Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
Partecipazione  di  personale  militare all'operazione multinazionale
                    denominata "Enduring Freedom"

  1.  E'  autorizzata,  a decorrere dal 18 novembre 2001 e fino al 31
dicembre  2001,  la spesa per la partecipazione di personale militare
all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom".
  2. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali  e  nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla
data di uscita dagli stessi, al personale militare e' corrisposta, in
aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere
fisso  e  continuativo,  l'indennita'  di missione prevista dal regio
decreto  3  giugno  1926,  n.  941, nella misura del 90 per cento per
tutta  la  durata  del  periodo. L'indennita' e' corrisposta in lire,
sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1 gennaio
al 31 maggio 2001, nella misura prevista per il trattamento economico
all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
  3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al
comma  2,  i  volontari  in  ferma annuale, in ferma breve e in ferma
prefissata  delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa
in servizio permanente.
  4.  Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative
di  settore,  fruiti  fuori dal teatro di operazioni e in costanza di
missione,   al   personale   militare  e'  corrisposta  un'indennita'
giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
  5.  Al personale militare e' attribuito il trattamento assicurativo
di  cui  alla  legge  18  maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del
coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n.
417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del
personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
  6.  Nei  casi  di decesso e di invalidita' per causa di servizio si
applicano,  rispettivamente,  l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981,
n.  308,  e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di
pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul
trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
dicembre  1973,  n.  1092, e successive modificazioni. Il trattamento
previsto  per i casi di decesso e di invalidita' si cumula con quello
assicurativo di cui al comma 5, nonche' con la speciale elargizione e
con  l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente,
dalla  legge  3  giugno  1981,  n.  308, e dal regio decreto-legge 15
luglio  1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835,
e  successive  modificazioni,  nei  limiti stabiliti dall'ordinamento
vigente.  Nei  casi  di  infermita'  contratta in servizio si applica
l'articolo   4-ter   del  decreto-legge  29  dicembre 2000,  n.  393,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27,
come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001,
n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n.
339.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Il  regio  decreto  3  giugno  1926, n. 941, recante
          "Indennita'  al  personale dell'amministrazione dello Stato
          incaricato  di  missione  all'estero",  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
              - La  legge  18  maggio  1982, n. 301, recante "Norme a
          tutela   del  personale  militare  in  servizio  per  conto
          dell'ONU  in  zone  di  intervento",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1982.
              "Art.   1. - 1.   Al  personale  militare  in  servizio
          all'estero  per  conto  dell'ONU  o impiegato in operazioni
          umanitarie,  per  la  difesa  degli  interessi  esterni del
          Paese,  e  di contributo alla sicurezza internazionale, nel
          periodo  di  effettiva  presenza nelle zone di intervento e
          per  la  durata  dello  stesso si applicano l'art. 13 della
          legge  18  dicembre  1973,  n.  836 e l'art. 10 della legge
          26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi
          di  trasporto  e per tutti i rischi connessi all'impiego di
          dette zone o comunque derivanti da attivita' direttamente o
          indirettamente  riconducibili  alla missione. Gli eventuali
          oneri  che  dovessero derivare dall'attuazione del presente
          articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilita'
          di bilancio dei Ministeri competenti.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  della legge 26
          luglio  1978,  n. 417, recante "Adeguamento del trattamento
          economico  di  missione  e  di trasferimento dei dipendenti
          statali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
          7 agosto 1978:
              "Art.  10.  -  Il massimale previsto, dal secondo comma
          dell'art.  13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini
          dell'assicurazione   sulla  vita  per  l'uso  di  mezzi  di
          trasporto  aerei e' ragguagliato allo stipendio annuo lordo
          e   indennita'   di   funzione,   o   assegno   perequativo
          pensionabile  o  altro  analogo assegno annuo pensionabile,
          moltiplicati per il coefficiente 10.
