IL DIRETTORE GENERALE
del  Dipartimento  per  le  politiche  di  sviluppo  e  di coesione -
            Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E.

  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963,
n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;
  Visto   il   decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto   il   decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  80,  nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporto di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,  semplificazione  ed  accelerazione  delle  procedure  di  spesa
contabili;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 20 febbraio 1998,
n.  38,  regolamento  sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
  Vista  la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni
sulle  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in materia di
bilancio;
  Vista  la  legge  23  dicembre  2000,  n.  389, di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto  l'art.  20,  comma  1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
autorizza  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano al
finanziamento  di  interventi in materia di ristrutturazione edilizia
sanitaria  e  di  ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico,  mediante  operazioni di mutuo da effettuare nel limite del
95%  della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con
la  Cassa  depositi  e  prestiti  e  con gli istituti e le aziende di
credito allo scopo abilitate;
  Visto  l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500,  il  quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti dai mutui
contratti  per  l'edilizia  sanitaria, ai sensi del predetto art. 20,
sono  a  carico  del  Fondo  sanitario nazionale di conto capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto  il  decreto  16  luglio  1993,  del  Ministro del tesoro, di
concerto  col  Ministro  della  sanita',  con  il  quale  sono  state
stabilite  le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei
relativi oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  2  dell'art. 8 del sopracitato
decreto  16  luglio  1993,  il  quale dispone che la Cassa depositi e
prestiti   comunichera'   al   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione   economica   l'ammontare   complessivo   delle   rate
semestrali,  con  valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli
istituti mutuanti interessati;
  Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 011, con il quale si e'
dato  corso  all'impegno  delle  prime rate semestrali a favore della
Cassa  depositi  e  prestiti per i versamenti agli istituti che hanno
concesso mutui agli enti in esso indicati;
  Considerato che con propri decreti numeri 60, 61, 63, 66, 68 del 15
dicembre  1999,  e  n.  06  del  18  aprile  2000, sono stati estinti
anticipatamente  i  finanziamenti  concessi  rispettivamente da Monte
Paschi  Siena  alla  regione  Toscana,  da Banco Ambrosiano Veneto al
Friuli-Venezia Giulia, da Banco di Sicilia alla regione Sicilia e dal
Banco di Napoli alla regione Puglia;
  Vista  la  richiesta  di  versamento  della  14a  rata  semestrale,
scadenza  31 dicembre 2001, avanzata dalla Cariplo per mutuo concesso
alla  "Fondazione  Centro S. Raffaele del Monte Tabor" di Roma, di L.
915.376.301;
  Vista  la nota n. 001158 del 19 ottobre 2001 della Cassa depositi e
prestiti  con  la  quale  si chiede il versamento degli importi delle
rate in scadenza al 31 dicembre 2001, che la Cassa stessa provvedera'
a trasferire successivamente al sopramenzionato istituto bancario;
  Ritenuto,  di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L.
915.376.301 - valuta 31 dicembre 2001 - a favore della Cassa depositi
e  prestiti  per  il  successivo  trasferimento all'istituto mutuante
interessato,  a  valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle
rate di ammortamento pari a L. 514.943.836 e sul capitolo 4970 per la
quota interessi pari a L. 400.432.465 dello stato di previsione della
spesa  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  (ora  Ministero  dell'economia e delle finanze) per l'anno
2001;
                              Autorizza
l'impegno  ed  il pagamento della somma complessiva di L. 915.376.301
pari  a  Euro 472.752,41 a favore della Cassa depositi e prestiti per
l'esercizio  2001, a carico dello stato di previsione della spesa del
Ministero  dell'economia  e delle finanze nella misura e sui capitoli
di seguito riportati:
    capitolo 9700 per L. 514.943.836 (Euro 265.946,30);
    capitolo 4970 per L. 400.432.465 (Euro 206.806,11).
  Per  il  versamento  saranno  emessi  appositi  mandati - valuta 31
dicembre  2001  -  mediante accreditamento delle somme a favore della
Cassa  depositi  e  prestiti  sul  conto  di  tesoreria  n. 350-29811
intestato   alla   Cassa  stessa,  per  il  successivo  trasferimento
all'istituto mutuante interessato.
    Roma, 2 novembre 2001
                                       Il direttore generale: Bitetti