Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario sopra indicato, alla pag. 36, alla "Tabella 2" dell'Allegato II, alla decima riga, dove e' scritto: "In via d'eccezione, i respiratori portatili e le bombole per apparecchi respiratori devono essere classificati almeno nella categoria III", deve leggersi: "In via d'eccezione, gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori devono essere classificati almento nella categoria III".