IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed
integrazioni,  concernente la costituzione del Fondo di rotazione per
iniziative  economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di
Gorizia;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche  comunitarie  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari;
  Visto  in  particolare,  l'art. 2 della predetta legge, relativo ai
compiti del C.I.P.E. in ordine alle azioni necessarie per armonizzare
la  politica  economica  nazionale  con  la  politica  comunitaria di
concorrenza;
  Visto  l'inquadramento  di  alcuni  settori siderurgici fuori CECA,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C 320 del 13 dicembre 1988;
  Vista  la  decisione  91/500/CEE  della Commissione delle Comunita'
europee  del  28  maggio  1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L
262/29  del  19  settembre  1991,  relativa  a talune misure di aiuti
adottate  a  beneficio  delle  imprese  della  regione Friuli-Venezia
Giulia;
  Vista  la  decisione  n.  3632/93/CECA  della  Commissione,  del 28
dicembre  1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli
Stati  membri  a  favore  dell'industria carboniera, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale L 329 del 30 dicembre 1993;
  Vista   la  decisione  n.  341/94/CECA  della  Commissione,  dell'8
febbraio  1994,  recante applicazione della decisione n. 3632/93/CECA
relativa  al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a
favore dell'industria carboniera, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
L 49 del 19 febbraio 1994;
  Vista la raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996, relativa alla
definizione  di  piccole  e  medie imprese, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale L 107 del 30 aprile 1996;
  Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e
medie  imprese  adottata dalla Commissione europea il 20 maggio 1992,
come  modificata  da  quella  adottata  il 20 marzo 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale C 213/04 del 23 luglio 1996;
  Vista  la  decisione  n.  2496/96/CECA  della  Commissione,  del 18
dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della
siderurgia,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale L 218 del 18 luglio
1997;
  Vista  la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria
automobilistica,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale C 279 del 15
settembre 1997;
  Visti  gli  orientamenti  in  materia di aiuti di Stato a finalita'
regionale,  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale C 74/16 del 10 marzo
1998;
  Vista la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati
ai grandi progetti d'investimento pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
C 107 del 7 aprile 1998;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno
1998,  relativo  alle  nuove  norme  per  gli  aiuti alla costruzione
navale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 202 del 18 luglio 1998;
  Vista   la   disciplina   degli  aiuti  all'industria  delle  fibre
sintetiche  (96/C  94/07)  e  la  relativa  proroga  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale C 24 del 29 gennaio 1999;
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  sugli  aiuti  di Stato per il
salvataggio   e   la   ristrutturazione  di  imprese  in  difficolta'
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale C 288 del 9 ottobre 1999;
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore  agricolo,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale C 28 del 1
febbraio 2000;
  Vista  la  propria deliberazione del 26 novembre 1991, e successive
modifiche  (7  giugno  1993  e  27  novembre 1996) con le quali si e'
provveduto  a  coordinare  la disciplina degli incentivi alle imprese
nella  regione  Friuli-Venezia Giulia con gli indirizzi comunitari in
materia  di  aiuti  di  Stato  alle  imprese,  prevedendo una diversa
intensita'  degli  aiuti, in funzione dei destinatari e delle zone di
intervento;
  Vista  la  lettera  del  27  settembre 2001, prot. n. D/53948 della
Commissione europea - Direzione generale concorrenza, con la quale la
Commissione  "constata  che  le autorita' italiane hanno accettato la
proposta  di  opportune  misure  ai  sensi  dell'art.  88, par. 1 del
trattato relativa al regime in oggetto, rendendolo conforme ai citati
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale";
  Vista  la  proposta  del  Dipartimento  del  tesoro  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  formulata  con nota n. 356460 del 9
novembre 2001;
  Ritenuto   necessario   uniformare  tali  regimi  agevolativi  alla
normativa  comunitaria ed in particolare alle vigenti disposizioni in
materia di aiuti di Stato alle imprese;

                              Delibera:

  1. Gli   interventi  del  Fondo  di  rotazione  per  le  iniziative
economiche  costituito  con  la  legge n. 908/55 citata in premessa a
favore degli investimenti delle imprese industriali localizzate nella
regione Friuli-Venezia Giulia, non potranno superare l'intensita' del
7,5%  in  equivalente  sovvenzione  lordo  per le medie imprese; tale
beneficio e' elevabile al 15% in equivalente sovvenzione lordo per le
piccole imprese.
  Ai  fini  della  presente delibera, le imprese beneficiarie vengono
classificate   di  piccola  o  media  dimensione  secondo  i  criteri
stabiliti nella raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996.
  Per  le  imprese ubicate nei territori della regione Friuli-Venezia
Giulia  ammessi  ad  usufruire  della  deroga  di  cui  all'art.  87,
paragrafo  3,  lettera  c),  del trattato CE, e' consentito elevare i
massimali  di  aiuto entro i limiti fissati nella Carta degli aiuti a
finalita' regionale 2000-2006 approvata dalla Commissione europea per
ogni Stato membro.
