IL DIRETTORE GENERALE
del  Dipartimento  per  le  politiche  di  sviluppo  e  di coesione -
            Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E.

  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963,
n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;
  Visto   il   decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto   il   decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  80,  nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporto di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,  semplificazione  ed  accelerazione  delle  procedure  di  spesa
contabili;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n.  38,  regolamento  sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
  Vista  la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni
sulle  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in materia di
bilancio;
  Vista  la  legge  23  dicembre  2000,  n.  389, di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto  l'art.  20,  comma  1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
autorizza  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano al
finanziamento  di  interventi in materia di ristrutturazione edilizia
sanitaria  e  di  ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico,  mediante  operazioni di mutuo da effettuare nel limite del
95%  della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con
la  Cassa  depositi  e  prestiti  e  con gli istituti e le aziende di
credito allo scopo abilitate;
  Visto  l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500,  il  quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti dai mutui
contratti  per  l'edilizia  sanitaria, ai sensi del predetto art. 20,
sono  a  carico  del  Fondo  sanitario nazionale di conto capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto  il  decreto  16  luglio  1993  del  Ministro  del tesoro, di
concerto  col  Ministro  della  sanita',  con  il  quale  sono  state
stabilite  le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei
relativi oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  2  dell'art. 8 del sopracitato
decreto  16  luglio  1993,  il  quale dispone che la Cassa depositi e
prestiti   comunichera'   al   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione   economica   l'ammontare   complessivo   delle   rate
semestrali,  con  valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli
istituti mutuanti interessati;
  Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 010, con il quale si e'
dato  corso  all'impegno  delle  prime rate semestrali a favore della
Cassa  depositi  e  prestiti per i versamenti agli istituti che hanno
concesso mutui agli enti in esso indicati;
  Considerato  che  con propri decreti numeri 59 e 71 del 15 dicembre
1999,  sono  stati  estinti  anticipatamente  al  31 dicembre 1999, i
finanziamenti  concessi  rispettivamente  da  Monte Paschi Siena alla
regione Toscana e da Banca nazionale del lavoro alla regione Umbria;
  Vista  la  richiesta  di  versamento  della  12a  rata  semestrale,
scadenza  31  dicembre  2001, avanzata dal Banco di Sicilia per mutuo
concesso all'Universita' degli studi di Palermo, di L. 1.023.842.384;
  Vista  la nota n. 001158 del 19 ottobre 2001 della Cassa depositi e
prestiti  con  la  quale  si chiede il versamento degli importi delle
rate in scadenza al 31 dicembre 2001, che la Cassa stessa provvedera'
a trasferire successivamente al sopramenzionato istituto bancario;
  Ritenuto,  di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L.
1.023.842.384  -  valuta  31  dicembre  2001  -  a favore della Cassa
depositi  e  prestiti  per  il  successivo trasferimento all'istituto
mutuante  interessato,  a  valere  sul  capitolo  9700  per  la quota
capitale  delle  rate  di  ammortamento  pari a L. 766.267.416, e sul
capitolo  4970  per  la  quota interessi pari a L. 257.574.968, dello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio    e   della   programmazione   economica   (ora   Ministero
dell'economia e delle finanze) per l'anno 2001;

                              Autorizza
l'impegno   ed   il   pagamento   della   somma   complessiva  di  L.
1.023.842.384,  pari a Euro 528.770,46, a favore della Cassa depositi
e  prestiti, per l'esercizio 2001, a carico dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura
e sui capitoli di seguito riportati:
    capitolo 9700 per L. 766.267.416 (Euro 395.744,09);
    capitolo 4970 per L. 257.574.968 (Euro 133.026,37).
  Per  il  versamento  saranno  emessi  appositi  mandati - valuta 31
dicembre  2001  -  mediante accreditamento delle somme a favore della
Cassa  depositi  e  prestiti,  sul  conto  di  tesoreria n. 350-29811
intestato   alla   Cassa  stessa,  per  il  successivo  trasferimento
all'istituto mutuante interessato.
    Roma, 2 novembre 2001
                                       Il direttore generale: Bitetti