L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 21 gennaio 2002;
  Premesso che:
    in  data  10  gennaio  e'  stata pubblicata, mediante deposito in
segreteria, l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia  10  gennaio  2002,  n. 71/02 (di seguito: l'ordinanza), di
parziale    sospensione    della   esecuzione   della   deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)  21  dicembre  2001,  n.  308/01,  recante definizione di
procedure  concorsuali  per  la cessione per l'anno 2002 dell'energia
elettrica  di  cui  all'art.  3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/1999 (di seguito: deliberazione n. 308/01);
    l'ordinanza  ha  disposto  la  sospensione  dell'efficacia  della
deliberazione  n.  308/01,  nella  parte  in  cui introduce un limite
all'assegnazione  di  capacita'  produttiva  nella misura del 20% del
numero   delle   bande   disponibili  per  ciascuna  delle  procedure
concorsuali   e   del   15%  del  numero  di  bande  complessivamente
disponibili per tutte le procedure concorsuali;
    l'ordinanza  di  cui al precedente alinea e' stata adottata sulla
base delle seguenti motivazioni:
      a)  il  tenore  di  una  delle  disposizioni  richiamate  quale
presupposto   giuridico   delle   determinazioni   assunte   con   la
deliberazione  n.  308/01, l'art. 2, comma 12, lettera h, della legge
14  novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n. 481/1995), non
consentirebbe  la  fissazione  di  limiti  alla quantita' di bande di
capacita'  produttiva  che  possono  essere  assegnate  in esito alle
procedure concorsuali;
      b)  la  previsione  di  limiti all'assegnazione della capacita'
produttiva  si  tradurrebbe  in una misura in se' contrastante con il
meccanismo  dell'asta  al  rialzo,  e  cio'  in misura maggiore se si
considera  la  previsione  della  facolta' di cessione delle bande di
capacita' produttive assegnate in esito alla singola procedura d'asta
senza limiti sulle quantita';
      c)  la  quantificazione  dei  limiti  non  sarebbe  sorretta da
adeguata  motivazione,  ne' risulta preceduta da indagini istruttorie
sulle effettive condizioni del mercato di riferimento;
  Visti:
    la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
    la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    la legge n. 481/1995;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
  Visti:
    il   provvedimento   Comitato  interministeriale  dei  prezzi  19
dicembre   1990,   n.   45,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,
supplemento ordinario, n. 90 del 29 dicembre 1990;
    il  provvedimento  del  Comitato  interministeriale dei prezzi 29
aprile  1992,  n.  6,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie
generale  -  n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP
n. 6/92);
    la   deliberazione  dell'Autorita'  26  giugno  1997,  n.  70/97,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30
giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  13  dicembre 2000, n. 223/2000
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 20
dicembre 2000;
    la  delibera  21  giugno  2001, n. 133/01 di avvio di istruttoria
conoscitiva  sullo sviluppo della concorrenza nell'offerta di energia
elettrica  ai  fini  della  liberalizzazione  del mercato e su alcune
iniziative   dell'Electricite'  de  France  in  Italia  (di  seguito:
delibera n. 133/01);
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   21   novembre   2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  280  del 30 novembre 2000, come
modificato  dal  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 10
dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 291 del 15 dicembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale);
    la deliberazione dell'Autorita' n. 308/01;
  Considerato che:
    l'ordinanza  e'  intervenuta  con  effetto  sulla terza procedura
d'asta  per  l'assegnazione  di  capacita'  produttiva ai clienti del
mercato  libero  dell'energia  elettrica  che  non sono disponibili a
distacchi di carico;
    attraverso  la  sopra  richiamata  procedura  d'asta  deve essere
allocata  una  quantita'  superiore al 50% della capacita' produttiva
disponibile  per  il  mercato  libero  per  l'anno  2002 dell'energia
elettrica  di  cui  all'art.  3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/1999;
    la mancata assegnazione dell'energia elettrica di cui allo stesso
art.  3,  comma  12,  in  considerazione  delle  quantita' coinvolte,
determina  un  aggravamento delle condizioni di acquisto dell'energia
elettrica per i clienti del mercato libero ed in particolare nel caso
dei  clienti  che  esercitino per la prima volta la facolta' connessa
alla qualifica di cliente idoneo con decorrenza dal 1 gennaio 2002;
    la  restante parte dell'energia elettrica di cui allo stesso art.
