IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la  legge 4 maggio 1990, n. 107, con particolare riferimento
all'art. 1, commi 1, 2, 3 e ai successivi articoli 4, 5, 6, 17 e 18;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12;
  Visto   il   decreto   ministeriale   25   gennaio   2001,  recante
"Caratteristiche  e  modalita'  per  la  donazione  di  sangue  e  di
emocomponenti",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  78 del 3
aprile 2001, con particolare riferimento all'art. 5;
  Visto  il decreto ministeriale 26 gennaio 2001, recante "Protocolli
per  l'accertamento  della  idoneita'  del  donatore  di  sangue e di
emocomponenti",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  78 del 3
aprile 2001, con particolare riferimento agli articoli 10 e 14;
  Visto   il   decreto   ministeriale   7 settembre   2000,   recante
"Disposizioni  sull'importazione  ed  esportazione del sangue umano e
dei  suoi  prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000;
  Considerato   che   l'impiego   di  cellule  staminali  da  cordone
ombelicale in campo terapeutico e' in parte ancora oggetto di studio;
  Ravvisata  la  necessita'  e urgenza di esercitare una piu' stretta
attivita'  di  controllo e vigilanza riguardo all'utilizzazione delle
cellule  staminali  da  cordone  ombelicale,  in attesa dei necessari
adeguamenti  della  normativa vigente in materia di cellule staminali
ai piu' recenti risultati della ricerca scientifica;

                               Ordina:

                               Art. 1.
  1.  E'  vietata  l'istituzione  di  banche  per la conservazione di
sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche
accreditate  ad  esclusione  delle strutture individuate dall'art. 18
della legge n. 107/1990.