IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre
1993,  che  istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito
comune della pesca;
  Visto il regolamento n. 686/97 del Consiglio del 14 aprile 1997 con
il  quale  e'  stato  sancito  l'obbligo  di  istituire un sistema di
controllo satellitare per i pescherecci comunitari aventi determinate
caratteristiche di lunghezza;
  Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
  Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999,  relativo  allo  SFOP  -  Strumento finanziario di orientamento
della pesca;
  Visto   il   regolamento (CE)   n.  2792/1999  del  Consiglio,  del
17 dicembre  1999,  che definisce modalita' e condizioni delle azioni
strutturali nel settore della pesca;
  Considerata  la  particolare  difficolta' di verificare l'effettiva
permanenza  in  mare  delle  unita',  ai  sensi dell'art. 1, comma 3,
lettera b) del regolamento n. 686/97;
  Considerato altresi', che la localizzazione satellitare costituisce
un importante fattore per la sicurezza della navigazione e della vita
umana in mare;
  Ritenuto  opportuno  estendere  l'utilizzo del sistema di controllo
satellitare  anche  alle  unita'  uguali  o  inferiori ai 24 metri di
lunghezza fuori tutto;
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'installazione  del sistema di controllo satellitare di cui al
regolamento  n.  686/97  del  Consiglio,  del 14 aprile 1997 riguarda
tutte le unita' che superano i 24 m di lunghezza fuori tutto.