3,  comma  12,  e' stata assegnata in esito alle due procedure d'asta
previste rispettivamente per i clienti del mercato libero disponibili
a  distacchi  di  carico  con  e  senza  preavviso;  e  che  su dette
transazioni   i   limiti  previsti  dall'art.  4,  comma  4.4,  della
deliberazione   n.  308/01  non  hanno  determinato  riduzioni  delle
quantita'  di capacita' produttiva oggetto delle richieste presentate
dai soggetti interessati all'assegnazione;
    il  richiamo  all'art.  2,  comma  12, lettera h), della legge n.
481/95,  evidenzia  il  presupposto delle sole disposizioni di cui al
titolo  III  della deliberazione n. 308/01, recanti la definizione di
direttive  agli  esercenti i servizi di pubblica utilita' nel settore
elettrico,  in  ossequio  ad  un inquadramento gia' ritenuto corretto
precedenti  decisioni  dal  tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia;
    il  disposto  dell'art.  4,  comma  4.4,  della  deliberazione n.
308/01,   recante   la  definizione  di  limiti  all'assegnazione  di
capacita'  produttiva,  e'  stato  posto  in  attuazione del mandato,
attribuito   all'Autorita'   dall'art.   4,   comma  1,  del  decreto
ministeriale,  avente  ad  oggetto  la disciplina, secondo criteri di
pubblicita',  trasparenza  e  non  discriminazione,  delle  procedure
concorsuali  attraverso le quali il Gestore della rete cede l'energia
elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n.
9,    nonche'    quella    prodotta    da    parte    delle   imprese
produttrici-distributrici,  ai  sensi  del titolo IV, lettera B), del
provvedimento CIP n. 6/92,
    la  decisione,  assunta con il decreto ministeriale, di assegnare
l'energia  di  cui  al  precedente  alinea al mercato libero mediante
procedure concorsuali basate sui prezzi al rialzo e' stata operata al
fine di realizzare sia l'obiettivo del contenimento dell'onere, posto
a   carico  degli  utenti  del  servizio  di  trasporto  dell'energia
elettrica   ai  sensi  dell'art.  3,  commi  10  e  12,  del  decreto
legislativo   n.   79/1999,   per   la   copertura  degli  oneri  del
riconoscimento  dei  prezzi  incentivati agli aventi diritto ai sensi
del  provvedimento CIP n. 6/92 sia l'obiettivo della promozione della
concorrenza  a  fronte  della concentrazione dell'offerta nel settore
della generazione di energia elettrica;
    l'introduzione di limiti all'assegnazione di capacita' produttiva
consente  di  rendere la procedura d'asta compatibile con l'obiettivo
della   promozione   della  concorrenza  perseguito  con  il  decreto
ministeriale  garantendo che la detta assegnazione sia effettuata nei
confronti  di un numero minimo di soggetti coerente con l'esigenza di
promozione della concorrenza;
    l'opportunita' di introdurre correttivi, rispondenti all'esigenza
indicata   nel   precedente   alinea,   al   metodo  di  assegnazione
dell'energia  di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/1999  adottato  per l'anno 2001 e' stata segnalata dall'Autorita',
in  rapporto alle risultanze dell'istruttoria conoscitiva avviata con
la  delibera  n. 133/01, nel documento per la consultazione "Proposta
per  l'adozione  di  misure urgenti per la promozione dell'offerta di
energia  elettrica per il mercato libero per l'anno 2002" (si veda la
parte II, punto 2.2), diffuso in data 7 agosto 2001;
    piu'  in particolare, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva di
cui  al  punto  precedente,  l'Autorita'  ha acquisito documentazione
dalla  quale  risulta  che,  nel primo semestre del 2001, la societa'
Enel  Trade  S.p.a. ha acquistato circa il 50% dell'energia elettrica
di  cui  all'art.  3,  comma  12,  del decreto legislativo n. 79/1999
(circa  8,2  TWh,  su  un  totale  di  17  TWh); e che, tra gli altri
soggetti,  solo  la  societa'  Edison  energia  S.p.a.  ha acquistato
quantita' corrispondenti ad una quota superiore al 10% delle medesima
energia  (circa  2,2  TWh,  su  un totale di 17 TWh); e che gli altri
acquirenti  hanno  acquistato  quantita'  corrispondenti ad una quota
inferiore al 6%;
    la  riduzione  di  una  posizione  dominante  nel  mercato  della
produzione  di  energia elettrica non si puo' realizzare se l'impresa
dominante  (che  attualmente  detiene  di una quota complessiva della
capacita'  di generazione nazionale attualmente di molto superiore al
50%)  acquisisce quote rilevanti dell'energia elettrica oggetto delle
procedure  d'asta  disciplinate  con  la  deliberazione n. 308/01 che
costituiscono  per  gli acquirenti la principale alternativa, assieme
alle importazioni peraltro razionate, rispetto all'approvvigionamento
dalla medesima impresa dominante;
