IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto  l'art. 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del
28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione
dell'euro contro la falsificazione;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n. 350,
convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni
urgenti   in   vista   dell'introduzione  dell'euro,  in  materia  di
tassazione  dei  redditi  di  natura  finanziaria,  di  emersione  di
attivita'  detenute  all'estero,  di  cartolarizzazione  e  di  altre
operazioni finanziarie;
  Ritenuto  opportuno  emanare,  in  base  all'art.  8,  comma 2, del
predetto  decreto-legge,  disposizioni  applicative  del  comma 1 del
medesimo art. 8,
                              E m a n a
                     il seguente provvedimento:
                               Art. 1.
             Soggetti obbligati a ritirare le banconote
  1.  I  seguenti  soggetti  ritirano dalla circolazione le banconote
denominate  in  euro sospette di falsita' e le trasmettono alla Banca
d'Italia:
    le  banche  di  cui  all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
    le Poste Italiane S.p.a.;
    la Cassa depositi e prestiti;
    le  imprese  di  investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera
h),  del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, comprese le
societa'  fiduciarie  di  cui  all'art.  60,  comma  4,  del  decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
    le  societa' di investimento a capitale variabile di cui all'art.
1,  comma 1, lettera i), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
    le societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1,
lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    le  societa'  fiduciarie  di  cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1966;
    gli  intermediari  finanziari  di  cui  all'art.  106 del decreto
legislativo  1  settembre  1993,  n.  385, ivi compresi le agenzie di
prestito  su  pegno  di  cui  all'art.  155,  comma  3,  del  decreto
legislativo  1 settembre 1993, n. 385, i cambiavalute di cui all'art.
155,  comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e le
societa' per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'art. 3 della
legge 30 aprile 1999, n. 130;
    gli  agenti  in attivita' finanziaria di cui all'art. 1, comma 1,
lettera n), decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
    gli  agenti  di  cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui
all'art.  201,  comma  5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
    le imprese di assicurazione;
    i  soggetti  svolgenti  attivita'  di  recupero crediti per conto
terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
25 settembre 1999, n. 374;
    i  soggetti svolgenti attivita' di custodia e trasporto di denaro
contante  di  cui  all'articolo  1,  comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
    le societa' di riscossione dei tributi;
    gli   uffici   della   pubblica  amministrazione  che  effettuano
operazioni di contenuto finanziario.