. Paulo
(Brasile)  il  23  ottobre  1964,  cittadina  brasiliana,  diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del titolo accademico-professionale
brasiliano  di  "Bacharel  e  licenciado  em psicologia" di cui e' in
possesso   dal  17 agosto  1990,  conseguito  presso  l'"Universidade
Paulista"  di  Sao  Paulo  (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo e
l'esercizio in Italia della professione di "psicologo";
  Considerato  inoltre  che  la  richiedente e' iscritta al "Conselho
regional  de psicologia" di Sao Pualo (Brasile) dal 4 settembre 1990,
come attestato dal relativo certificato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 13 marzo 2001;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura di Roma in data 25 maggio 1994, rinnovato
in data 6 aprile 1998 con validita' fino al 6 aprile 2002, per motivi
di studio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Fernandes  Rosana,  nata  a  S. Paulo (Brasile) il 23
ottobre   1964,  cittadina  brasiliana,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
allo albo degli psicologi, sezione A, e l'esercizio della professione
in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita'  del permesso di
soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.