    sulla  base  dei  dati  di  cui  ai  precedenti alinea, il limite
all'assegnazione  di  capacita'  produttiva  di cui all'art. 4, comma
4.4,  della deliberazione n. 308/01, e' stato quantificato in modo da
ottenere un livello minimo di concorrenza nel mercato di riferimento;
    queste    considerazioni,    sviluppate    in    vari   documenti
dell'Autorita' tra cui la relazione annuale sullo stato dei servizi e
sull'attivita'  svolta  presentata  il 4 luglio 2001 e la memoria per
l'audizione dell'8 novembre 2001 davanti alla X commissione attivita'
produttive,  commercio e turismo della Camera dei deputati, conducono
a  determinare  in  non  oltre  il 20% la quota massima assegnabile a
ciascun richiedente;
    all'analogo  risultato  del  20%  si giunge mediante analisi piu'
complesse  nelle  quali,  anziche'  misurare  la  quota  del  maggior
operatore,  si  utilizzi  un  indicatore  complessivo  del  grado  di
concentrazione  del  mercato  di  riferimento in questione, che tenga
conto  dell'intera  distribuzione  delle  quote detenute di tutti gli
operatori, quale l'indice detto di Hirschman - Herfindahl;
  Ritenuto che:
    sia necessario garantire condizioni di certezza e operativita' in
ordine alla circolazione nel mercato libero dell'energia elettrica di
cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;
    l'esigenza  di cui al precedente alinea non sia compatibile con i
tempi  richiesti  per lo svolgimento dell'iter giurisdizionale per il
riesame  dell'ordinanza  e  la  valutazione nel merito del ricorso in
relazione  al  quale  e'  stata  presentata la domanda incidentale di
sospensione  cautelare  della  deliberazione n. 308/01 accolta con la
detta ordinanza;
    per   le  finalita'  indicate  nei  precedenti  alinea  si  renda
necessaria  e  urgente la modificazione della deliberazione n. 308/01
in  attuazione  dei  criteri  sinteticamente  declinati dal tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia nell'ordinanza;
    sia  pertanto  necessario  applicare un limite all'assegnazione a
ciascun  soggetto  richiedente,  a  tal  fine  considerando anche gli
acquisti  compiuti  dai  soggetti  a  questo  legati  da  rapporti di
controllo  ai  sensi dell'art. 7 della legge 10 gennaio 1990, n. 287,
della  capacita'  produttiva  in  rapporto al mercato di riferimento,
costituito   dalle   procedure   di   assegnazione   complessivamente
considerate,   nonche'  dalle  eventuali  successive  cessioni  della
capacita' produttiva assegnata;
    il  limite di cui al precedente alinea debba essere quantificato,
tenendo  conto  delle  risultanze istruttorie sopra richiamate, nella
misura del 20%;
    quanto   sopra   renda  necessaria  la  reiterazione  della  sola
procedura d'asta sospesa a seguito dell'adozione dell'ordinanza;
                              Delibera:
  Di   modificare   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il gas 21 dicembre 2001, n. 308/01, recante definizione
di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia
elettrica  di  cui  al l'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16
marzo  1999,  n.  79,  mediante  sostituzione dell'art. 4, comma 4.4,
della  medesima  deliberazione,  con  un  comma  formulato  nel  modo
seguente:
  "4.4. Nessun  soggetto in esito alla procedura concorsuale, nonche'
alle cessioni di cui al successivo art. 7, puo' detenere un numero di
bande disponibili superiore al 20% del numero complessivo delle bande
disponibili.   Ai   fini   della   valutazione   del  rispetto  delle
disposizioni  di  cui  al presente comma viene considerata come unica
posizione  quella  risultante dagli acquisti operati da un soggetto e
dai  soggetti  a  questo  legati  da  rapporti  di controllo ai sensi
dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287".
  Di  disporre  che  la  societa'  Gestore della rete di trasmissione
nazionale   S.p.a.   riformuli   l'avviso  per  l'assegnazione  della
capacita'  produttiva  disponibile  nell'anno  2002 dagli impianti di
generazione  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  21  novembre 2001, limitatamente alla
procedura  d'asta  riguardante  l'assegnazione ai clienti del mercato
libero  dell'energia elettrica non disponibili a distacchi di carico,
in   conformita'  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  21  dicembre  2001, n. 308/01, come modificata
secondo il disposto di cui al punto precedente.
  Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  Internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  ed  entra  in  vigore dalla data della sua
pubblicazione.
    Milano, 21 gennaio 2002
                                                 Il presidente: Ranci