Nel  decreto  legislativo  citato  in  epigrafe,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario sopra indicato, alla pag. 36, alla "Tabella 2"
dell'Allegato  II,  alla  decima  riga,  dove  e'  scritto:  "In  via
d'eccezione,  i  respiratori  portatili  e  le bombole per apparecchi
respiratori  devono  essere classificati almeno nella categoria III",
deve  leggersi:  "In  via  d'eccezione,  gli estintori portatili e le
bombole per apparecchi respiratori devono essere classificati almento
nella categoria III".