              In  conformita'  si  intendono ragguagliati i massimali
          previsti,  per il personale ferroviario e postelegrafonico,
          dalle rispettive norme sul trattamento di missione.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 giugno
          1981, n. 308, recante "Norme in favore dei militari di leva
          e  di  carriera  appartenenti  alle  Forze armate, ai Corpi
          armati  ed  ai  Corpi  militarmente ordinati, infortunati o
          caduti  in  servizio  e dei loro superstiti", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 giugno 1981:
              "Art.  3. - La  pensione spettante in base alle vigenti
          disposizioni  alle  vedove  e agli orfani degli ufficiali e
          dei  sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia
          e  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  caduti vittime del
          dovere  in  servizio  di  ordine pubblico o di vigilanza ad
          infrastrutture  civili  e militari, ovvero in operazioni di
          soccorso   e'  stabilita  in  misura  pari  al  trattamento
          complessivo  di attivita' percepito dal congiunto all'epoca
          del  decesso  o, qualora piu' favorevole, in misura pari al
          trattamento    complessivo    di    attivita'   del   grado
          immediatamente  superiore  a quello rivestito dal congiunto
          all'epoca   del   decesso,   ivi  compresi  gli  emolumenti
          pensionabili,  con  esclusione  delle  quote di aggiunta di
          famiglia  e  dell'indennita'  integrativa speciale che sono
          corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
              Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle
          Forze  armate,  dei  Corpi di polizia e del Corpo forestale
          dello  Stato,  caduti  vittime  del  dovere  in servizio di
          ordine  pubblico  o di vigilanza ad infrastrutture civili e
          militari,  ovvero  in  operazioni  di soccorso, la pensione
          privilegiata  ordinaria,  spettante secondo le disposizioni
          vigenti,   e'  liquidata  sulla  base  della  misura  delle
          pensioni  privilegiate  di  cui alla tabella B annessa alla
          legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.
              E'  fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge
          24  maggio  1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se
          piu'  favorevole,  quanto  previsto  dalla legge 17 ottobre
          1967, n. 974.
              Ai  titolari  di  pensione,  ai  sensi  di quest'ultima
          legge,  va  attribuito,  se piu' favorevole, il trattamento
          previsto dalla presente legge.
              La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli
          orfani,  ai genitori e collaterali dei militari indicati ai
          commi  precedenti  e'  liquidata  applicando le percentuali
          previste  dalle norme in vigore sul trattamento complessivo
          di cui ai commi stessi.
              Il  trattamento speciale di pensione di cui al presente
          articolo  sara'  riliquidato  in  relazione alle variazioni
          della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti
          economici  attribuiti  ai militari in attivita' di servizio
          di   grado   corrispondente  a  quello  posto  a  base  del
          trattamento pensionistico.".
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre  1973,  n.  1092,  e'  pubblicato  nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 9 maggio 1974.
              - Il  regio  decreto-legge  15  luglio  1926,  n. 1345,
          convertito  dalla  legge  5  agosto  1927, n. 1835, recante
          "Concessione  di  un indennizzo privilegiato aeronautico ai
          militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo e, in
          caso  di  morte,  alle  loro famiglie", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 1926.
              - Il   decreto-legge   29   dicembre   2000,   n.  393,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          2001, n. 27, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
          generale  -  n.  66  del 20 marzo 2001; si riporta il testo
          dell'art.   4-ter,  come  modificato  dall'art.  3-bis  del
          decreto-legge  19  luglio  2001,  n.  294,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339:
              "Art.  4-ter  (Disposizioni per il personale militare e
          della  Polizia  di  Stato che abbia contratto infermita' in
          servizio). - 1. Il  personale  militare in ferma volontaria
          che  abbia  prestato servizio in missioni internazionali di
          pace  e contragga infermita' idonee a divenire, anche in un
          momento  successivo,  causa  di inabilita' puo', a domanda,
          essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali,
          da  trascorrere  interamente  in  licenza  straordinaria di
          convalescenza  o  in  ricovero  in luogo di cura, anche per
          periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo
          30  dicembre  1997,  n.  505,  fino  alla definizione della
          pratica  medico-legale  riguardante il riconoscimento della
          dipendenza da causa di servizio.
              2.  Il  personale trattenuto alle armi, di cui al comma
          1,  e'  computato  nei  contingenti  di  personale in ferma
          volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.
              3.  Al  personale  militare e della Polizia di Stato in
          servizio  permanente,  che presti o abbia prestato servizio
          in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le
          infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e'
          computato  nel periodo massimo di aspettativa il periodo di
          ricovero  in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a
          completa  guarigione  delle  stesse  infermita', a meno che
          queste comportino inidoneita' permanente al servizio.
              3-bis.   Fino   alla   definizione   dei   procedimenti
          medico-legali    riguardanti    il   riconoscimento   della
          dipendenza  da  causa  di  servizio, al personale di cui ai
          commi  1  e  3  e'  corrisposto  il  trattamento  economico
          continuativo, ovvero la paga, nella misura intera.
              4.  Nei  confronti del personale di cui ai commi 1 e 3,
          deceduto  o  divenuto  permanentemente  inabile al servizio
          militare   incondizionato  ovvero  giudicato  assolutamente
          inidoneo  ai  servizi di istituto per lesioni traumatiche o
          per   le   infermita'  di  cui  al  comma  1,  riconosciute
          dipendenti  da  causa di servizio, sono estesi al coniuge e
          ai  figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi
          ed  a  carico,  qualora unici superstiti, i benefici di cui
          all'art.  1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,
          come  modificato dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n.
          288.".