IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata; Visto il proprio decreto 21 dicembre 2001, di individuazione per aree omogenee, delle colture delle avversita', delle strutture e delle garanzie assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2002; Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra l'altro, introdotto modifiche e integrazioni alla normativa sull'assicurazione agricola agevolata; Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 127 della medesima legge n. 388/2000, che prevede l'individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul mercato); Visti i prezzi di mercato alla produzione rilevati dall'ISMEA nell'ultimo triennio; Ritenuto di stabilire i prezzi unitari da applicare per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2002, tenendo conto della media dei prezzi alla produzione rilevati negli anni dal 1999 al 2001; Decreta: 1. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole individuate con decreto 21 dicembre 2001, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2002, sono riportati nell'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto. 2. I valori riportati nell'elenco, distinti per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e locali di mercato del prodotto stesso. 3. Per i prodotti non riconducibili a quelli elencati, si applica il prezzo della categoria similare. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 gennaio 2002 Il Ministro: Alemanno