  2. Fermo  restando l'utilizzo dei seguenti parametri concernenti la
durata del finanziamento, il periodo di preammortamento, il massimale
di  spesa  ammessa,  il  valore  del  tasso  di interesse, gli organi
competenti adottano il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione
netto  contenuto in allegato agli orientamenti in materia di aiuti di
Stato a finalita' regionale citati in premessa.
  La durata del prestito non potra' superare dieci anni.
  Il periodo di preammortamento e' definito in massimo due anni.
  L'agevolazione puo' essere accordata per una somma non superiore al
70% della spesa.
  Ai  sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  del  29 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
183 del 6 agosto 1999), il tasso di interesse e' definito come segue:
    a) grandi imprese: tasso Euribor a sei mesi ridotto del 20% (zone
in deroga all'art. 87, par. 3, lettera c), del trattato);
    b) medie imprese: tasso Euribor a sei mesi ridotto del 50%;
    c) piccole imprese: tasso Euribor a sei mesi ridotto del 65%.
  I  predetti  parametri  devono  essere  applicati  in  modo  da non
superare mai il limite del 7,5% ESL per le medie imprese, del 15% ESL
per  le  piccole imprese, nonche' i limiti fissati dalla citata Carta
degli  aiuti  a  finalita' regionale 2000-2006 per le imprese ubicate
nei   territori   della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  ammessi  ad
usufruire  della deroga di cui all' art. 87, paragrafo 3, lettera c),
del  trattato  CE. Il comitato di gestione del F.R.I.E. garantisce il
rispetto  dei  predetti limiti di intervento previsti dalla normativa
comunitaria.
  3. Le  risorse  del  Fondo sono destinate alla concessione di mutui
per  la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed
ampliamento  di  stabilimenti  industriali,  aziende  artigiane,  per
costruzioni  navali,  per  attivita'  turistico-alberghiere,  per  la
costruzione  di  alloggi  di  tipo  popolare  e  per altre iniziative
necessarie  allo  sviluppo  industriale,  con  esclusione  dei lavori
pubblici,  nei  limiti  delle  vigenti  disposizioni  comunitarie  in
materia  e  ferma restando l'applicazione delle speciali disposizioni
stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in
settori  specifici, citata in premessa. Gli aiuti destinati ai grandi
progetti d'investimento devono essere notificati individualmente alla
Commissione europea.
  4. In conformita' agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', i
soggetti   beneficiari  non  devono  essere  sottoposti  a  procedure
concorsuali ne' ad amministrazione controllata.
  5.   L'agevolazione   ha   ad   oggetto  l'investimento  produttivo
(investimento  iniziale).  Per  investimento  iniziale  si intende un
investimento  in  capitale  fisso relativo alla creazione di un nuovo
stabilimento,   all'ampliamento   di  uno  stabilimento  esistente  o
all'avviamento   di   un'attivita'   che   implica   un   cambiamento
fondamentale  del  prodotto  o  del  processo  di  produzione  di uno
stabilimento esistente, tramite razionalizzazione, diversificazione o
ammodernamento.  L'agevolazione  e'  subordinata  alla condizione che
l'investimento  sia  mantenuto  in  essere  per  un periodo minimo di
cinque anni.
  Il beneficiario deve partecipare al finanziamento dell'investimento
ammissibile  con  un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, al 25
per cento almeno dell'ammontare dell'investimento stesso.
  Le  domande  di  finanziamento  devono  essere presentate prima che
inizi l'esecuzione dei progetti di investimento.
  6.  Gli  aiuti  previsti  dal  regime  in  oggetto  possono  essere
cumulati, per gli stessi costi ammissibili, con agevolazioni statali,
regionali  e/o comunitarie, o comunque concesse da enti o istituzioni
pubbliche, fino al raggiungimento di un beneficio complessivo massimo
entro i limiti di ESN - ESL fissati dalla normativa comunitaria. Allo
scopo  di  verificare il rispetto dei limiti massimi di intensita' di
aiuto le imprese sono tenute a sottoscrivere una dichiarazione con la
quale  attestano  il  rispetto delle regole di cumulo. Il comitato di
gestione del F.R.I.E. effettua verifiche a campione presso le imprese
beneficiarie.
  7. Il comitato di gestione del F.R.I.E., con propria deliberazione,
garantisce  l'osservanza  della disposizione relativa al cumulo degli
aiuti  e  il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato alle imprese.
  8.   Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  presenta  una
relazione  annuale  alla  Commissione  europea  sull'applicazione del
regime di aiuto.
    Roma, 15 novembre 2001
                                     Il Presidente delegato: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
1 Economia e finanze, foglio n. 5