IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE
  Viste le indicazioni e le proposte del presidente della Commissione
per gli affari generali;
  Rilevato   che   i  carichi  di  lavoro  da  devolvere  alle  varie
commissioni  non  sono  tali da giustificare una diversa composizione
numerica  delle  stesse, cio' anche con riferimento ai dati riportati
nella  relazione  5  giugno  2001  (1531  prot.  del Consiglio) nella
precedente composizione quadriennale;
  Non  risultando,  sul punto, ragioni ulteriori e diverse a sostegno
del  contenuto  sull'art.  25  del  regolamento interno del Consiglio
quale approvato il 13 gennaio 1990;
  Visto  l'art.  1,  comma  8, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 e
visto  l'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
24 marzo 1989 n. 158;
                              Delibera:
  Le seguenti modifiche del proprio regolamento interno:
    l'art. 25 e' sostituito dal seguente:
                   "Costituzione delle commissioni
  Non appena insediato, il Consiglio nomina:
    a) la  commissione  per  il regolamento del Consiglio, la riforma
giudiziaria e l'amministrazione della giustizia;
    b) la commissione per gli uffici direttivi;
    c) la  commissione  per gli affari generali, costituite da cinque
componenti.
  Nella  commissione  per  il  regolamento  sul Consiglio, la riforma
giudiziaria  e  l'amministrazione  della  giustizia  almeno  uno  dei
componenti  e'  nominato  fra i non magistrati; nella commissione per
gli  uffici direttivi e nella commissione per gli affari generali due
dei componenti sono nominati fra i non magistrati.".
  L'art. 34 comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Le  commissioni  deliberano validamente con la presenza di tre
componenti.  Il  presidente  o  il  vice  presidente puo' nominare un
supplente  per  ciascuna  commissione,  quando  uno dei componenti e'
temporaneamente impedito".
    Roma, 12 dicembre 2001
                                              Il presidente: Marvulli